fiat panda van
1.0 70cv hybrid euro 6d 2 posti pop
Mild Hybrid
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 1.280
€ 317
Iva Esclusa
citroen c3
bluehdi 100 s&s business combi
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo €
1.528
€ 316
Iva Esclusa
citroen c3
bluehdi 100 s&s feel van
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 1.483
€ 324
Iva Esclusa
fiat panda van
1.0 70cv hybrid euro 6d 4 posti street
Mild Hybrid
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 1.370
€ 345
Iva Esclusa
fiat panda van
900cc natural power euro6d 2 posti. pop
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 1.470
€ 356
Iva Esclusa
Jeep renegade
1.6 mjet 130cv limited - n1
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 2.455
€ 455
Iva Esclusa
suzuki jimny
1.5 pro allgrip 4wd
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 1.936
€ 475
Iva Esclusa
fiat doblo combi
1.5 bluehdi 100cv mt6 (n1)
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 2.395
€ 483
Iva Esclusa
Jeep Compass
1.6 mjet 130cv limited - n1
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 2.864
€ 516
Iva Esclusa
Jeep compass
1.3 t4 phev 190cv limited 4xe auto - n1
Hybrid Plug-in
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 3.762
€ 600
Iva Esclusa
volvo xc40
t2 essential n1
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 2.986
€ 703
Iva Esclusa
Alfa romeo Stelvio
2.2 td 160 cv super business at8 rwd - n1
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 4.385
€ 671
Iva Esclusa
Jeep renegade
1.3 t4 phev 190cv limited 4xe auto N1
Hybrid Plug-in
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 3.160
€ 752
Iva Esclusa
volvo xc60
b4 d automatico essential n1
Mild Hybrid
36 mesi / 60.000 Km
Anticipo € 4.645
€ 888
Iva Esclusa
Qualche informazione sui veicoli Combi N1 - Immatricolazione Autocarro
keyboard_arrow_down VEICOLI N1 - FACCIAMO CHIAREZZA, TUTTO QUELLO CHE C’É DA SAPERE.
Circa il corretto utilizzo dei veicoli, classificati N1, la situazione appare notevolmente controversa. I pareri di riviste specializzate, ma anche di dottrina giuridica e della giurisprudenza sono i più disparati, e finiscono per scoraggiare tutti coloro i quali vogliono optare per questa soluzione di mobilità, nella speranza di poter coniugare le esigenze lavorative con quelle personali. In queste righe, proviamo a fare chiarezza, avvalendoci di tutte le fonti disponibili, e non celando nessun aspetto, sia pure il più controverso.
keyboard_arrow_down CHE COSA SONO I VEICOLI N1?
Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa complessiva non superiore a 3,5 t.
Prima dell’entrata in vigore della direttiva Europea 2007/46/CE, dovevano spesso subire modifiche del vano di carico, oggi invece nella maggior parte dei casi, non è più necessaria la divisione tra abitacolo e vano di carico attraverso paratie
metalliche e griglie. Possono trasportare cose o persone, ma per essere omologati tali devono avere UN RAPPORTO TRA LA POTENZA DEL MOTORE IN KW E LA PORTATA DEL VEICOLO ESPRESSA IN TONNELLATE NON SUPERIORE A 180.
keyboard_arrow_down E’ VERO CHE IN TAL CASO POSSO ESSERE SANZIONATO CON UNA MULTA E CON IL RITIRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE?
Va detto che non sono pochi i casi in cui le autorità di polizia hanno ritenuto di sanzionare il conducente alla guida
di un veicolo omologato N1 perchè trasportava a bordo persone estranee all’attività professionale dell’intestatario della carta di circolazione, ai sensi dell’art. 82 co. 8.
Altrettanto frequenti, poi, sono stati i casi in cui i giudici, chiamati a pronunciarsi sull’applicazione di questa norma, sono giunti a conclusioni opposte: non sono rare le sentenze della Cassazione che ribaltano le decisioni dei giudici di prima istanza, che avevano dato ragione agli automobilisti.
NON SEMBRA,
QUINDI, ESSERCI UN ORIENTAMENTO UNIVOCO IN MATERIA. E tuttavia il Codice della Strada sembra essere molto più chiaro, di quanto possa sembrare.
Proviamo a leggere le norme, per capirci un poco di più. L’art. 82 del Codice della Strada disciplina l’utilizzazione economica del veicolo, e distingue tra veicoli ad uso proprio e veicoli ad uso terzi. Questi ultimi sono quelli utilizzati “dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione”. Salvo
autorizzazione della prefettura, non è possibile trasportare persone estranee all’attività.
In tutti, gli altri casi, abbiamo veicoli ad uso proprio, la cui disciplina è definita al successivo art. 83 del Codice della Strada. Ora, è vero che questo articolo, al comma 4, sanziona l’uso proprio di un veicolo che ha altra destinazione; ma altresì al comma 2 limita questa disciplina ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 6 tonnellate.
keyboard_arrow_down IN ALTRI TERMINI, SE UTILIZZO UN CAMION COME FOSSE UN AUTOBUS (SENZA QUINDI I TITOLI PRESCRITTI) INCORRO NELLA SANZIONE: MA UN VEICOLO N1 (CHE RICORDIAMO ESSERE UN VEICOLO AVENTE MASSA A PIENO CARICO NON SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE) NON RIENTRA IN QUESTA FATTISPECIE.
In alcuni casi, le autorità di polizia hanno rilevato anche la violazione dell’art. 54 co. 1 lettera d) del Codice della Strada, il quale definisce autocarri “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone
addette all’uso”.
Poichè questa norma risale ad un’epoca in cui era ancora valida la distinzione tra uso promiscuo e uso di terzi, è chiaro che essa fa riferimento, oggi come oggi, ai veicoli impiegati per uso di terzi, alle merci e agli addetti alle merci. Sui veicoli che invece sono classificati “ad uso proprio”, quindi, è possibile trasportare anche “cose” che spesso merci non sono.
Inoltre, è tutt’oggi valida una nota del Ministero dell’Interno, datata 12 marzo 1991 la quale
stabilisce che “l’unica norma che non consente di ospitare su autocarri persone non addette al carico e scarico è quella relativa all’Art. 366 del regolamento di applicazione del Codice della Strada, che fa esclusivo riferimento al trasporto di merci pericolose. In assenza di merci pericolose, l’unico limite al trasporto di persone su autocarro è dato dal numero di posti consentito in cabina”.
Si può quindi ragionevolmente concludere che sui veicoli N1 a uso proprio si possono trasportare
persone estranee all’attività professionale, nei limiti numerici fissati sulla carta di circolazione.
keyboard_arrow_down AMMESSO CHE POSSA TRASPORTARE PERSONE ESTRANEE ALLA MIA ATTIVITA’, COME DEVO REGOLARMI, COI BAMBINI?
In questo caso, la norma è ancora più chiara! Il comma 3, dell’art. 172 del Codice della Strada stabilisce che “sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta” non possono viaggiare i bambini di età
inferiore ai tre anni, mentre i bambini di età superiore ai tre anni, se sono più alti di 1,50 m., possono occupare un sedile anteriore.
A questo punto, se anche per i veicoli N1 la norma prevede che i bambini di età inferiore ai tre anni debbano stare nel seggiolino, come è possibile che non possano salirci? E se possono viaggiare i bambini, che in nessun caso possono essere soggetti addetti all’attività professionale, se ne deduce facilmente che tutti i soggetti possono viaggiarci.
keyboard_arrow_down POSSO UTILIZZARE IL MEZZO NEI GIORNI FESTIVI?
Non essendo veicoli di massa a pieno carico superiore alle 6 tonnellate, i veicoli N1 a uso proprio non soffrono delle limitazioni previste.
keyboard_arrow_down COME DEVO REGOLARMI IN CASO DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE?
Nel caso ci si trovasse di fronte ad agenti di polizia, che si ostinano nel richiamare gli artt. 82 e 83 del Codice della Strada (i quali come abbiamo visto non inibiscono l’uso non professionale dei veicoli N1 a uso proprio), è opportuno chiedere che venga precisato, nello spazio del verbale riservato alle note del presunto trasgressore, che l’autocarro è di tipo N1 a uso proprio, avente massa a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate, chiedendo contestualmente che l’agente apponga una firma leggibile. Servirà per impostare un ricorso vincente.
keyboard_arrow_down E’ VERO CHE POSSO AVERE DELLE GRANE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE?
Per non incorrere nelle maglie di verifiche fiscali anti-elusione, intestando il veicolo N1 ad una società è sufficiente mettere a punto, col proprio commercialista una detrazione fiscale “pro rata temporis”, in proporzione del tempo di diverso utilizzo. E’ IMPORTANTE PRECISARE CHE LA NORMATIVA FISCALE DI FAVORE (BOLLO AGEVOLATO E DETRAZIONI FISCALI) E’ PREVISTA SOLO PER I VEICOLI CHE RISPETTANO IL RAPPORTO PESO POTENZA DEVE ESSERE INFERIORE O
UGUALE A 180.
La formula in questione è la seguente: P/(Mc – T) con la potenza (P) espressa in KW e con il peso complessivo (Mc) e la tara (T) espressi in tonnellate.
La precisazione si rende necessaria, perché per un certo periodo di tempo, compreso tra il 2002 e il 2007, era possibile la conversione di una normale autovettura in un veicolo N1 (procedura, questa, della quale si è abusato per eludere la normativa fiscale, e approfittare degli sconti di assicurazione e bollo).
keyboard_arrow_down LINK AGLI ARTICOLI DEL Nuovo codice della strada, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.