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Maternità, il periodo di astensione dal lavoro in caso di congedo anticipato decorre di norma dal provvedimento autorizzativo e non dalla domanda, ma non sempre. Questo ed altri chiarimenti sull'inizio dell'interdizione e la durata arrivano dall'INL con la nota n. 1550 del 13 ottobre 2021.Maternità, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro i chiarimenti sulla durata e l’inizio dei periodi di astensione dal lavoro in caso di interdizione anticipata e post partum. Con la nota numero 1550 del 13 ottobre 2021 l’INL risponde a due differenti quesiti riferiti alle procedure di rilascio dei provvedimenti di maternità. Il primo chiarimento riguarda l’inizio del periodo di congedo per le madri lavoratrici che svolgono mansioni particolarmente pensanti e pericolose o che abbiano una gravidanza a rischio. La maternità obbligatoria dura cinque mesi fruibili prima o dopo il parto. In presenza di determinate condizioni, si aggiunge il congedo anticipato. Anche durante questo periodo, come nel caso del congedo ordinario, la lavoratrice riceve un’indennità dall’INPS pari all’80 per cento della retribuzione. Sul punto, il documento di prassi ribadisce la regola generale secondo cui il periodo di congedo anticipato decorre dalla data di adozione del provvedimento autorizzativo, salvo casi particolari in cui l’astensione inizia dal momento della presentazione della domanda. Il secondo chiarimento, invece, riguarda la corretta applicazione della regola per cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti vanno aggiunti al periodo di congedo post partum, anche in caso di parto prematuro. Maternità anticipata, quando inizia e quanto dura il periodo di astensione dal lavoro?L’astensione dal lavoro in caso di congedo anticipato decorre dalla data di adozione del provvedimento da parte dell’Ispettorato emanato entro 7 giorni dalla ricezione della domanda. Questa è la regola generale riportata dalla nota n. 1550. Il medesimo documento di prassi, però, ricorda che esiste una sola ipotesi in cui il periodo di astensione inizia immediatamente. Si tratta di quella prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976 che stabilisce:
Questo è l’unico caso in cui l’astensione è immediata senza che ci sia bisogno, quindi, di attendere il provvedimento autorizzativo. Si ricorda che la maternità anticipata, diversa dal congedo obbligatorio che vale per qualsiasi gestazione, adozione o affidamento di minore, può essere concessa sulla base di accertamenti medici effettuati dal Servizio Sanitario Nazionale nei casi seguenti:
Congedo di maternità: recupero giorni non goduti prima del partoCon riguardo alla maternità obbligatoria i cinque mesi di astensione, distribuiti a cavallo tra prima e dopo il parto, devono essere fruiti interamente. Se dopo il parto, per esempio, rimangono due mesi non utilizzati perché prima se ne sono goduti solo tre, sarà obbligatorio sfruttarli tutti e tre. Stesso meccanismo si applica al parto prematuro: i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti vanno aggiunti al periodo da fruire dopo il parto. La regola, specifica l’INL, trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto. I casi sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 151/2001, che dispone il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri successivamente al parto.
Si legge nel documento di prassi con riferimento ai casi di interdizione dal lavoro successiva al parto disposta dall’Ispettorato in caso di lavori gravosi e pericolosi. Durante il periodo di divieto, la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, l’Ispettorato territoriale competente deve disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio. Anche in questo caso nel provvedimento autorizzativo deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro. INL - nota numero 1550 del 13 ottobre 2021Scarica la nota sulle procedure rilascio provvedimenti di maternitàCosa spetta dopo i 5 mesi di maternità?Se da una parte il congedo di maternità è obbligatorio, dopo i 5 mesi c'è la possibilità di fruire di quello facoltativo. Più che di congedo di maternità facoltativo occorre parlare di congedo parentale perché utilizzabile da entrambi i genitori entro i 12 anni del figlio e retribuito al 30%.
Come si fa a prolungare la maternità?La richiesta va effettuata subito dopo la nascita del bambino, compilando e inviando una domanda alla direzione territoriale del lavoro (qui il link). Nel documento andranno specificati i rischi eventuali per la salute della donna dopo il parto.
Quanto tempo si può stare a casa in maternità?La durata complessiva del congedo di maternità è pari a 5 mesi e può essere fruito: durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; durante i tre mesi successivi al parto.
Quanti mesi di maternità facoltativa?Il congedo parentale spetta ai genitori fino ai 12 anni di vita del bambino per un periodo massimo complessivo tra entrambi i genitori che non può superare i 10 mesi, che possono diventare 11 mesi quando il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi.
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