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Trasmissione del diritto di accettazioneDispositivo dell'art. 479 Codice CivileSe il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi [459 c.c.](1). Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato(2). La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta [468, 519 ss. c.c.](3). Note(1) La norma in commento si applica qualora il chiamato all'eredità (c.d. trasmittente) muoia dopo l'apertura della successione di un altro soggetto ma prima di averla accettata. Il diritto di accettare l'eredità del primo de cuius entra a far parte del patrimonio del trasmittente e, al decesso di questo, è ricompreso tra i diritti sui quali si apre la successione. (2) Se gli eredi del trasmittente sono più d'uno, ciascuno è libero di accettare o meno l'eredità trasmessa dal primo de cuius. Dei debiti e pesi ereditari dell'eredità del primo defunto, rispondono soltanto coloro che hanno accettato l'eredità di questi. (3) Mentre è consentito rinunciare all'eredità del primo defunto e accettare l'eredità del trasmittente, non è ammesso il contrario. Per accettare l'eredità del primo defunto è indispensabile aver accettato l'eredità del trasmittente poichè il diritto di accettare la prima consegue dall'accettazione della seconda. Ratio LegisLa norma consente di individuare soggetti a cui l'eredità possa essere devoluta, anche qualora il chiamato muoia prima di aver accettato l'eredità. BrocardiSpiegazione dell'art. 479 Codice CivileAll'apertura della successione il chiamato non è immediatamente erede, ma esclusivamente titolare di due distinte situazioni giuridiche:
La delazione ereditaria, infatti, non determina l'acquisto dell'eredità, ma attribuisce esclusivamente il diritto di accettarla. Tale diritto, qualora il delato (c.d. trasmittente) muoia senza averlo esercitato, verrà trasmesso agli eredi (c.d. trasmissari) di quest'ultimo essendo un diritto di natura patrimoniale ed in quanto tale trasmissibile per successione alla morte del suo titolare. Il legislatore, prevedendo un'eccezione al principio di indisponibilità della delazione, ha in tal modo voluto preferire gli eredi del delato agli ulteriori chiamati dell'originario de cuius. Presupposto indefettibile affinché operi la trasmissione è che il delato all'eredità muoia prima di aver accettato l'eredità e senza aver definitivamente perduto il diritto di accettarla. Qualora un soggetto sia
chiamato in subordine (si pensi all'ipotesi di sostituzione ordinaria) e dopo la sua morte il primo chiamato rinunci all'eredità e non operi nei suoi confronti la rappresentazione, il diritto di accettare del secondo chiamato si trasmetterà ai suoi eredi operando anche in tale ipotesi l'istituto in esame poiché ai sensi dell'art.
521 del codice civile il primo chiamato in seguito alla rinuncia deve considerarsi come mai chiamato e di conseguenza il chiamato in subordine assume la qualità di unico chiamato cui si applicherà la disciplina della trasmissione. Costituendo la trasmissione un'eccezione al principio di indisponibilità della delazione, come sopra anticipato, la stessa è ammessa esclusivamente in caso di successione a titolo universale per legge o testamento non operando in caso di disposizione a titolo particolare mortis causa (legato) dell'eredità o di disposizione inter vivos dei diritti ereditari. In questi casi infatti si avrà un atto dispositivo della delazione che determinerà accettazione tacita della stessa ai sensi dell'art. 477 del codice civile. L'operare della trasmissione determina in capo al trasmissario il sorgere di due distinte delazioni: una nei confronti dell'originario de cuiuse una nei confronti del suo trasmittente. Qualora il trasmissario accetti l'eredità del trasmittente potrà successivamente accettare o rinunziare a quella dell'originario de cuius. Allo stesso modo qualora il trasmissario rinunci all'eredità del trasmittente ciò determinerà anche la rinuncia all'eredità dell'originario de cuius il cui diritto di accettare fa parte dell'eredità rinunciata. In caso di pluralità di trasmissari stante l'unicità della delazione:
Quanto ai rapporti tra gli istituti della trasmissione, della rappresentazione, della
sostituzione ordinaria e dell'accrescimento. Relazione al Codice Civile(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942) Massime relative all'art. 479 Codice CivileCass. civ. n. 19303/2017 In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredit�, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredit�, quella originaria e quella del trasmittente, sicch� l'acquisto della qualit� di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredit� alla quale quest'ultimo era chiamato. Cass. civ. n. 1628/1985 La facolt� di accettazione tacita dell'eredit� a norma dell'art. 476 c.c., spetta anche agli eredi del chiamato all'eredit� il quale sia deceduto prima di averla accettata, in quanto, secondo l'art. 479, la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede, con la conseguenza che quest'ultimo oltre ad accettare l'eredit� cos� come poteva accettarla il suo autore, pu� compiere, rispetto all'eredit�, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al chiamato che prima della sua morte non abbia accettato l'eredit�. Tesi di laurea correlate all'articolo
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. M. G. chiede “Salve, Mio padre, nel 2007, per fare un favore a zio Caio segue la trattativa di alienazione di un bene immobiliare per conto dello zio. A seguito di questa alienazione, mio
padre si � trovato coinvolto personalmente in un procedimento riguardante la transizione del denaro derivante dalla vendita dell'immobile. Al termine dei vari gradi di giudizio, mio padre ha perso la causa ed � stato condannato al risarcimento verso un altro parente per la somma di 100000 �. Per rispondere
al quesito occorre analizzare gli eventi per come si sono succeduti nel tempo: E’ in quest’ultimo passaggio che va trovata la risposta a ciò che viene chiesto. Secondo la tesi prevalente, oltre che
preferibile, l'operare della trasmissione della delazione realizza non una duplice successione (da Primo ad Antonio e da Antonio ai figli di Primo), ma una sola successione direttamente dal primo defunto al trasmissario, in quanto questi succede per un diritto derivato da chi non ha potuto esercitarlo. Occorre tenere presente che mentre l'accettazione dell'eredità del primo de cuius (ossia quella dello zio Antonio) da parte del trasmissario comporta esercizio di un diritto ricompreso nella seconda eredità e quindi accettazione tacita di quest’ultima, l'accettazione dell'eredità del trasmittente (il padre Primo) lascia libero l'agente di accettare o meno l'eredità del primo de cuius. Facendo applicazione di quanto fin qui detto al caso di specie, dunque, può dirsi che corretta è stata la scelta, suggerita dal proprio legale, di accettare, con due distinti atti, l’eredità di entrambi i de cuius nella forma dell’accettazione con beneficio di
inventario. Inoltre, tale trasmissione non determina alcun mutamento nelle situazioni giuridiche attive e passive che caratterizzano i patrimoni di entrambi i de cuius, il che significa che solo nel patrimonio del padre Primo continuerà a
sussistere il debito risarcitorio di euro 100.000, sullo stesso de cuius gravante in forza della sentenza dell’anno 2007, e di cui risulta creditore l’altro parente, se ancora in vita, o i suoi eredi. Di tale debito, poi, non può intendersi gravato il patrimonio ereditario dello zio Antonio, in quanto l’acquisto dell’eredità di quest’ultimo da parte dei figli di Primo è un acquisto avvenuto a titolo personale, che impone di tenere distinte le passività delle due eredità, sebbene sia frutto dell’esercizio di un diritto a sua volta acquistato iure
successionis. MAURIZIO S. chiede “Spett.le Brocardi, Roberto è il defunto Mario è il figlio di Roberto defunto Francesca è la madre di Roberto defunto e la nonna di Mario Carlo è il fratello di Roberto defunto. Roberto muore non facendo in tempo ad onorare i propri debiti, suo figlio Mario rilascia la rinuncia all’eredità, il fratello, Carlo provvede anche esso a rilasciare la rinuncia all’eredità, la madre Francesca muore subito dopo la morte del figlio Roberto ancor prima di rinunciare alla sua eredità debitoria (atto che si riteneva auspicato a seguito della rinuncia della nipote all’eredità del padre Mario), ma la stessa Francesca (vedova) al momento della sua morte era titolare del 100% dell’abitazione in cui viveva, la cui legittima eredità apparterrebbe al 50% a favore del nipote Mario in quanto il figlio Roberto defunto, e al 50% a favore del figlio Carlo fratello di Roberto. Il quesito che pongo è: dato ché, la madre Francesca essendo morta dopo il figlio indebitato Roberto, e non avendo fatto in tempo a rinunciare l’eredità, invece eredità rinunciata dal nipote Mario e dal figlio Carlo, non vi è il rischio che il nipote Mario e il figlio Carlo nel momento in cui accettano l’eredità rispettivamente della nonna e della madre Francesca, automaticamente si accollano anche l’eredità (debiti) del figlio morto Roberto quale padre di Mario e fratello di Carlo propriamente per non avere la madre Francesca, fatto in tempo a rinunciare all’eredità del defunto figlio indebitato Roberto? Se la risposta fosse affermativa, la legge offre un rimedio per far si che il nipote Mario e il figlio Carlo di Francesca defunta, possano ereditare al 50% cadauno l’appartamento della nonna e della madre Francesca senza l’accollamento dei debiti ereditati da Francesca appartenenti al figlio Roberto, per non avere fatto in tempo a rinunciare all’eredità di suo figlio Roberto? Cordiali saluti.” La lettura dell’art. 479 c.c. consente di trovare la soluzione al caso in esame. Peraltro, poiché la trasmissione del diritto di accettare costituisce un’eccezione al principio di indisponibilità della delazione, la medesima si realizza soltanto nei confronti di colui o coloro
che succedono a titolo universale (sia per legge che per testamento) e non nei confronti del successore a titolo particolare. Qualora, invece, il trasmittente nulla disponga in ordine a quel diritto di accettare, si avrà che in capo al trasmissario sorgeranno due distinte delazioni:
Pertanto, lo stesso trasmissario diventerà titolare di due distinti e, per certi versi autonomi, diritti di accettare, ossia il diritto di accettare l’eredità dell’originario de cuius e quello di accettare l’eredità del suo trasmittente. Proprio per regolare queste
due distinti diritti di accettazione il legislatore ha dettato il secondo comma dell’art. 479 c.c., disponendo che “la rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta”.
Lo stesso principio vale in caso di rinunzia, e così si avrà che:
Infatti, poiché il diritto di accettare l’eredità fa parte del patrimonio del trasmittente, non è possibile rinunziare all’eredità di quest’ultimo per accettarne solo una parte, cioè il diritto di accettare l’eredità del primo de cuius
Facendo applicazione dei principi sopra esposti al
caso di specie si avrà che, apertasi la successione legittima di Francesca ed essendo Mario e Carlo chiamati all’eredità della stessa per legge a titolo universale (Mario per rappresentazione di Roberto), i medesimi (trasmissari) si trovano dinanzi a
due distinte delazioni, quella di Roberto (primo de cuius) e quella di Francesca (trasmittente).
Per quanto concerne in particolare la posizione di Mario, chiamato all’eredità della nonna Francesca per rappresentazione del padre Roberto (alla cui eredità ha rinunciato), di
una tale ipotesi si occupa espressamente il secondo comma dell’art. 468 del c.c., il quale riconosce ai discendenti del rappresentato di succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano. Pasquale E. chiede “Buongiorno, di seguito il quesito di cui chiedo delucidazioni. Monica, orfana, vedova dal 2006, perde anche l'unico figlio nel 2007. Ricapitolando: " A " non avendo eredi legittimi nomina " B " erede universale dal notaio All'avvenuta morte di " A " Purtroppo la risposta al quesito è negativa e se ne chiariranno adesso le motivazioni. In mancanza di eredi legittimari, quali sono coniuge, figli e ascendenti (così art. 536 del c.c.), chi vuole disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere gode di ampia libertà, potendo con testamento indicare chiunque come beneficiario. La mancanza di legittimari e di fratelli e
sorelle, dovrebbe però spingere il testatore, se vuole assicurarsi che il suo patrimonio abbia una destinazione ben precisa, a cercare di prevedere il verificarsi di ipotesi come quella qui descritta, ossia la premorienza del soggetto che è stato prescelto come erede. Come può notarsi, la sostituzione opera al ricorrere dei medesimi presupposti richiesti per il diverso istituto della c.d. rappresentazione, previsto sempre dal codice civile e disciplinato
dagli artt. 467 e ss. c.c., per effetto del quale i discendenti hanno il diritto di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può (sono i casi di premorienza, ma anche incapacità, indegnità,
assenza ex art. 70 del c.c.) o non vuole accettare l’eredità o il legato
(perché vi rinunzia). Se, invece, dovesse accadere che il chiamato
all’eredità muore quando la successione a cui è chiamato si è aperta, ma prima di poterla accettare, poiché il diritto di accettare non si estingue con la morte del chiamato, ma si trasmette ai suoi eredi, saranno questi ultimi a poter accettare, in forza di una vocazione che viene definita indiretta. Ora, applicando i sopraesposti principi al caso di specie, può dirsi che Francesca non può vantare alcun diritto sull’eredità di Monica, e ciò per le seguenti ragioni:
Esclusa l’operatività di tali istituti ed escluso che Francesca possa succedere in qualche modo a Monica, in assenza di alcuna volontà testamentaria, l’eredità di Monica non potrà che devolversi per legge in favore dei suoi parenti, se esistenti, fino al sesto grado ovvero, in difetto, in favore dello Stato. Antonio P. chiede “A mia moglie è stato assegnato un
appartamento in un testamento pubblico da parte della seconda moglie di suo padre da tempo deceduto. Quanto asserito dal notaio non può ritenersi corretto sulla base delle considerazioni che qui seguono. L’art. 467 c.c. dispone espressamente che la “rappresentazione” fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro
ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Nel nostro caso non risulta che Tizia rivesta una delle qualità di cui alla lettera b), dicendosi soltanto che è figlia del secondo marito di Tiziona, e risultando dunque escluso ogni rapporto di parentela con la stessa Tiziona. Diversa sarebbe stata la situazione se Tiziona fosse premorta a Tizia e quest’ultima a sua volta non avesse manifestato alcuna volontà di accettare l’eredità di Tiziona prima di morire. Si tenga peraltro conto che, se non vi fosse stata la disposizione testamentaria, l’eredità si sarebbe devoluta per legge ex art. 565 c.c., norma che individua quali eredi legittimi il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato: come può notarsi, i figli dell’altro coniuge non sono compresi in questo elenco. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, diviene superfluo stabilire quale sia la posizione che in tale successione verrebbe a rivestire Tizia; a tal fine, comunque, risulterebbe indispensabile leggere con attenzione il testamento, onde stabilire se Tiziona abbia voluto disporre in favore di Tizia a titolo universale (ossia di erede) ovvero a titolo particolare (ossia come legato). Indubbiamente diverso sarebbe il discorso se Tizia avesse nel frattempo e per qualunque ragione assunto la posizione di figlia di Tiziona, poiché in questo caso diventerebbe pienamente operante il diritto di rappresentazione, e dunque i figli di Tizia, accettando l’eredità di Tiziona in luogo della madre, acquisirebbero il diritto di ricevere l’appartamento. Donato L. chiede “Buongiorno ho dei quesiti su una rinuncia di eredità. Nel caso di specie è opportuno, innanzitutto, verificare se era stata presentata denuncia di successione degli eredi della zia (verificando presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente). Se la denuncia di successione della zia non è stata presentata gli eredi dovranno presentarla (se non è stata presentata alcuna denuncia entro 1 anno dall'apertura della successione, sono previste delle sanzioni). Se invece è stata presentata, si dovrà verificare se, effettivamente, il padre (Tizio) non abbia rinunciato o accettato l'eredità. Se emerge che Tizio, chiamato all'eredità della zia, è morto senza averla accettata, è applicabile l'art. 479 del c.c., ai sensi del quale se il chiamato muore senza aver accettato l'eredità il diritto di accettare questa eredità si trasmette agli eredi. Nel patrimonio ereditario di questi, infatti, vi è anche il diritto di accettare o meno l'eredità precedente. Il diritto in esame non risulta prescritto, in quanto non è decorso il termine decennale dall'apertura della successione della zia di cui all'art. 480 del c.c.. Una volta accettata l'eredità di Tizio, gli eredi potranno scegliere se accettare o meno anche quella a lui in precedenza spettante ma dallo stesso non accettata, mediante apposito atto di accettazione o di rinuncia. Non potranno, invece, prima rinunziare a quella della zia di Tizio e poi accettare quella di Tizio stesso (art. 479 co. 3 c.c.). Del resto, non potrebbero disporre dei beni della zia se non in qualità di eredi del padre. Al contempo, se gli eredi decidono di rinunziare all'eredità di Tizio, non viene loro trasmesso alcun diritto su quella che a lui spettava (cioè quella della zia). Il fatto che si debbano compiere due diversi atti (di cui uno per l'eredità di Tizio ed uno, che può essere di rinuncia, per quella a lui spettante) non sembra violare il divieto di accettazione parziale di cui all'art. 475 co. 3 c.c., perché si tratta comunque di due eredità distinte. Inoltre, ciò trova conferma nello stesso art. 479 c.c. che disciplina la trasmissione del diritto di accettare, per cui è ragionevole concludere che siano necessari due atti di accettazione distinti ed autonomi. L'eventuale rinuncia va fatta nelle forme di cui all'art. 519 del c.c., cioè con dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Ai sensi dell'art. 478 del c.c. la rinuncia fatta a favore di alcuni solo dei chiamati importa accettazione (v. anche art. art. 520 del c.c.). Inoltre, a seconda che si sia in presenza di una successione legittima o testamentaria, la legge regola diversamente gli effetti della rinuncia quanto ai soggetti cui l'eredità si devolve (art. 521, 522 c.c.). Pertanto, per perseguire lo scopo evidenziato in quesito (devoluzione a favore di una persona precisa), si dovrà tener conto anche di questi aspetti nella scelta tra rinunciare ovvero accettare e successivamente donare, dopo aver comunque verificato l'attuale situazione (se vi è stata rinuncia da parte degli altri eredi, se è stata fatta in modo regolare ecc.). Antonia chiede “Nel caso in cui il decuius abbia redatto testamento, cosa succede se uno dei chiamati all'eredità muore prima che sia stata aperta la successione? Può trasmettere un diritto di accettare l'eredità che è ancora solo una "possibilità di diritto" dato che non vi è potuta essere neanche delazione ereditaria?” L'apertura della successione è un effetto giuridico connesso ad un evento naturale; la morte della persona opera la separazione dei diritti dal loro titolare, e dal momento della morte si dice che la successione è aperta (art. 456 del c.c.). La delazione è pure un concetto giuridico, e si riferisce al successore. La delazione è l'effettiva chiamata, è l'offerta concreta della possibilità di accettare rivolta all'istituito e non sempre è contemporanea all'apertura della successione. Se il chiamato all'eredità, dopo l'apertura della successione del de cuius, muore senza avere accettato, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi, venendo a far parte del suo asse (trasmissione del diritto di accettazione) così come previsto ai sensi dell'art. 479 del c.c.). Poichè l'accettazione non può essere parziale, l'erede del chiamato non può accettare la trasmissione di questo diritto e rinunciare al resto: la rinunzia all'eredità propria del trasmittente include anche la rinunzia all'eredità a lui devoluta. Se, invece, il chiamato all'eredità muore prima dell'apertura della successione (premorienza), sarà applicabile l'istituto della rappresentazione, il quale è una devoluzione della chiamata rivolta ai figli e ai discendenti (legittimi e naturali) del primo istituito che non può succedere. L'istituto opera solo se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius. Si può dire, dunque, che la rappresentazione favorisce sempre e soltanto i nipoti o pronipoti del de cuius. E' bene ricordare che il nostro ordinamento dà la possibilità al testatore di fare anche delle sostituzioni, cioè delle chiamate di secondo grado. Con la sostituzione c.d. ordinaria, si provvede a sostituire la persona del chiamato nell'ipotesi che l'istituito non possa venire alla successione (ad esempio perchè premorto). Una volta vericatosi il presupposto per la chiamata del sostituto, è come se egli fosse stato nominato fin dall'inizio, e la sua accettazione avrà sempre effetto retroattivo. Idee regalo per avvocati e cultori del dirittoChi firma la successione Se l'erede è deceduto?La dichiarazione di successione, che ha fini fiscali, deve essere firmata da eredi o chiamati all'eredità del defunto.
Cosa succede se il chiamato all'eredità muore?Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi [459 c.c.](1). Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato(2).
Quando non è necessario presentare la dichiarazione di successione?Contribuenti esonerati
Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Come inserire eredi in successione?La risposta è semplice! L'erede premorto va inserito nella dichiarazione della Successione telematica, indicando i suoi eredi che concorrono alla successione al suo posto. Ad esempio, il figlio premorto si inserisce nella successione, andando ad indicare i suoi erede (nipoti del de cuius).
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