Quanto si recupera sul 730 interessi mutuo

Se nel 2021 hai acquistato, ristrutturato o costruito la prima casa, puoi detrarre le spese dell’eventuale mutuo che hai dovuto chiedere dalla dichiarazione dei redditi. Ecco cosa devi fare e in quale percentuale puoi detrarre il mutuo dal 730.

Detrazione degli interessi passivi del mutuo dal 730

È possibile detrarre dal 730 una quota degli interessi passivi del finanziamento, in particolare il 19 per cento degli interessi passivi sul mutuo, per un massimo di 4 mila euro (per una detrazione massima di 760 euro), per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale. Si possono detrarre anche gli interessi passivi legati all’acquisto di immobili diversi (per un massimo di 2.065,83 euro), agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (solamente per i mutui contratti nel 1997, per un massimo di 2.582,28 euro), al miglioramento a breve medio e lungo termine in campo agricolo.

Come indicare la detrazione degli interessi passivi sul mutuo nel 730

La detrazione fiscale del 19% degli interessi passivi va indicata:

  • per i mutui ipotecari acquisto dell’abitazione principale nel rigo E7;
  • Per i mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili, righi da E8 a E10, codice 8;
  • Per i mutui contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione righi da E8 a E10, codice 9.

Altri costi del mutuo detraibili dalla dichiarazione dei redditi

Oltre agli interessi passivi, sono detraibili dal 730 anche gli oneri accessori sul mutuo, le commissioni agli istituti di credito ed eventuali oneri fiscali e aggiuntivi. Sono detraibili anche le spese notarili, le perizie tecniche, le spese per l’apertura di un conto corrente ad hoc.

Mutuo, quali spese non sono detraibili dal 730

Di contro, non si possono detrarre dal 730 i costi delle polizze stipulate in concomitanza con l’accensione del mutuo, gli interessi passivi legati ad aperture di credito, cessione dello stipendio, o altri tipi di finanziamento, anche se garantito da un immobile. In caso si accenda un mutuo con sovvenzioni statali, gli interessi passivi su cui calcolare la detrazione sono solo quelli che restano effettivamente in carico del contribuente.

Come si detraggono gli interessi del mutuo cointestato

In caso di mutuo cointestato, la detrazione degli interessi passivi spetta in parti uguali ad ogni intestatario, a prescindere dalla quota di proprietà della casa. Solo se la casa è cointestata ma il mutuo è in capo a una persona sola, questa potrà detrarre il mutuo al 100 per cento, anche in caso si tratti di due coniugi. L’importo massimo detraibile rimane di 4 mila euro, anche in caso di più cointestatari.

Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per coniugi separati

Le disposizioni per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo cointestato in parti uguali, per un massimo di 2 mila euro ciascuno, valgono anche in caso di coniugi separati legalmente, purché siano ancora cointestatari del mutuo e della casa.

Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per coniugi a carico

In caso due coniugi siano cointestatari di una casa e del relativo mutuo, ma uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre il 100 per cento degli interessi passivi.

In presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Per fruire della detrazione è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi). Il diritto a beneficiare della detrazione permane anche nel caso di successiva variazione della residenza del contribuente in un altro immobile quando l’immobile acquistato viene destinato a dimora abituale di un proprio familiare (nel caso di separazione legale rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio).

Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze. L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

La detrazione spetta su un importo massimo degli interessi passivi e relativi oneri accessori pari a 4.000 euro, solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Il diritto viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione.

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 4.000 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. In caso di mutuo cointestato, tale limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali o in base alle diverse percentuali ricavabili dal contratto di mutuo medesimo. La ripartizione del limite di spesa va effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione non avendone i requisiti. Ad esempio, nel caso in cui due soggetti stipulino un contratto di mutuo per l’acquisto in comproprietà di un immobile destinato ad abitazione principale di uno solo, quest’ultimo potrà calcolare la detrazione degli interessi passivi riferiti alla propria quota di mutuo su un importo non superiore ad euro 2.000.

Come unica eccezione al criterio di ripartizione tra i cointestatari del mutuo la norma prevede l’ipotesi in cui il mutuo sia cointestato con il coniuge fiscalmente a carico. In tale caso il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi sempreché il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione.

Non si perde il diritto nei seguenti casi:

  • trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro;
  • ricovero in istituti di ricovero o sanitari
  • al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia la detrazione è riconosciuta anche se il mutuo è contratto per l’acquisto di un immobile non adibito a dimora abituale, essendo sufficiente che l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà. Pertanto, il contribuente non perde il diritto alla detrazione nel caso in cui, ad esempio, l’immobile acquistato non venga più adibito ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro.

Condizioni e limiti diversi a seconda della data di stipula del mutuo...


Data stipula mutuo

La detrazione spetta a condizione che…
Dal 1° gennaio 2001 L’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.
Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2000 L’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.
Nel corso del 1993 L’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.
Anteriormente al 1993 L’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.