Decreto ingiuntivo canoni locazione senza sfratto provvisoria esecuzione

Decreto ingiuntivo canoni locazione senza sfratto provvisoria esecuzione

  1. Home
  2. Locazioni e sfratti
  3. Il proprietario di un immobile concesso in locazione può chiedere all’inquilino oltre allo sfratto per morosità anche l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento dei canoni di locazione

Il locatore, nel caso in cui voglia intimare al conduttore lo sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) ha la facoltà di ottenere, altresì, un’ingiunzione di pagamento per i canoni pregressi e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto.

Questa possibilità è prevista espressamente dall’art. 664 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 658 c.p.c. che consente al locatore di chiedere al Giudice, nello stesso atto in cui intima al conduttore moroso lo sfratto, l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

Il procedimento che si instaurerà ai sensi dell’art. 664 c.p.c., sarà, pertanto, autonomo e distinto rispetto a quello di convalida di sfratto per morosità, ma comunque a quest’ultimo collegato, nel senso che il presupposto del primo sarà la convalida richiesta nel secondo.

Il vantaggio di tale tipo di ingiunzione ex art. 664 c.p.c., rispetto al decreto ingiuntivo previsto e disciplinato dall’art. 633 c.p.c, si ravvisa nella circostanza che tale provvedimento è immediatamente, seppur provvisoriamente, esecutivo ex lege.

Con tale formula si intende dire che il decreto emesso costituisce sin da subito titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. e quindi strumento idoneo per iniziare l’esecuzione forzata, senza dover attendere un ulteriore provvedimento giudiziale di autorizzazione o concessione dell’esecutorietà stessa, ferma restando la possibilità del conduttore moroso/ingiunto di proporre opposizione nei quaranta giorni successivi alla sua emissione.

Una volta emesso, il decreto sarà apposto in calce ad una copia del ricorso presentato e sarà immediatamente esecutivo restando opponibile, ex art. 645 c.p.c., da parte del conduttore moroso nei 40 giorni successivi alla sua emissione.

Si tratta di uno degli sporadici casi previsti dal nostro ordinamento giuridico di c.d. “condanna in futuro”, in quanto, l’emissione di tale tipo d’ingiunzione, consente al giudice adito di pronunciare “decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto”: pertanto, la condanna è richiesta per crediti futuri, in quanto si è alla presenza di un inadempimento in atto (quello relativo ai canoni scaduti), che rende verosimile o probabile che l’inadempimento si estenderà ai crediti futuri.

E' certamente pacifico che, in generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art. 645 del c.p.c., vada instaurata con atto di citazione. Non sussiste alcun dubbio in proposito, visto che l'art. in questione, laddove prevede che "L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638", vige sin dal 1951 (l'articolo è stato modificato con D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857).

Tuttavia, quando il provvedimento monitorio è emesso nell'ambito di un procedimento per la convalida di sfratto per morosità, si ritiene che debba prevalere il rito previsto in materia locatizia dall'art. 447 bis del c.p.c.: di conseguenza, l'opposizione deve essere presentata con ricorso, anziché con atto di citazione. Si tratta di un orientamento accolto pressoché unanimamente sia in dottrina che in giurisprudenza.

Si veda in tal senso Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2000, n. 7263: "l'opposizione all'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, emessa dal giudice della locazione, va proposta con ricorso da depositare in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.".

Trattandosi di una intepretazione di natura dottrinale e giurisprudenziale, nel silenzio della legge, si è comunque ritenuta ammissibile anche l'opposizione con atto di citazione: essa, però, risulta tempestiva solo qualora venga, non solo notificata, ma anche iscritta a ruolo entro il termine di quaranta giorni (v. Trib. Bari, 5 ottobre 2004: "l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per un credito afferente a un rapporto di locazione di immobile urbano si configura quale controversia rientrante fra quelle soggette al rito locatizio, sicché essa va proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c., da depositarsi entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. e ciò anche se il decreto non contenga alcuna indicazione sulla specialità del rito. Nell'ipotesi, dunque, in cui sia stata erroneamente introdotta con citazione, l'opposizione può ben considerarsi tempestiva, per idoneità al raggiungimento dello scopo, se la citazione medesima sia stata depositata prima della scadenza del detto termine di quaranta giorni. Del tutto ininfluente, ai fini della ammissibilità della opposizione, nel caso di mancato rispetto del predetto termine, possono considerasi tanto la accettazione del contraddittorio da parte dell'opposto, quanto il mancato mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.").

E' chiaro che, limitandosi ad una lettura del dettato normativo, sembrerebbe logico che l'art. 664, facendo riferimento al capo precedente, e quindi anche all'art. 645, preveda l'opposizione in forma di atto di citazione.
Tuttavia, l'ordinamento giuridico è composto di norme più generali e trasversali che vanno a sovrapporsi a quelle più specifiche: è quello che accade nel caso in esame, ove si ritiene prevalente il principio di coerenza con il rito (per i contratti di locazione, si segue il rito del lavoro, che prevede l'introduzione del giudizio con ricorso).

In realtà, un appiglio letterale a sostegno di tale posizione si trova proprio nell'art. 645, comma secondo, laddove il legislatore afferma che in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del "procedimento ordinario": va da sé, quindi, che, se l'opposizione si svolge in altre forme, anche l'atto introduttivo del giudizio deve essere adeguato al diverso rito (procedimento ordinario - atto di citazione, rito del lavoro - ricorso).

Quando si può chiedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo?

Ai sensi dell'art. 642 c.p.c. il giudice, a fronte della richiesta avanzata nel ricorso, deve concedere l'esecuzione provvisoria del decreto, se «il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale».

Come recuperare i canoni di affitto non pagati?

Per recuperare i canoni non pagati si procede con un decreto ingiuntivo, che permette di recuperare le cifre che non sono state pagate per i mesi passati. Il decreto ingiuntivo può portare anche ad un pignoramento dei beni della persona insolvente.

Come ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo?

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo deve essere esplicitamente richiesto dal creditore ricorrente al giudice, il quale lo concede a seguito di una decisione discrezionale mirata a valutare se la pretesa creditoria possa subire dei danni durante il decorso del termine di 40 giorni.

Come recuperare affitto?

Per recuperare i canoni di affitto non pagati, dunque, bisognerà chiedere al giudice di emettere un decreto ingiuntivo dell'importo pari a tutti gli arretrati non versati. Il decreto ingiuntivo può essere ottenuto direttamente all'interno della procedura di sfratto per morosità.