Non è ammesso, a norma di legge, rinnovare un contratto di affitto transitorio. È, infatti, possibile stipulare contratti di durata inferiore rispetto a quelli standard previsti dalla legge, ossia tre anni più o quattro anni più 4, esclusivamente nel caso in cui ci sia la necessità motivata di avere una durata minore. Nulla vieta, però, visto che lei ha interesse a rimanere nell'appartamento, di comunicare immediatamente la sua intenzione al proprietario in modo da poter stipulare un contratto di durata standard, in questo caso, ovviamente, quella più conveniente e la durata di tre anni due che consente al proprietario di continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali per i contratti a canone concordato. Nell'ambito del contratto sarà poi inserita la clausola che le consente di dare un preavviso breve, ossia, di due mesi invece che sei, nel caso in cui lei debba lasciare l'appartamento prima di tre anni a causa della fine del contratto di lavoro. In questo modo saranno rispettate le forme, ossia la durata di legge, ma non ci saranno problemi né per lei né per il proprietario per il rilascio dell'appartamento in anticipo. Show
Rinnovi contratti di locazione: guida completa.I contratti di locazione sono oggetto di un’ampia normativa che ne definisce tipologia, modalità e durata.In questo articolo affrontiamo il problema della durata e dei rinnovi dei contratti di locazione, in particolar modo delle varie tipologie di locazione ad uso abitativo.
Per le locazioni ad uso commerciale, suggeriamo di consultare questo articolo, in tema di sfratto per morosità.
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