Disciplina militare - Procedimento disciplinare di corpo - Contestazione addebiti - Necessità. Show T.A.R. Piemonte, sez. I, sent. 24 maggio 2007, n. 564 (c.c. 23 maggio 2007), Pres. Gomez de Ayala, Est. Lotti, I. A. c. Ministero Difesa La contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare rappresenta un momento essenziale ed indefettibile ed è idonea alla finalità per la quale è preordinata solo se, mediante precisi riferimenti ad
un’azione o omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a titolo disciplinare (e non quale semplice richiesta di chiarimenti), consenta all’interessato l’esatta individuazione del fatto addebitatogli, al fine di consentirgli ogni possibile discolpa. (1)
1. L’aspetto formale della contestazione degli addebiti. La sentenza in commento ci induce a ritornare su un tema già oggetto in precedenza di qualche riflessione e per il quale, vista l’ulteriore proposizione di analoga problematica in sede di giudizio amministrativo, è opportuno ribadire alcune notazioni(1). 2. L’aspetto sostanziale della contestazione degli addebiti. In effetti, come - peraltro - viene evidenziato nella sentenza in commento, può sussistere un problema sostanziale dell’atto di contestazione. Nel momento in cui quest’ultimo non è in grado di svolgere la sua funzione, che è quella di consentire all’incolpato di poter controdedurre, quindi di poter recare ulteriori elementi ai fini di una decisione quanto più possibile ponderata e giusta, si verifica un difetto grave dell’atto endoprocedimentale, che può riverberarsi negativamente
su tutto il procedimento disciplinare, compreso il provvedimento finale. In base alla finalità della contestazione degli addebiti, quest’ultima deve necessariamente contenere il fatto, opportunamente circostanziato, che costituisce trasgressione disciplinare. Il fatto storico, inoltre, deve essere evidenziato anche nella sua qualificazione giuridica disciplinarmente rilevante, cioè nella sua configurazione di violazione di un dovere specifico, attinente al servizio o alla disciplina, la cui
fonte può rinvenirsi nella legge, nei regolamenti militari o promanare direttamente a seguito dell’emanazione di un ordine gerarchico(6). 3. Contestazione degli addebiti e avvio del procedimento disciplinare. Altro profilo di interesse, per quel che concerne l’atto di contestazione, è la sua
funzione ulteriore di costituire comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Dall’atto di contestazione, infatti, inizia il procedimento disciplinare, quindi, iniziano a decorrere i termini procedimentali previsti, entro i quali deve concludersi il procedimento stesso(9). Ten. Col. Fausto Bassetta Approfondimenti (1) - Si veda: F. Bassetta, Le contestazioni nel procedimento disciplinare, in questa Rassegna, n. 2/2007, 150-152, nota alla sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 39/2007 (c.c. 20 dicembre 2006), Pres. La Medica, Est. Sapone, A. G. c. Ministero Finanze. Disicplina militare di stato - Provvedimenti sanzionatori - Potere decisorio del ministro della difesa - Sussiste. Cons. Stato, sez. IV, sent. 12 marzo 2007, n. 1213 (c.c. 6 febbraio 2007), Pres. Ferrari, Est. Poli (rif., T.A.R. Puglia, sez. I, 25 gennaio 1999, n. 109) Il Ministro della difesa è il massimo
organo gerarchico e disciplinare delle Forze armate e, in tale contesto, la riforma dell’impiego pubblico, pur incidendo sui rapporti e sul riparto di competenze fra livello politico e dirigenza, ha lasciato ferme le particolari disposizioni recate dall’ordinamento di settore della difesa, tra le quali la competenza a decidere l’applicazione di sanzioni da parte del Ministro stesso nel campo della disciplina militare di stato. Pertanto, fatto salvo l’esercizio del potere di delega (di firma o in
senso proprio) sicuramente utilizzabile in quanto modulo organizzatorio generale per tutte le amministrazioni, non possono estendersi le acquisizioni giurisprudenziali secondo le quali i provvedimenti disciplinari (e in generale di gestione del personale) rientrano automaticamente fra i compiti esclusivi della dirigenza militare. (1) La competenza disciplinare di stato del Ministro della difesa 1. La separazione tra politica e amministrazione: il ruolo particolare del Ministro della difesa. Il Ministro della difesa costituisce la figura centrale del sistema organizzativo della difesa militare dello Stato. Questo ruolo fondamentale è stato, recentemente, ribadito dalla l. n. 25/1997. L’art. 1, l. n. 25/1997 reca importanti disposizioni in tema di attribuzioni del Ministro della difesa, con riguardo alla sua collocazione istituzionale all’interno della relativa amministrazione, alla sua attività esecutiva, alla
sua azione di indirizzo politico-amministrativo, alla sua rilevanza istituzionale nelle relazioni internazionali e, infine, alla sua attività di coordinamento e controllo nel settore della pianificazione generale e finanziaria del suo dicastero(1). 2. Le residue funzioni “amministrative” del Ministro della difesa. Per quel che concerne i
poteri e le attribuzioni del Ministro della difesa non è sufficiente la lettura delle disposizioni generali contenuti nella l. n. 25/1997, nel d. lgs. n. 300/1999 e nel d. lgs. n. 165/2001. 3. La disciplina militare di stato e il ruolo del Ministro della difesa. In tema di disciplina militare non si può negare la potestà dell’azione disciplinare di stato e quella sanzionatoria in capo al Ministro della difesa. Per quanto riguarda le sanzioni di stato dobbiamo distinguere tra autorità competente a disporre l’inchiesta formale o l’accertamento disciplinare e autorità competente ad adottare
la relativa sanzione. L’azione disciplinare in tal caso risulta esercitata da parte dell’autorità competente a disporre l’inchiesta formale o l’accertamento disciplinare. Ten. Col. Fausto Bassetta
(6) - Cfr.: art. 44, 1° comma, l. n. 113/1954. (7) - Cfr.: art. 44, 2° comma, l. n. 113/1954. Esame del giudicato penale - Sentenza di proscioglimento - Termini per iniziare il procedimento disciplinare - 180 giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza. Cons. Stato, sez. IV, sent. 27 giugno 2007, n. 3713 (c.c. 15 maggio 2007), Pres. Vacirca, Est. Saltelli, Ministero Difesa c. A. G. (conf. T.A.R. Lazio, sez. I, sent. 17 ottobre 2006, n. 10455) Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento e non dalla data
di conoscenza della sentenza, acquisita direttamente dall’amministrazione procedente. (1) Indennità supplementare di poligono - Militare dell’Arma dei Carabinieri - Non spetta. Cons. Stato, sez. IV, sent. 24 luglio 2007, n. 4145 (c.c. 27 aprile 2007), Pres. f.f. Saltelli, Est. Carella, C. G. c. Ministero Difesa (conf. T.A.R. Sardegna, sent. 6 marzo 2001, n. 214) L’indennità supplementare di poligono è prevista solo per i militari delle
Forze Armate ed essa, lungi dal compensare gli svantaggi legati in astratto allo status di militare in servizio presso un determinato distaccamento, è legata allo svolgimento della specifica attività militare, quale accessorio della indennità di impiego operativo attribuito. L’emolumento in questione, nel disegno del legislatore, è in perfetta alternativa con l’indennità di istituto prevista in favore del personale delle forze di polizia, per cui lo stesso non spetta agli appartenenti all’Arma
dei carabinieri. (1) Procedimento disciplinare - Apparente divergenza tra fatti contestati e quelli sanzionati - Rapporto di continenza tra gli stessi - Violazione principio di corrispondenza - Non sussiste. Cons. Stato, sez. IV, sent. 10 agosto 2007, n. 4393 (c.c. 8 maggio 2007), Pres. Ferrari, Est. Inastasi, Ministero Finanze c. F. S. (rif. T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 15 maggio 2006, n. 3512) Non sussiste la
violazione del principio di corrispondenza tra fatti contestati e fatti sanzionati in un procedimento disciplinare, allorché tra il fatto contestato e quello definitivamente accertato intercorra un rapporto di continenza, ben potendo la sanzione essere inflitta in relazione ad alcuno soltanto dei molteplici comportamenti richiamati in sede di contestazione. In effetti, il principio di corrispondenza investe solo il quadro fattuale, in quanto per costante giurisprudenza si esclude che l’autorità
disciplinare sia vincolata dalla qualificazione giuridica degli addebiti operata in sede istruttoria. (1) Procedimento disciplinare - Pendenza del procedimento penale - Sospensione del primo procedimento - Necessità. T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, sent. 5 luglio 2007, n. 6051 (c.c. 6 giugno 2007), Pres. ed Est. Capuzzi, F. S. c. Ministero Finanze L’amministrazione deve sospendere il procedimento disciplinare, alla luce dell’art. 117 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in caso di contemporanea pendenza del procedimento penale e
del procedimento disciplinare, laddove la vicenda sia unica e prenda spunto dallo stesso comportamento del militare e non possa disconoscersi una interdipendenza tra il fatto oggetto di indagine da parte del giudice penale ed il fatto contestato in sede disciplinare. (1) Procedimento disciplinare militare - Termini - Norme integrative in caso di lacune legislative - Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato - Applicabilità. Cons. Stato, sez. IV, sent. 25 luglio 2007, n. 4142 (c.c. 20 febbraio 2007), Pres. f.f. Bernabè, Est. Carella, Ministero Difesa c. L. S. (rif. T.A.R. Bolzano, sent. 31 marzo 2004, n. 183) Allorquando un procedimento disciplinare speciale, come il procedimento disciplinare di stato dei militari, presenti delle lacune normative, dovrà farsi applicazione della disciplina comune e residuale contenuta nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che pone delle vere e proprie norme di chiusura, specie per gli aspetti di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. (1) Procedimento disciplinare militare - Termini a difesa - Possibilità di riduzione senza pregiudizio del diritto alla difesa - Legittimità. Cons. Stato, sez. IV, sent. 25 luglio 2007, n. 4142 (c.c. 20 febbraio 2007), Pres. f.f. Bernabè, Est. Carella, Ministero Difesa c. L. S. (rif. T.A.R. Bolzano, sent. 31 marzo 2004, n. 183) I termini concernenti gli atti interni possono anche essere ridotti dall’Amministrazione procedente, purché si consenta la piena
difesa dell’incolpato. In tali casi il dipendente, in caso di invito a presentare le discolpe in un termine più breve di quello prescritto, non può più dolersi una volta che abbia regolarmente rassegnato le sue deduzioni senza fare in proposito alcuna eccezione. Allo stesso modo, il dipendente, se invitato per l’audizione orale con un breve termine di preavviso, qualora abbia presenziato all’audizione orale, senza neanche chiedere il rinvio della seduta ai fini di una più incisiva difesa, ma
invece si sia difeso nel merito, non può eccepire la lesione del diritto alla difesa. (1) Cosa comporta il rimprovero scritto?rimprovero scritto (censura); multa di importo variabile fino a massimo 4 ore di retribuzione; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni.
Cosa sono le sanzioni di Stato?1357 COM, le sanzioni di stato previste sono: la sospensione disciplinare dall'impiego (da uno a dodici mesi); la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado (da uno a dodici mesi); la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; la perdita ...
Che cosa si intende per procedimento disciplinare?Il procedimento disciplinare per i lavoratori si avvia dopo la contestazione disciplinare, con la quale il datore di lavoro contesta al dipendente un inadempimento del contratto di lavoro, in virtù dell'esercizio per potere direttivo.
Quali sono le sanzioni disciplinari di stato per il personale militare?Le sanzioni disciplinari si differenziano in “Sanzioni disciplinari di stato”: sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi; sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi; cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave ...
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