QUESITO N. 521: Successione testamentaria. Ipotesi in cui il de cuius non ha parenti prossimi, ad eccezione di alcuni cugini. Qualora uno dei cugini muoia prima dell�apertura della successione, i beni a lui destinati da chi saranno ereditati?
Quesito: Nell�ipotesi di una successione testamentaria, in cui il de cuius non ha parenti prossimi, esclusi alcuni cugini, qualora uno dei chiamati all�eredit� muoia prima dell�apertura della successione, i beni a lui destinati
da chi saranno ereditati?
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RISPOSTA
La successione testamentaria � disciplinata dagli artt. 587 e ss. del codice civile, in particolare l�art. 587 cod. civ., definisce il testamento �l�atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avr� cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse�.
L�articolo successivo precisa poi, che �le disposizioni testamentarie, �sono a titolo universale e attribuiscono la qualit� di erede, se comprendono
l'universalit� o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualit� di legatario�.
Nella fattispecie in esame, il de cuius ha redatto un testamento olografo, cio� redatto di proprio pugno, con il quale ha istituito alcuni legati a favore dei suoi parenti pi� prossimi nonch� nei confronti di altri soggetti, sennonch� uno dei legatari � premorto alla successione stessa. Il codice civile a tal proposito, ha previsto alcuni istituti, la
cui applicazione ricorre qualora qualcuno non possa o non voglia accettare l�eredit�.
L�art. 688 cod. civ., disciplina l�istituto della sostituzione ereditaria, che ricorre nel caso in cui, uno dei chiamati si trovi nelle condizioni di non volere o potere accettare l'eredit�; questa situazione pu� aprire la strada alla rappresentazione o all'accrescimento, ma il testatore pu� indicare un'altra persona in sostituzione dell'erede istituito. Come � facile intuire la sostituzione, essendo
puntuale espressione della volont� del testatore, prevale sulla rappresentazione e sull'accrescimento. Tuttavia nel caso di specie, il testatore non ha previsto alcunch� al riguardo, quindi non trova applicazione tale istituto.
Qualora il primo chiamato all'eredit� non possa o non voglia accettare l'eredit� e il de cuius non abbia disposto la sostituzione ereditaria, il chiamato ulteriore, pu� essere individuato mediante le regole della rappresentazione.
La rappresentazione, ai sensi
dell�art. 467 cod. civ., � l�istituto che fa subentrare i discendenti legittimi o naturali, nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non pu� o non vuole accettare l'eredit� o il legato.
L�art. 468 prevede che, �la rappresentazione ha luogo, in linea retta, a favore dei discendenti dei figli, nonch� dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto�. Nella fattispecie in esame,
il de cuius non aveva n� figli n� fratelli o sorelle, pertanto la rappresentazione non pu� avere luogo.
Il codice civile prevede, infine, l�istituto dell�accrescimento, regolato dagli articoli 674 e ss. del codice civile. L�accrescimento, come la rappresentazione e della sostituzione, cerca di porre rimedio ad anomalie che possono verificarsi dopo la morte del de cuius; anche in questo caso le anomalie consistono nel fatto che gli eredi o i legatari non possano o non vogliano accettare
l'eredit� o il legato; verificatasi questa situazione ecco che per l'art. 674 si avr� accrescimento delle quote degli altri eredi o il subingresso degli altri legatari.
Nell�ipotesi della chiamata congiuntiva nella successione testamentaria, � necessario in primo luogo che tutti gli eredi devono essere stati chiamati con un solo testamento; in secondo luogo che le parti di ogni coerede non devono essere state determinate o devono essere state determinate in parti uguali, ed infine non vi
deve essere una diversa volont� del testatore.
Per aversi accrescimento non vi devono essere le condizioni per la sostituzione o la rappresentazione; di conseguenza quando il chiamato non pu� o non vuole accettare non si applica automaticamente l'accrescimento, ma si seguir� il seguente ordine: 1) sostituzione, in mancanza; 2) rappresentazione, in mancanza; 3) accrescimento. Nella caso di specie, per� le parti di ogni coerede non sono state determinate in parti uguali, e pertanto anche tale
istituto non pu� trovare applicazione. In caso di successione testamentaria, se nemmeno l'accrescimento sar� possibile, si aprir� la strada alle successioni legittime.
A tal proposito, l�art. 572 cod. civ., dispone che: �se alcuno muore senza lasciare prole, n� genitori, n� altri ascendenti, n� fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto
grado�.
Ai sensi dell'articolo 572 del codice civile, vale la regola per cui i parenti pi� prossimi escludono quelli pi� lontani e quindi i figli del cugino premorto al �de cuius� sono, senza dubbio, esclusi dall'eredit�.
La quota a favore del parente del de cuius dipende quindi dalla presenza o meno di altri parenti di pari grado: se non ci sono altri parenti di pari grado, al parente in questione spetta l�intera eredit� del defunto, mentre se ci sono pi� parenti di pari grado,
l�eredit� viene suddivisa fra di essi in parti uguali.
In conclusione, volendo rispondere al quesito, possiamo affermare che nella fattispecie in esame i beni destinati al cugino premorto alla successione, non saranno ereditati dai figli di costui, poich� esclusi dal principio del grado, in base al quale, il parente pi� prossimo esclude tutti gli altri, pertanto saranno gli altri cugini ad ereditare i beni destinati al cugino premorto, suddividendoli in parti uguali.
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MOTIVI
DI DIRITTO
La successione testamentaria � disciplinata dagli artt. 587 e ss. del codice civile, in particolare l�art. 587 cod. civ., definisce il testamento �l�atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avr� cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse�.
L�articolo 588 cod. civ., precisa poi, che �le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la
qualit� di erede, se comprendono l'universalit� o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualit� di legatario�.
Il legato pu� distinguersi tra legato di specie e legato di genere.
� legato di specie quello avente ad oggetto una cosa o un diritto determinato. In questo caso il legatario diviene titolare del diritto in via immediata al momento della morte del testatore.
� legato di genere quello avente ad oggetto una cosa
determinata solo nel genere. In questo caso il legatario si configura come un creditore dell�erede e l�adempimento del legato di genere coincide con la scelta della cosa con la quale soddisfarsi concretamente e pu� essere dal testatore affidata al legatario o ad un terzo.
Se per� chi � chiamato all�eredit� non possa (perch� ad esempio sia premorto rispetto al de cuius) o non voglia accettarla (ad esempio perch� intenda rinunciarvi), si pone il problema di stabilire a chi debba essere rivolta
la chiamata ereditaria per individuare se questi accetti di diventare successore del de cuius.
Nel gergo dei giuristi, il chiamato che non pu� o non vuole accettare si dice �primo chiamato� mentre il chiamato individuato successivamente al primo si dice �chiamato ulteriore�.
Il codice civile a tal proposito, ha previsto degli istituti, la cui applicazione ricorre qualora qualcuno non pu� o non vuole acc...
... continua