La sez. II bis Roma, del T.A.R. Lazio con la sentenza n. 10268 del 23 ottobre 2018, interviene rilevando lo spessore istruttorio di una segnalazione anonima, capace di dare impulso ad un’attività d’indagine con effetti diretti sul contenuto dei fatti esposti (abuso edilizio), seppure di ignota provenienza. La sentenza affronta gli effetti di un esposto anonimo sull’attività di vigilanza conseguente, compresi gli effetti sanzionatori,
affrontando con chiarezza e puntualità una serie di argomenti di primario interesse per l’azione amministrativa e di vigilanza. A seguito di un esposto, pervenuto per posta ordinaria, i Vigili Urbani effettuavano un sopralluogo, dal quale si accertava la presenza di tre cancelli abusivi (realizzati anche con demolizione di muro di recinzione) aggettanti su pubblica via.
Continua a leggere→ La sez. II bis Roma, del T.A.R. Lazio con la sentenza n. 10268 del 23 ottobre 2018, interviene rilevando lo spessore istruttorio di una segnalazione anonima, capace di dare impulso ad un’attività d’indagine con effetti diretti sul contenuto dei fatti esposti (abuso edilizio), seppure di ignota provenienza. La sentenza affronta gli effetti di un esposto anonimo sull’attività di vigilanza conseguente, compresi gli effetti
sanzionatori, affrontando con chiarezza e puntualità una serie di argomenti di primario interesse per l’azione amministrativa e di vigilanza. A seguito di un esposto, pervenuto per posta ordinaria, i Vigili Urbani effettuavano un sopralluogo, dal quale si accertava la presenza di tre cancelli abusivi (realizzati anche con demolizione di muro di recinzione) aggettanti su pubblica via.
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Circolare del Segretario Generale 19 ottobre 2015, n. 1
Fatti che possono dare luogo a responsabilità amministrativa - obbligo di denuncia
Con allegata deliberazione n. 1162 del 13 ottobre 2015, la Giunta provinciale ha provveduto a individuare nuovamente i soggetti tenuti a denunciare i fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti.
La materia è regolata dalla legge provinciale 9 novembre 2011, n. 16, che riguarda non solo l’Amministrazione provinciale ma anche gli enti provinciali e gli organismi di diritto pubblico.
Il nuovo provvedimento ha lo scopo di assicurare il puntuale adempimento dell’obbligo di denuncia, tenuto anche conto delle modifiche dell’organizzazione in atto.
Soggetti cui compete la denuncia
La delibera allegata, nell’individuare i soggetti tenuti alla denuncia, distingue tra le ipotesi di danno diretto e quelle di danno indiretto.
Si ha un danno diretto quando si verificano fatti che provocano un danno all’Amministrazione (ad es. un dipendente danneggia o perde un oggetto di proprietà dell’amministrazione). In questi casi la denuncia di danno compete al direttore/alla direttrice della ripartizione/area/struttura presso cui è constatato l’evento ovvero al/alla superiore. Per le Istituzioni scolastiche, gli enti provinciali e gli organismi di diritto pubblico provvedono i relativi responsabili apicali e i relativi organi.
Tutti i dipendenti hanno, in base alle norme di comportamento, l’obbligo di segnalare eventi del genere al loro dirigente.
Le ipotesi di danno indiretto si riferiscono invece ai casi in cui l’Amministrazione ha provveduto a risarcire un terzo danneggiato (ad es. un dipendente danneggia un oggetto di proprietà di un terzo e l’amministrazione risarcisce al danneggiato le spese di riparazione).
Ciò può accadere anche se dal 1 di settembre 2015 la Provincia ha una copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi. La polizza infatti prevede che fino alla somma di 15.000 euro operi una franchigia e pertanto i danni vengano risarciti dalla Provincia.
In questi casi la denuncia alla Corte deve essere effettuata dal responsabile della struttura che ha disposto la liquidazione del risarcimento al danneggiato.
Nell’ambito dell’Amministrazione provinciale è competente l’ufficio amministrativo strade, ma se la questione approda in giudizio diviene competente l’Avvocatura della Provincia.
Le istituzioni scolastiche, gli enti provinciali e gli organismi di diritto pubblico provvedono al risarcimento a carico del proprio bilancio e curano la denuncia in parola. Potranno avere la consulenza delle predette strutture provinciali, se richiesta.
Contenuto della denuncia
La segnalazione dei danni diretti deve contenere un'illustrazione dell’accaduto e, se possibile, una stima del costo per il ripristino della situazione precedente l’evento. Possono ovviamente essere aggiunte considerazioni proprie del dirigente che effettua la denuncia.
La denuncia dei danni indiretti, cioè quelli risarciti a terzi, sarà più articolata e conterrà anche la documentazione istruttoria.
In ogni caso vanno indicate le generalità dei dipendenti cui il fatto sia riferibile. Va da sé, che l’indicazione dei nominativi non implica una valutazione sul comportamento dei dipendenti.
La presente circolare vale anche ai fini e per gli effetti degli adempimenti connessi alle norme in materia di prevenzione della corruzione.
Allegato:
- Deliberazione G.P. n. 1162 del 13 ottobre 2015