Cambio destinazione d uso da c2 ad abitazione superbonus

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Dalle Entrate l’ok al beneficio del Superbonus 110% per il cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione purché risulti dal titolo edilizio

Sulla rivista telematica “FiscOggi” è riportata la domanda di un contribuente all’Agenzia delle Entrate relativamente al godimento dell’agevolazione fiscale al 110% applicata ad un cambio di destinazione d’uso con efficientamento energetico.

Il contribuente chiede:

Posso usufruire del Superbonus per interventi di efficienza energetica effettuati su un magazzino che al termine dei lavori diventerà un’abitazione?

La risposta del Fisco

Le Entrate premettono che in linea generale, sono ammessi al Superbonus gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica, e quelli antisismici, effettuati su immobili a destinazione residenziale.

Sono esclusi i lavori eseguiti su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

L’Agenzia ribadisce che è possibile usufruire del Superbonus anche quando le spese sono state sostenute per effettuare interventi su immobili che, solo al termine degli stessi, saranno destinati ad abitazione.

Il Fisco conclude che nel rispetto delle altre condizioni e degli adempimenti che la norma prevede per poter richiedere l’agevolazione, in tale situazione è comunque indispensabile che nel provvedimento amministrativo che ha autorizzato i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso (da magazzino ad abitativo).

Cambio di destinazione d’uso: cosa dice il Testo unico dell’edilizia

L’art. 23-ter “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” del dpr 380/2001 al comma 1 riporta che:

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

Per maggiore approfondimento sul corretto utilizzo dei titoli edilizi, leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Interventi edilizi e titoli abilitativi”

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Cambio destinazione d uso da c2 ad abitazione superbonus

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/ok-al-superbonus-per-il-cambio-di-destinazione-duso-da-magazzino-ad-abitazione/

Un contribuente che intende demolire e ricostruire con una diversa sagoma e con incremento volumetrico, miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico tre edifici, uno composto da 3 unità immobiliari categoria catastale A/3, uno composto da un’unità C2 e l’ultimo composto da 3 unità di cui 1 di categoria catastale C/6 e 2 di categoria C/2, “funzionalmente indipendenti”, potrà fruire del Superbonus anche per le unità non abitative identificate nella categoria catastale C, a condizione che per tali immobili esegua il cambio di destinazione d’uso alla fine dei lavori. È uno dei chiarimenti forniti con la risposta n. 709 del 15 ottobre 2021 al proprietario degli edifici che ha sollevato alcuni quesiti all’Agenzia in tema di Superbonus per i descritti interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

Per quanto riguarda il primo quesito, sulla possibilità di fruire del regime di favore per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico, l’Agenzia ricorda in particolare che sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute sugli immobili da destinare ad uso abitativo solo al termine dei lavori, come indicato dalla prassi e dalla normativa (articolo 16, Dl n. 63/2013). Quindi l’istante potrà fruire delle agevolazioni anche per le unità non abitative identificate nella categoria catastale C a condizione che sia previsto il cambio di destinazione a fine lavori delle predette unità in immobili abitativi.

Per quanto riguarda le agevolazioni per la riduzione del rischio sismico, invece, l’Agenzia ricorda che per tali interventi il decreto “Rilancio” (articolo 119, comma 13 lettera b) del Dl n. 34/2020) prevede che “l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017”.

Come ribadito anche con la circolare n. 7/2021, è necessaria l’asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio pre-intervento e quella conseguita dopo i lavori. Tale asseverazione, per l’accesso alle detrazioni, deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente (articolo 3, comma 3, decreto del ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 58/2017).
Per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, precisa l’Agenzia, l'asseverazione va presentata insieme al titolo abilitativo urbanistico, e comunque prima dell'inizio dei lavori. L’istante in definitiva non potrà fruire delle agevolazioni previste dalla disciplina sul Superbonus per le spese sostenute per il rischio sismico, avendo presentato la richiesta del permesso di costruire l’11 settembre 2019, data in cui la normativa precedeva che l’asseverazione fosse allegata al titolo abilitativo al momento della presentazione allo sportello unico, come sopra chiarito.

Nell’interpello in esame, l’istante chiede, inoltre, se per i massimali di spesa rileva il numero di unità iniziali, cioè 8 o quelle realizzate alla fine degli interventi, cioè 6, quali siano i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese anche in relazione alla riduzione del rischio sismico, se i comproprietari possono fruire del Superbonus per le spese sostenute per i lavori, indipendentemente dalla quota di proprietà.
Per tali quesiti, l’Agenzia rimanda ai chiarimenti forniti con le circolari n. 24/2020 e n. 30/2020, precisando che nell’intervento deve esistere una condizione di incertezza, presupposto che viene a mancare quando l'amministrazione ha già fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente

Come cambiare destinazione d'uso da magazzino ad abitazione?

Ad esempio, per effettuare il cambio destinazione d'uso da magazzino ad abitazione è necessario che l'immobile sia compatibile con i requisiti richiesti ad un'abitazione e che la modifica sia prevista nel Piano Urbanistico Regionale.

Quali categorie catastali non rientrano nel bonus 110?

Sempre escluse dal superbonus le categorie A/1 ed A/8 Continuano ad essere esclusi dal Superbonus 110% gli immobili con categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile) ed A/8 (Abitazioni in ville).

Quali categorie catastali possono usufruire del superbonus?

Le unità immobiliari che possono accedere al Superbonus 110% sono quelle accatastate come A/2-3-4-5-6-7-11, cui si aggiungono quelle in F/2 e F/4, quelle in B/1, B/2 e D/4 (ma solo a patto che i beneficiari dell'incentivo svolgano attività assistenziali o di tipo sociosanitario) e tutte le unità che rientreranno nelle ...

Quando le pertinenze rientrano nel superbonus 110?

Superbonus 110 per cento, le pertinenze rientrano nel calcolo dei limiti di spesa ma non concorrono alla determinazione del tetto massimo della detrazione se sono accatastate autonomamente e situate in un edificio separato e diverso da quello principale.