Quando vedo il credito nel cassetto fiscale

Procedura passo passo per ottenere la cessione del credito alle banche, Poste, assicurazioni o altri intermediari. Focus sull'Ecobonus, Bonus Ristrutturazione, Bonus Facciate, Superbonus 110% e Sismabonus.

Quando vedo il credito nel cassetto fiscale

Con il DL Antifrodi 157/2021, a partire dal 12 novembre 2021, cambiano nuovamente le procedure per ottenere la cessione del credito. Oggi, gli step necessari per bonus ristrutturazione, ecobonus ordinari, sismabonus e bonus facciate assomigliano ai passi da seguire nel caso di Superbonus 110%. 

Detto questo, vediamo qual è la procedura da rispettare per ottenere i bonus dell'Agenzia delle Entrate, senza dover attendere 10 anni.

Che cos'è la cessione del credito?

Assieme allo sconto in fattura, la cessione del credito è una delle novità introdotte dal DL Rilancio 2020. Difatti, prima del 1 gennaio 2020, avresti potuto solo portare in detrazione dalle tasse future le spese sostenute per ristrutturare o riqualificare energeticamente la tua casa. In pratica, in caso di ristrutturazione, spendendo 10.000 €, avresti avuto diritto a 5.000 € da scalare dalle tasse future in 10 anni. Tuttora, questo sistema è utilizzabile. 

Oggi, in alternativa, potresti cedere il tuo credito ad un istituto, sia esso una banca, una compagnia di assicurazione o le Poste, ottenendo subito i soldi. Ovviamente, otterresti meno danari rispetto alla detrazione dalle tasse in più anni, in quanto la banca tratterrebbe un utile. Diciamo che potresti perderci circa un 10 % nel caso di Superbonus, e un 20 % negli altri casi. E' una tua scelta. Meglio l'uovo oggi o la gallina domani?

Sicuramente, si tratta un'opzione fantastica per gli incapienti, cioè per coloro che pagano poche tasse.

Quali sono i bonus che potrai cedere?

Oltre al Superbonus, l'articolo 121 c. 2 del Decreto Rilancio elenca gli interventi che possono beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico (bonus ristrutturazioni o casa);

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 (Ecobonus 65 e 50%);

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 (Sismabonus);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi di interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

Quindi, non potrai cedere il bonus mobili e il bonus verde, ma solo portarli in detrazione in 10 anni!

Partiamo con il primo step:

1° Congruità dei prezzi e pagamenti

Il primo step dovrà gestirlo un tecnico (architetto, geometra, ingegnere o perito). Quest'ultimo dovrà realizzare un computo metrico (elenco delle lavorazioni necessarie sul tuo cantiere con le relative quantità, esempio: fornitura e posa in opera di 100 mq di piastrelle in gres, tinteggiatura di 200 mq di pareti..) e farlo prezzare dall'impresa. Poi dovrà confrontare i prezzi indicati dall'impresa con i prezzari di riferimento. Se i prezzi dell'impresa fossero superiori, la quota eccedente non potresti cederla.

Una volta definita la cifra da poter cedere, potrai cominciare ad effettuare i pagamenti. 

Nonostante nel caso di Superbonus non sia obbligatorio (circolare 24/E Ade 2020), ti consiglio di effettuare i pagamenti mediante  bonifico parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, oppure il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.

2° Stringere un accordo con gli istituti finanziari

La seconda scelta da realizzare riguarda l'istituto (banca, compagnia di assicurazione o Poste Italiane) a cui cedere il tuo credito. Nella scelta non dovrai considerare solo l'aspetto economico, ma specialmente quello burocratico. Ho assistito ad assurdità inenarrabili. Richieste di asseverazioni da parte di professionisti o contratti alle imprese da far scoraggiare anche un positivo come me. Non ti nascondo che questi istituti vengono accantonati dalla gran parte dei miei clienti. Al limite, potresti aprire il conto da un intermediario "conveniente" e chiuderlo a cessione avvenuta.

Per aiutarti nella scelta ho realizzato un confronto economico tra le varie offerte degli intermediari attualmente disponibili. Eccoti il link all'articolo.

Come saprai, nella cessione del credito, a differenza dello sconto in fattura, prima si paga e poi vengono ceduti i crediti. In alternativa, potresti richiedere un prestito ponte, e cioè un finanziamento tramite il quale la banca ti anticiperebbe i soldi. Prestito che terminerebbe a fine lavori, una volta che i crediti verranno trasferiti completamente alla banca.

A questo punto dovrai firmare un accordo (contratto) tramite il quale ti impegnerai a cedere il credito all'Istituto. Passiamo allo step tre.

3° Caricare i documenti sul portale dell'istituto.

I documenti da caricare sul portale dipendono dalle banche / intermediari. In generale, le banche chiedono fatture, ricevute, contratti, asseverazioni (regolarità urbanistica, ricevute IMU) e contabilità. Mentre, altri istituti chiedono solo la carta d'identità.

Per il controllo dei documenti, questi Istituti spesso si affidano a società esterne: Deloitte, Ernst Young, Cherry, Pws etc. 

Alcuni di questi advisors rilasciano anche il visto di conformità, un documento obbligatorio che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Qualora optassi per gli intermediari che non si appoggiano a nessuna società esterna, come le Poste, per ottenere questo documento dovrai contattare un commercialista o un CAF. 

Una volta caricati i documenti dovrai attendere la verifica e l'accettazione. Dopodiché ti arriverà una mail che ti imporrà un limite temporale entro il quale dovrai:

4° Comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione

Entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui hai sostenuto le spese, dovrai comunicare all'Agenzia delle Entrate la volontà di cedere il credito maturato all'intermediario. Ovviamente, prima lo farai, prima ti verranno restituiti i soldi.

Nell’ipotesi in cui a fine anno i lavori non siano stati ancora terminati, sarà necessario redigere uno Stato di avanzamento dei lavori che riepiloghi tutte le spese sostenute in quell'anno, e presentare la comunicazione entro il 16 marzo dell’anno successivo.

A seguito del DL Frodi 157/2021, l’invio della comunicazione può essere effettuato solo incaricando un intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98 ( CAF o commercialista). Ne segue che, dal 12 novembre 2021, non potrai più compilare e inviare la comunicazione in prima persona.

Tuttavia, tramite il tuo cassetto fiscale, potresti seguire l'andamento e l'esito della procedura. Difatti, entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, l'Agenzia ti rilascerà una ricevuta che attesterà la presa in carico oppure lo scarto dell'istanza.

Sempre entro questi 5 giorni, in caso di errore, potresti inviare una comunicazione in sostituzione della precedente.

Inoltre, sempre questa comunicazione potresti annullarla entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Se non inviassi la comunicazione entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui hai sostenuto le spese e con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate, la cessione diventerebbe inefficace.

Nella comunicazione viene richiesto:

      • il codice fiscale del cessionario;
      • la data di esercizio dell’opzione che corrisponde alla data di accettazione della cessione (sottoscrizione del contratto);
      • i dati catastali dell'appartamento: foglio, particella e subalterno che troverai all'interno della visura catastale;
      • la cifra ceduta;
      • il codice fiscale dell'istituto a cui cedi; 

Solo per il Superbonus 110%

Per i soli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119 del Decreto Rilancio (interventi trainanti dell'Ecobonus al 110%), almeno 5 giorni lavorativi prima della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, il professionista dovrà inviare all'Enea le asseverazioni previste. 

Difatti, L’Enea dovrà preliminarmente trasmettere all’Agenzia delle Entrate queste asseverazioni. Sulla base dei dati ricevuti, l’Agenzia delle Entrate verificherà l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa.

L'asseverazione deve essere compilata on-line nel portale ENEA dedicato, per poi essere stampata, firmata in ogni pagina con il timbro nella pagina finale, digitalizzata e trasmessa all'ENEA insieme alla polizza di assicurazione e copia del documento di riconoscimento (art. 3 comma 1 Decreto asseverazioni MiSE).

Solo per gli interventi volti al risparmio energetico

Se dovessi aderire agli ecobonus 65% e 50% (bonus caldaia, bonus infissi, bonus domotica, bonus scaldacqua a pompa di calore ecc.), entro 90 giorni dalla fine dei lavori o collaudo, dovresti comunicare all'Enea il rispetto dei requisiti di legge e la cifra sostenuta.

Ci siamo quasi, tieni duro.

5° L'istituto accetta o rifiuta

A questo punto, i tuoi crediti ceduti appariranno sul cassetto fiscale del cessionario (banca, poste ecc.) a partire dal 10 giorno del mese successivo alla comunicazione. Anche tu potrai constatare l'avvenuto passaggio sul tuo cassetto. Finalmente, la banca potrà accettare la cessione. 

Successivamente, la banca potrebbe utilizzarli in compensazione sulle tasse future, oppure potrebbe cederli ulteriormente ad altri soggetti, tramite la stessa procedura. 

Inoltre, secondo il documento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 283847/2020, non è obbligatorio cedere tutti i crediti a fine lavori, bensì la cessione può essere esercitata per stato di avanzamento dei lavori SAL. Per gli interventi relativi al Superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento (scopri i criteri di calcolo) del medesimo intervento. Quindi, potrai richiede le somme parziali una volta raggiunto il 30% e il 60% dei lavori. Per quanto riguarda i bonus fiscali differenti dal 110%, non è stato posto alcun limite ai SAL, quindi per assurdo, per ogni fattura potresti inviare una comunicazione. L'Agenzia delle Entrate ha previsto un massimo di 9 SAL.

Attenzione, alcuni istituti accettano una pratica di cessione alla volta, quindi fintantoché non ti verrà liquidata la prima tranche non potrai effettuare una seconda richiesta riguardante lo stesso bonus.

6° Soldi sul tuo conto corrente

Finalmente, i tuoi soldi ti verranno accreditati sul conto corrente. Il tempo che intercorre tra quando l'istituto accetta il credito e quando ti trasferirà il danaro sul conto dipende dall'intermediario stesso. In genere, 5 giorni lavorativi.

Ce l'hai fatta, adesso la cessione del credito non ha più segreti.

Errata comunicazione cessione

In caso di errata comunicazione, potrebbe esserti utile l'interpello 590 /2020 dell'Agenzia delle Entrate.  All'interno di questo documento, l'Agenzia ha tranquillizzato un contribuente, il quale aveva erroneamente selezionato la casella relativa alla cessione del credito, al posto di quella riguardante lo sconto in fattura. Secondo l'Agenzia, essendo la cessione e lo sconto due modalità di fruizione sostanzialmente equivalenti, l'errata compilazione del modello di comunicazione non determina l'impossibilità di correggere eventuali errori. Ovviamente, occorrerà segnalare agli Uffici dell'Agenzia competenti la volontà di modificare la scelta errata.

L'agenzia ha sottolineato come ciò sia valido solo qualora la segnalazione avvenisse prima dell'utilizzo del credito da parte del fornitore/cessionario.

Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo

Quando è disponibile il credito nel cassetto fiscale?

Dopo l'accettazione, i crediti saranno visibili nelcassetto fiscalee utilizzabili in compensazione tramite modello F24. In alternativa alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.

Quando vedo il credito nel cassetto fiscale 2022?

I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 maggio 2022.

Dove si vede il credito ceduto nel cassetto fiscale?

I crediti ceduti sono visibili nella piattaforma del cessionario, che può accettarli o rifiutarli. Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritornano nella disponibilità del cedente.

Come verificare se la cessione del credito è andata a buon fine?

Sul portale dell'Agenzia delle Entrate si legge che, attraverso la piattaforma Cessione crediti, si ha la possibilità di verificare se l'operazione di cessione del credito sia andata a buon fine oppure no.