Erede deceduto prima della dichiarazione di successione

Trasmissione del diritto di accettazione

Dispositivo dell'art. 479 Codice Civile

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi [459 c.c.](1).

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato(2).

La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta [468, 519 ss. c.c.](3).

Note

(1) La norma in commento si applica qualora il chiamato all'eredità (c.d. trasmittente) muoia dopo l'apertura della successione di un altro soggetto ma prima di averla accettata. Il diritto di accettare l'eredità del primo de cuius entra a far parte del patrimonio del trasmittente e, al decesso di questo, è ricompreso tra i diritti sui quali si apre la successione.

(2) Se gli eredi del trasmittente sono più d'uno, ciascuno è libero di accettare o meno l'eredità trasmessa dal primo de cuius. Dei debiti e pesi ereditari dell'eredità del primo defunto, rispondono soltanto coloro che hanno accettato l'eredità di questi.

(3) Mentre è consentito rinunciare all'eredità del primo defunto e accettare l'eredità del trasmittente, non è ammesso il contrario. Per accettare l'eredità del primo defunto è indispensabile aver accettato l'eredità del trasmittente poichè il diritto di accettare la prima consegue dall'accettazione della seconda.

Ratio Legis

La norma consente di individuare soggetti a cui l'eredità possa essere devoluta, anche qualora il chiamato muoia prima di aver accettato l'eredità.

Brocardi

Spiegazione dell'art. 479 Codice Civile

All'apertura della successione il chiamato non è immediatamente erede, ma esclusivamente titolare di due distinte situazioni giuridiche:

  1. il diritto di accettare l'eredità che ha natura di diritto potestativo;
  2. i poteri di amministrare la massa ereditaria ai sensi dell'art. 460 del codice civile.

La delazione ereditaria, infatti, non determina l'acquisto dell'eredità, ma attribuisce esclusivamente il diritto di accettarla.

Tale diritto, qualora il delato (c.d. trasmittente) muoia senza averlo esercitato, verrà trasmesso agli eredi (c.d. trasmissari) di quest'ultimo essendo un diritto di natura patrimoniale ed in quanto tale trasmissibile per successione alla morte del suo titolare.

Il legislatore, prevedendo un'eccezione al principio di indisponibilità della delazione, ha in tal modo voluto preferire gli eredi del delato agli ulteriori chiamati dell'originario de cuius.

Presupposto indefettibile affinché operi la trasmissione è che il delato all'eredità muoia prima di aver accettato l'eredità e senza aver definitivamente perduto il diritto di accettarla.
Qualora il delato morisse dopo aver rinunciato all'eredità ai sensi dell'art. 519 del codice civile la trasmissione del diritto potrebbe ancora attuarsi qualora sussistessero i presupposti per la revoca della rinunzia di cui all'art. 525 del codice civile.

Qualora un soggetto sia chiamato in subordine (si pensi all'ipotesi di sostituzione ordinaria) e dopo la sua morte il primo chiamato rinunci all'eredità e non operi nei suoi confronti la rappresentazione, il diritto di accettare del secondo chiamato si trasmetterà ai suoi eredi operando anche in tale ipotesi l'istituto in esame poiché ai sensi dell'art. 521 del codice civile il primo chiamato in seguito alla rinuncia deve considerarsi come mai chiamato e di conseguenza il chiamato in subordine assume la qualità di unico chiamato cui si applicherà la disciplina della trasmissione.
Ai fini di una maggiore intelligibilità si faccia il seguente esempio: Tizio muore lasciando a succedergli quale primo chiamato Caio e quale ulteriore chiamato Sempronio. Sempronio dopo l'apertura della successione muore, dopo la sua morte Caio rinuncia all'eredità di Tizio. Caio ex art. 521 del codice civile deve considerarsi come mai chiamato all'eredità e unico delato risulta dunque Sempronio il quale morendo ha trasmesso il suo diritto di accettare ai propri eredi.

Costituendo la trasmissione un'eccezione al principio di indisponibilità della delazione, come sopra anticipato, la stessa è ammessa esclusivamente in caso di successione a titolo universale per legge o testamento non operando in caso di disposizione a titolo particolare mortis causa (legato) dell'eredità o di disposizione inter vivos dei diritti ereditari. In questi casi infatti si avrà un atto dispositivo della delazione che determinerà accettazione tacita della stessa ai sensi dell'art. 477 del codice civile.

L'operare della trasmissione determina in capo al trasmissario il sorgere di due distinte delazioni: una nei confronti dell'originario de cuiuse una nei confronti del suo trasmittente.
Ne consegue che il trasmissario sarà titolare di due diritti di accettare l'eredità uno relativo all'eredità dell'originario de cuius e uno nei confronti del suo trasmittente.

Qualora il trasmissario accetti l'eredità del trasmittente potrà successivamente accettare o rinunziare a quella dell'originario de cuius.
Qualora, invece, accetti quella dell'originario de ciuius avendo disposto di un diritto facente parte dell'eredità del trasmittente avrà anche tacitamente accettato l'eredità di quest'ultimo.

Allo stesso modo qualora il trasmissario rinunci all'eredità del trasmittente ciò determinerà anche la rinuncia all'eredità dell'originario de cuius il cui diritto di accettare fa parte dell'eredità rinunciata.
Qualora invece il trasmissario rinunci all'eredità dell'originario de cuius ciò comporterà la disposizione di un diritto facente parte dell'eredità del trasmittente con conseguente accettazione tacita della sua eredità.

In caso di pluralità di trasmissari stante l'unicità della delazione:

  1. si determinerà in capo ai trasmissari accettanti una situazione di contitolarità;
  2. le quote dei trasmissari rinuncianti spetteranno ai trasmissari accettanti.

Quanto ai rapporti tra gli istituti della trasmissione, della rappresentazione, della sostituzione ordinaria e dell'accrescimento.
La trasmissione prevale sugli altri istituti in quanto qualora ricorrano i presupposti della trasmissione la delazione non viene meno, ma viene trasmessa agli eredi del trasmittente, mentre presupposto affinché operino gli istituti della rappresentazione della sostituzione e dell'accrescimento è che venga meno la delazione del chiamato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 479 Codice Civile

Cass. civ. n. 19303/2017

In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredit�, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredit�, quella originaria e quella del trasmittente, sicch� l'acquisto della qualit� di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredit� alla quale quest'ultimo era chiamato.

Cass. civ. n. 1628/1985

La facolt� di accettazione tacita dell'eredit� a norma dell'art. 476 c.c., spetta anche agli eredi del chiamato all'eredit� il quale sia deceduto prima di averla accettata, in quanto, secondo l'art. 479, la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede, con la conseguenza che quest'ultimo oltre ad accettare l'eredit� cos� come poteva accettarla il suo autore, pu� compiere, rispetto all'eredit�, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al chiamato che prima della sua morte non abbia accettato l'eredit�.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. G. chiede
mercoled� 15/06/2022 - Puglia

“Salve,
scrivo per proporre un quesito.

Mio padre, nel 2007, per fare un favore a zio Caio segue la trattativa di alienazione di un bene immobiliare per conto dello zio. A seguito di questa alienazione, mio padre si � trovato coinvolto personalmente in un procedimento riguardante la transizione del denaro derivante dalla vendita dell'immobile. Al termine dei vari gradi di giudizio, mio padre ha perso la causa ed � stato condannato al risarcimento verso un altro parente per la somma di 100000 �.
Nel 2009, mio padre fa causa allo zio Caio chiedendo che la predetta somma dovuta come risarcimento fosse a lui imputata. Durante il corso della causa, nel 2010, lo zio Caio, non sposato e senza figli, muore senza lasciare testamento.
Data la situazione, mio padre per continuare la causa chiede al giudice di individuare gli eredi di Caio. Nel frattempo, purtroppo, nel 2016, anche mio padre � deceduto.
Siccome l'avvocato di mio padre non ne dichiara la morte, la causa continua.
Nel frattempo, consigliati dall'avvocato di mio padre, io e mio fratello accettiamo con beneficio inventario sia l'eredit� di mio padre, nullatenente, che quella di mio zio Caio. Nel 2022, il giudice emette una sentenza da cui si evince che non ci sono altri eredi di Caio se non io e mio fratello(con beneficio di inventario) e conferma che mio padre deve risarcire la somma di100000 � .
La domanda � questa: non avendo nessun documento che prova che mio padre abbia rinunciato dell'eredit� di Caio, io e mio fratello, eredi sia di Caio che di nostro padre(con beneficio di inventario), siamo tenuti a pagare il debito 100000 � o sono due eredit� distinte?”

Per rispondere al quesito occorre analizzare gli eventi per come si sono succeduti nel tempo:
1. anno 2007 condanna del padre di colui che pone il quesito (che per comodità chiameremo Primo) a risarcire la somma di euro 100.000 ad un altro parente;
2. anno 2009: Primo instaura un giudizio contro il fratello Antonio per il recupero dal suo patrimonio della somma dovuta a titolo di risarcimento danni;
3. anno 2010, morte ab intestato dello zio Antonio, il quale, non essendo coniugato e non avendo figli, lascia come unico erede legittimo (almeno così sembra intuisce dal tenore letterale del quesito) il fratello Primo;
4. anno 2016: muore anche Primo, senza avere accettato l’eredità del fratello Antonio.
5. accettazione con beneficio di inventario dell’eredità di Primo e di Secondo da parte dei figli di Primo.

E’ in quest’ultimo passaggio che va trovata la risposta a ciò che viene chiesto.
L’istituto giuridico che viene in considerazione è quello della trasmissione del diritto di accettare l’eredità, disciplinato dall’art. 479 c.c., il quale costituisce espressione del principio generale secondo cui l’erede subentra nell'intera situazione giuridica del defunto e, quindi, anche nell'eventuale sua posizione di chiamato ad altra eredità.
Secondo quanto previsto da tale norma, il diritto di accettare l'eredità si trasmette agli eredi del chiamato, che sono così preferiti rispetto ai chiamati ulteriori del primo defunto.
Presupposti per la configurabilità della trasmissione del diritto di accettare sono:
a) che vi sia un chiamato all'eredità che deceda prima di avere acquistato l'eredità stessa;
b) che lo stesso chiamato non abbia ancora perduto il diritto di accettarla.

Secondo la tesi prevalente, oltre che preferibile, l'operare della trasmissione della delazione realizza non una duplice successione (da Primo ad Antonio e da Antonio ai figli di Primo), ma una sola successione direttamente dal primo defunto al trasmissario, in quanto questi succede per un diritto derivato da chi non ha potuto esercitarlo.
Da ciò se ne fa conseguire che il destinatario ultimo dovrà compiere due distinti atti di accettazione, trattandosi di due eredità, quella originaria e quella del trasmittente (in tal senso si è espressa Cass. civ. sentenza n. 735/1961).

Occorre tenere presente che mentre l'accettazione dell'eredità del primo de cuius (ossia quella dello zio Antonio) da parte del trasmissario comporta esercizio di un diritto ricompreso nella seconda eredità e quindi accettazione tacita di quest’ultima, l'accettazione dell'eredità del trasmittente (il padre Primo) lascia libero l'agente di accettare o meno l'eredità del primo de cuius.

Facendo applicazione di quanto fin qui detto al caso di specie, dunque, può dirsi che corretta è stata la scelta, suggerita dal proprio legale, di accettare, con due distinti atti, l’eredità di entrambi i de cuius nella forma dell’accettazione con beneficio di inventario.
Come si è prima cercato di spiegare, infatti, si tratta di due distinte successioni, derivanti da due delazioni anch’esse distinte, ciò che trova conferma anche nel disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 479 c.c., ove si distingue tra eredità del trasmittente ed eredità a quest’ultimo devoluta, al fine di precisare che la rinuncia all’eredità del trasmittente (Primo) comporta anche rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta (quella di Antonio).
Proprio perché si tratta di due eredità distinte, sarebbe stato ben possibile per i trasmissari (i figli di Primo) accettare la sola eredità del trasmittente (Primo) e rinunciare all'eredità delata (quella di Antonio) senza violare il divieto di accettazione parziale.

Inoltre, tale trasmissione non determina alcun mutamento nelle situazioni giuridiche attive e passive che caratterizzano i patrimoni di entrambi i de cuius, il che significa che solo nel patrimonio del padre Primo continuerà a sussistere il debito risarcitorio di euro 100.000, sullo stesso de cuius gravante in forza della sentenza dell’anno 2007, e di cui risulta creditore l’altro parente, se ancora in vita, o i suoi eredi.
Ovviamente, poiché i figli di Primo si sono avvalsi dell’accettazione con beneficio di inventario, saranno tenuti a soddisfare tale debito esclusivamente con beni facenti parte del patrimonio dello stesso Primo (beni che sembrano non esservi, in quanto si dice che il padre era “nullatenente”).

Di tale debito, poi, non può intendersi gravato il patrimonio ereditario dello zio Antonio, in quanto l’acquisto dell’eredità di quest’ultimo da parte dei figli di Primo è un acquisto avvenuto a titolo personale, che impone di tenere distinte le passività delle due eredità, sebbene sia frutto dell’esercizio di un diritto a sua volta acquistato iure successionis.
La mancata accettazione da parte di Primo non consente di ritenere che nel suo patrimonio siano transitati anche i beni del fratello Antonio e sui quali i creditori di Primo potrebbero avanzare pretese (così Cass. civ. Sezione VI n. 19303 del 02.08.2017).


MAURIZIO S. chiede
sabato 13/06/2020 - Lazio

“Spett.le Brocardi,
M.S. Lazio
Sono con la presente a sottoporvi il presente quesito sul tema delle successioni ereditarie:

Roberto è il defunto

Mario è il figlio di Roberto defunto

Francesca è la madre di Roberto defunto e la nonna di Mario

Carlo è il fratello di Roberto defunto.

Roberto muore non facendo in tempo ad onorare i propri debiti, suo figlio Mario rilascia la rinuncia all’eredità, il fratello, Carlo provvede anche esso a rilasciare la rinuncia all’eredità, la madre Francesca muore subito dopo la morte del figlio Roberto ancor prima di rinunciare alla sua eredità debitoria (atto che si riteneva auspicato a seguito della rinuncia della nipote all’eredità del padre Mario), ma la stessa Francesca (vedova) al momento della sua morte era titolare del 100% dell’abitazione in cui viveva, la cui legittima eredità apparterrebbe al 50% a favore del nipote Mario in quanto il figlio Roberto defunto, e al 50% a favore del figlio Carlo fratello di Roberto.

Il quesito che pongo è:

dato ché, la madre Francesca essendo morta dopo il figlio indebitato Roberto, e non avendo fatto in tempo a rinunciare l’eredità, invece eredità rinunciata dal nipote Mario e dal figlio Carlo, non vi è il rischio che il nipote Mario e il figlio Carlo nel momento in cui accettano l’eredità rispettivamente della nonna e della madre Francesca, automaticamente si accollano anche l’eredità (debiti) del figlio morto Roberto quale padre di Mario e fratello di Carlo propriamente per non avere la madre Francesca, fatto in tempo a rinunciare all’eredità del defunto figlio indebitato Roberto?

Se la risposta fosse affermativa, la legge offre un rimedio per far si che il nipote Mario e il figlio Carlo di Francesca defunta, possano ereditare al 50% cadauno l’appartamento della nonna e della madre Francesca senza l’accollamento dei debiti ereditati da Francesca appartenenti al figlio Roberto, per non avere fatto in tempo a rinunciare all’eredità di suo figlio Roberto?

Cordiali saluti.”

La lettura dell’art. 479 c.c. consente di trovare la soluzione al caso in esame.
Tale norma trova applicazione nei casi in cui il chiamato all’eredità (c.d. trasmittente) muoia dopo l’apertura della successione di un altro soggetto e senza aver avuto possibilità di manifestare la volontà di accettare o rinunziare a quell’eredità.
Al momento del decesso del trasmittente, quel diritto di accettare l’eredità del primo de cuius entra nel suo patrimonio e si trasmette ai suoi eredi (c.d. trasmissari) insieme a tutti gli altri diritti.
Scopo della norma è, chiaramente, quello di trovare dei soggetti a cui devolvere l’eredità del primo de cuius, e la medesima norma si fonda sul principio generale secondo cui al momento dell’apertura della successione, colui il quale si trova nella posizione di chiamato all’eredità (o delato) non è immediatamente erede, ma titolare di due distinte posizioni giuridiche, ovvero il diritto di accettare l’eredità (al quale si attribuisce natura di diritto potestativo) ed il potere di amministrare la massa ereditaria ex art. 460 del c.c..

Peraltro, poiché la trasmissione del diritto di accettare costituisce un’eccezione al principio di indisponibilità della delazione, la medesima si realizza soltanto nei confronti di colui o coloro che succedono a titolo universale (sia per legge che per testamento) e non nei confronti del successore a titolo particolare.
Con ciò vuol dirsi che se il de cuius avesse disposto a titolo particolare in favore dei suoi eredi di quel diritto di accettare l’eredità che si trova nel suo patrimonio (es. se Francesca avesse disposto in favore di Carlo del diritto di accettare l’eredità di Roberto), tale atto dispositivo della delazione avrebbe determinato accettazione tacita della stessa ex art. 477 del c.c..

Qualora, invece, il trasmittente nulla disponga in ordine a quel diritto di accettare, si avrà che in capo al trasmissario sorgeranno due distinte delazioni:

  1. la prima delazione è quella nei confronti dell’originario de cuius;
  2. la seconda delazione è quella nei confronti del suo trasmittente (il secondo de cuius).

Pertanto, lo stesso trasmissario diventerà titolare di due distinti e, per certi versi autonomi, diritti di accettare, ossia il diritto di accettare l’eredità dell’originario de cuius e quello di accettare l’eredità del suo trasmittente.

Proprio per regolare queste due distinti diritti di accettazione il legislatore ha dettato il secondo comma dell’art. 479 c.c., disponendo che “la rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta”.
Ciò vuol dire che, in caso di accettazione:

  1. se il trasmissario accetta l’eredità del trasmittente (cioè del secondo de cuius), potrà successivamente accettare o rinunziare a quella dell’originario de cuius;
  2. se il trasmissario accetta l’eredità dell’originario de cuius non potrà più rinunziare a quella del trasmittente, in quanto disponendo di un diritto che fa parte del patrimonio ereditario del trasmittente, avrà compiuto un atto di accettazione tacita della seconda eredità.

Lo stesso principio vale in caso di rinunzia, e così si avrà che:

  1. se il trasmissario rinuncia all’eredità del trasmittente (secondo de cuius), ciò comporterà anche la rinunzia all’eredità dell’originario de cuius, e questo in forza del principio generale espresso dall’art. 520 del c.c., secondo cui è nulla la rinunzia fatta solo per parte.

Infatti, poiché il diritto di accettare l’eredità fa parte del patrimonio del trasmittente, non è possibile rinunziare all’eredità di quest’ultimo per accettarne solo una parte, cioè il diritto di accettare l’eredità del primo de cuius

  1. se, al contrario, il trasmissario rinuncia all’eredità dell’originario de cuius, poiché tale atto comporta disposizione di un diritto facente parte dell’eredità del trasmittente, l’eredità di quest’ultimo si intenderà tacitamente accettata ex art. 477 c.c.

Facendo applicazione dei principi sopra esposti al caso di specie si avrà che, apertasi la successione legittima di Francesca ed essendo Mario e Carlo chiamati all’eredità della stessa per legge a titolo universale (Mario per rappresentazione di Roberto), i medesimi (trasmissari) si trovano dinanzi a due distinte delazioni, quella di Roberto (primo de cuius) e quella di Francesca (trasmittente).
Sia Mario che Carlo potranno:

  1. rinunziare al diritto di accettare l’eredità di Roberto, rinvenuto nel patrimonio di Francesca, rinunzia che sarà opportuno ripetere in quanto manifestata nella qualità di trasmissari di Francesca;
  2. accettare l’eredità di Francesca, ciascuno per la quota che gli compete (1/2 indiviso). In realtà la rinuncia all’eredità di Roberto sarebbe già sufficiente per configurare una accettazione tacita dell’eredità di Francesca ex art. 477 c.c. (poiché con quell’atto hanno disposto di un diritto facente parte del patrimonio ereditario di quest’ultima), ma ragioni di certezza giuridica consigliano di accettare espressamente anche l’eredità di Francesca.

Per quanto concerne in particolare la posizione di Mario, chiamato all’eredità della nonna Francesca per rappresentazione del padre Roberto (alla cui eredità ha rinunciato), di una tale ipotesi si occupa espressamente il secondo comma dell’art. 468 del c.c., il quale riconosce ai discendenti del rappresentato di succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano.
Ciò significa che Mario (rappresentato) ha il diritto di succedere a Francesca per rappresentazione del figlio Roberto (rappresentato), anche se precedentemente ha rinunziato all’eredità di Roberto.


Pasquale E. chiede
sabato 11/01/2020 - Veneto

“Buongiorno, di seguito il quesito di cui chiedo delucidazioni.

Monica, orfana, vedova dal 2006, perde anche l'unico figlio nel 2007.
Non avendo eredi legittimi, nomina con testamento pubblico redatto dal Notaio in presenza di testimoni, erede universale la sua amica Patrizia con cui non ha nessun legame di parentela, la quale, anch'essa vedova e senza figli, passa però a miglior vita nel 2015 senza lasciare testamento.
Francesca, sorella di Patrizia, ha diritto all'eredità di Monica che è deceduta qualche giorno fa?

Ricapitolando:

" A " non avendo eredi legittimi nomina " B " erede universale dal notaio
" B " vedova e senza figli muore prima di " A " senza lasciare testamento

All'avvenuta morte di " A "
" C " sorella ed erede legittima di " B " ha diritto all'eredità di " A " ?”

Purtroppo la risposta al quesito è negativa e se ne chiariranno adesso le motivazioni.

In mancanza di eredi legittimari, quali sono coniuge, figli e ascendenti (così art. 536 del c.c.), chi vuole disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere gode di ampia libertà, potendo con testamento indicare chiunque come beneficiario.

La mancanza di legittimari e di fratelli e sorelle, dovrebbe però spingere il testatore, se vuole assicurarsi che il suo patrimonio abbia una destinazione ben precisa, a cercare di prevedere il verificarsi di ipotesi come quella qui descritta, ossia la premorienza del soggetto che è stato prescelto come erede.
Per tale ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto un istituto giuridico ben preciso, ed è quello della c.d. sostituzione ordinaria, disciplinata dagli artt. 688 e ss. c.c.
Dispone l’art. 688 del c.c. che il testatore può nel suo testamento disporre di voler sostituire all’erede istituito altra persona per il caso in cui il primo non possa o non voglia accettare l’eredità, aggiungendo al successivo art. 689 del c.c. che la sostituzione può essere anche plurima (ossia possono sostituirsi più persone ad una sola o una sola a più) o reciproca (è questo il caso della nomina di più coeredi con previsione di una loro sostituzione tra gli stessi qualora taluno non possa o non voglia accettare).

Come può notarsi, la sostituzione opera al ricorrere dei medesimi presupposti richiesti per il diverso istituto della c.d. rappresentazione, previsto sempre dal codice civile e disciplinato dagli artt. 467 e ss. c.c., per effetto del quale i discendenti hanno il diritto di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può (sono i casi di premorienza, ma anche incapacità, indegnità, assenza ex art. 70 del c.c.) o non vuole accettare l’eredità o il legato (perché vi rinunzia).
Tuttavia, l’art. 468 del c.c. pone una condizione ben precisa per l’operatività di tale istituto, disponendo che rappresentato può essere soltanto il figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto ovvero il fratello o la sorella (non opera neppure a favore del coniuge).
La finalità voluta dal legislatore è evidente: tutelare l’interesse dei parenti a mantenere nell’ambito della cerchia familiare il patrimonio del de cuius, prevedendo l’intervento dello Stato solo quando il defunto abbia omesso di fare testamento e non abbia parenti entro il sesto grado.

Se, invece, dovesse accadere che il chiamato all’eredità muore quando la successione a cui è chiamato si è aperta, ma prima di poterla accettare, poiché il diritto di accettare non si estingue con la morte del chiamato, ma si trasmette ai suoi eredi, saranno questi ultimi a poter accettare, in forza di una vocazione che viene definita indiretta.
E’ questo l’istituto della c.d. trasmissione del diritto di accettare l’eredità, espressamente previsto dall’art. 479 c.c., ammesso soltanto per mezzo della successione a titolo universale, sia nella qualità di erede legittimo che testamentario; non sarebbe possibile, infatti, una disposizione specifica del diritto di accettare, sia mortis causa che inter vivos, poiché, come risulta chiaramente dall’art. 477 del c.c., la donazione, vendita o cessione dei diritti di successione determina in ogni caso l’accettazione tacita di quell’eredità che si intende trasferire.

Ora, applicando i sopraesposti principi al caso di specie, può dirsi che Francesca non può vantare alcun diritto sull’eredità di Monica, e ciò per le seguenti ragioni:

  1. non è stata indicata da Monica come sostituta di Patrizia (quindi, non può operare l’istituto della sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c.)
  2. non si ha alcuna trasmissione del diritto di accettazione in quanto Patrizia è venuta a mancare prima di Monica, quando ancora la successione di quest’ultima non si era aperta, mentre l’art. 479 c.c. richiede che la morte del chiamato all’eredità (trasmittente) avvenga quando la successione a cui è chiamato si sia già aperta e prima di poterla accettare;
  3. non può operare l’istituto della rappresentazione, in quanto tale istituto presuppone una limitazione di carattere soggettivo, potendo assumere la posizione di rappresentati soltanto i figli ed i fratelli e le sorelle del de cuius, ossia di Monica (questa, invece, non lascia alcuno di tali soggetti.

Esclusa l’operatività di tali istituti ed escluso che Francesca possa succedere in qualche modo a Monica, in assenza di alcuna volontà testamentaria, l’eredità di Monica non potrà che devolversi per legge in favore dei suoi parenti, se esistenti, fino al sesto grado ovvero, in difetto, in favore dello Stato.


Antonio P. chiede
venerd� 15/06/2018 - Lombardia

“A mia moglie è stato assegnato un appartamento in un testamento pubblico da parte della seconda moglie di suo padre da tempo deceduto.
Mia moglie è deceduta tre anni fa ed in questo mese è deceduto il testatore.
Il notaio all'apertura del testamento asserisce che io in qualità di coniuge non ho alcun diritto ma bensì solo i nostri due figli.
Chiedo pertanto se veramente io non posso avvalere i miei diritti di coniuge e il motivo della mia eventuale esclusione.
Chiedo inoltre se mia moglie può essere definita erede o solo donataria in quanto ci sono i nipoti della defunta testatrice.”

Quanto asserito dal notaio non può ritenersi corretto sulla base delle considerazioni che qui seguono.
Per comodità di lettura chiameremo Tizia la moglie di chi pone il quesito e Tiziona la seconda moglie del padre di Tizia.
Essendosi la morte di Tiziona verificata in un momento successivo alla morte di Tizia, la prima conclusione a cui può immediatamente giungersi è che il diritto di ricevere in eredità l’appartamento che Tiziona ha lasciato a Tizia con testamento pubblico si trasmetta agli eredi di Tizia, e ciò per effetto di quel fenomeno giuridico che il codice civile definisce “rappresentazione” e che disciplina agli artt. 467 e seguenti c.c.

L’art. 467 c.c. dispone espressamente che la “rappresentazione” fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Fin qui sembrerebbe in effetti che non avendo potuto Tizia accettare l’eredità perché premorta a Tiziona, i suoi discendenti, ossia i suoi figli, possano subentrarle.
La conclusione non potrà essere più tale, però, nel momento in cui si andrà a leggere il successivo art. 468 c.c., norma che, nell’individuare i soggetti in favore dei quali opera la rappresentazione, ne stabilisce le relative condizioni soggettive, e precisamente:

  1. il primo chiamato (cioè Tizia) deve avere discendenti legittimi o naturali;
  2. il primo chiamato deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto (ossia di Tiziona), oppure fratello o sorella della stessa Tiziona.

Nel nostro caso non risulta che Tizia rivesta una delle qualità di cui alla lettera b), dicendosi soltanto che è figlia del secondo marito di Tiziona, e risultando dunque escluso ogni rapporto di parentela con la stessa Tiziona.
Nessun diritto, sempre per la stessa ragione, può dirsi spettare al coniuge di Tizia, avendo il legislatore attribuito in via esclusiva il diritto di rappresentazione ai discendenti e non potendo tale normativa applicarsi in via analogica anche in favore del coniuge.

Diversa sarebbe stata la situazione se Tiziona fosse premorta a Tizia e quest’ultima a sua volta non avesse manifestato alcuna volontà di accettare l’eredità di Tiziona prima di morire.
In quest’ultima ipotesi avrebbe trovato applicazione la norma di cui all’art. 479 c.c., che disciplina la c.d. trasmissione del diritto di accettazione: gli eredi di Tizia (questa volta sia il coniuge che i figli) avrebbero trovato nel suo patrimonio anche il diritto di accettare l’eredità di Tiziona e, manifestando la volontà di accettare, sarebbe divenuti tutti eredi di Tiziona.

Si tenga peraltro conto che, se non vi fosse stata la disposizione testamentaria, l’eredità si sarebbe devoluta per legge ex art. 565 c.c., norma che individua quali eredi legittimi il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato: come può notarsi, i figli dell’altro coniuge non sono compresi in questo elenco.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, diviene superfluo stabilire quale sia la posizione che in tale successione verrebbe a rivestire Tizia; a tal fine, comunque, risulterebbe indispensabile leggere con attenzione il testamento, onde stabilire se Tiziona abbia voluto disporre in favore di Tizia a titolo universale (ossia di erede) ovvero a titolo particolare (ossia come legato).

Indubbiamente diverso sarebbe il discorso se Tizia avesse nel frattempo e per qualunque ragione assunto la posizione di figlia di Tiziona, poiché in questo caso diventerebbe pienamente operante il diritto di rappresentazione, e dunque i figli di Tizia, accettando l’eredità di Tiziona in luogo della madre, acquisirebbero il diritto di ricevere l’appartamento.


Donato L. chiede
mercoled� 20/01/2016 - Veneto

“Buongiorno ho dei quesiti su una rinuncia di eredità.
Mio padre e i suoi fratelli hanno ereditato da parte di una zia una casa.
Tutti i fratelli hanno rinunciato all'eredità a favore di una sorella, sono passati 3 anni e mio padre non ha preso nessuna decisione e non ha fatto nessuna successione e non ha nessuna documentazione di questa eredità. Ad ottobre mio padre è morto lasciando in sospeso questa eredità, ora nel fare la successione io mia sorella e mia madre vorremmo rinunciare questa casa ereditata a favore di mia zia , i quesiti sono: dobbiamo donare o rinunciare a favore di questa mia zia la casa? Si può rinunciare solo a questa eredità o si deve rinunciare a tutto? Nel rinunciare a favore di mia zia dobbiamo fare prima una successione integrativa (e che documenti ci vogliono?) a quella già presentata dagli altri fratelli (sempre che l'abbiano presentata) e pagare delle sanzioni per il ritardo o si può fare prima la rinuncia di quella sola casa ereditata con un atto notarile e poi fare il nostro atto di successione con le sole proprietà di mio padre?spero di essere stato chiaro nel esporre i fatti e i dubbi che noi abbiamo.”

Nel caso di specie è opportuno, innanzitutto, verificare se era stata presentata denuncia di successione degli eredi della zia (verificando presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente). Se la denuncia di successione della zia non è stata presentata gli eredi dovranno presentarla (se non è stata presentata alcuna denuncia entro 1 anno dall'apertura della successione, sono previste delle sanzioni). Se invece è stata presentata, si dovrà verificare se, effettivamente, il padre (Tizio) non abbia rinunciato o accettato l'eredità.

Se emerge che Tizio, chiamato all'eredità della zia, è morto senza averla accettata, è applicabile l'art. 479 del c.c., ai sensi del quale se il chiamato muore senza aver accettato l'eredità il diritto di accettare questa eredità si trasmette agli eredi. Nel patrimonio ereditario di questi, infatti, vi è anche il diritto di accettare o meno l'eredità precedente. Il diritto in esame non risulta prescritto, in quanto non è decorso il termine decennale dall'apertura della successione della zia di cui all'art. 480 del c.c..

Una volta accettata l'eredità di Tizio, gli eredi potranno scegliere se accettare o meno anche quella a lui in precedenza spettante ma dallo stesso non accettata, mediante apposito atto di accettazione o di rinuncia. Non potranno, invece, prima rinunziare a quella della zia di Tizio e poi accettare quella di Tizio stesso (art. 479 co. 3 c.c.). Del resto, non potrebbero disporre dei beni della zia se non in qualità di eredi del padre. Al contempo, se gli eredi decidono di rinunziare all'eredità di Tizio, non viene loro trasmesso alcun diritto su quella che a lui spettava (cioè quella della zia).

Il fatto che si debbano compiere due diversi atti (di cui uno per l'eredità di Tizio ed uno, che può essere di rinuncia, per quella a lui spettante) non sembra violare il divieto di accettazione parziale di cui all'art. 475 co. 3 c.c., perché si tratta comunque di due eredità distinte. Inoltre, ciò trova conferma nello stesso art. 479 c.c. che disciplina la trasmissione del diritto di accettare, per cui è ragionevole concludere che siano necessari due atti di accettazione distinti ed autonomi.

L'eventuale rinuncia va fatta nelle forme di cui all'art. 519 del c.c., cioè con dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Ai sensi dell'art. 478 del c.c. la rinuncia fatta a favore di alcuni solo dei chiamati importa accettazione (v. anche art. art. 520 del c.c.). Inoltre, a seconda che si sia in presenza di una successione legittima o testamentaria, la legge regola diversamente gli effetti della rinuncia quanto ai soggetti cui l'eredità si devolve (art. 521, 522 c.c.). Pertanto, per perseguire lo scopo evidenziato in quesito (devoluzione a favore di una persona precisa), si dovrà tener conto anche di questi aspetti nella scelta tra rinunciare ovvero accettare e successivamente donare, dopo aver comunque verificato l'attuale situazione (se vi è stata rinuncia da parte degli altri eredi, se è stata fatta in modo regolare ecc.).


Antonia chiede
sabato 17/03/2012 - Sardegna

“Nel caso in cui il decuius abbia redatto testamento, cosa succede se uno dei chiamati all'eredità muore prima che sia stata aperta la successione? Può trasmettere un diritto di accettare l'eredità che è ancora solo una "possibilità di diritto" dato che non vi è potuta essere neanche delazione ereditaria?”

L'apertura della successione è un effetto giuridico connesso ad un evento naturale; la morte della persona opera la separazione dei diritti dal loro titolare, e dal momento della morte si dice che la successione è aperta (art. 456 del c.c.). La delazione è pure un concetto giuridico, e si riferisce al successore. La delazione è l'effettiva chiamata, è l'offerta concreta della possibilità di accettare rivolta all'istituito e non sempre è contemporanea all'apertura della successione.

Se il chiamato all'eredità, dopo l'apertura della successione del de cuius, muore senza avere accettato, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi, venendo a far parte del suo asse (trasmissione del diritto di accettazione) così come previsto ai sensi dell'art. 479 del c.c.). Poichè l'accettazione non può essere parziale, l'erede del chiamato non può accettare la trasmissione di questo diritto e rinunciare al resto: la rinunzia all'eredità propria del trasmittente include anche la rinunzia all'eredità a lui devoluta.

Se, invece, il chiamato all'eredità muore prima dell'apertura della successione (premorienza), sarà applicabile l'istituto della rappresentazione, il quale è una devoluzione della chiamata rivolta ai figli e ai discendenti (legittimi e naturali) del primo istituito che non può succedere. L'istituto opera solo se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius. Si può dire, dunque, che la rappresentazione favorisce sempre e soltanto i nipoti o pronipoti del de cuius.

E' bene ricordare che il nostro ordinamento dà la possibilità al testatore di fare anche delle sostituzioni, cioè delle chiamate di secondo grado. Con la sostituzione c.d. ordinaria, si provvede a sostituire la persona del chiamato nell'ipotesi che l'istituito non possa venire alla successione (ad esempio perchè premorto). Una volta vericatosi il presupposto per la chiamata del sostituto, è come se egli fosse stato nominato fin dall'inizio, e la sua accettazione avrà sempre effetto retroattivo.


Idee regalo per avvocati e cultori del diritto

Chi firma la successione Se l'erede è deceduto?

La dichiarazione di successione, che ha fini fiscali, deve essere firmata da eredi o chiamati all'eredità del defunto.

Cosa succede se il chiamato all'eredità muore?

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi [459 c.c.](1). Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato(2).

Quando non è necessario presentare la dichiarazione di successione?

Contribuenti esonerati Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Come inserire eredi in successione?

La risposta è semplice! L'erede premorto va inserito nella dichiarazione della Successione telematica, indicando i suoi eredi che concorrono alla successione al suo posto. Ad esempio, il figlio premorto si inserisce nella successione, andando ad indicare i suoi erede (nipoti del de cuius).