Cambio di residenza con un click: da oggi, per la prima volta, si potrà richiedere online il cambio di residenza da un Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero, direttamente dal portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
Il nuovo servizio, che si aggiunge alla possibilità di scaricare i certificati anagrafici, consente ai cittadini maggiorenni registrati nell’Anagrafe nazionale di effettuare le seguenti richieste anagrafiche online:
- cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune ad un altro sul territorio nazionale, o di rimpatrio dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE;
- cambio di abitazione nello stesso Comune, sul territorio nazionale.
Dopo una prima fase di applicazione iniziata a febbraio, il servizio è esteso ai comuni italiani.
Si potrà accedere al portale dell’Anagrafe - nell’area riservata ai servizi al cittadino - con la propria identità digitale (Carta d'Identità Elettronica, SPID, o CNS), compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al comune competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio.
È possibile inviare una richiesta per:
- nuova residenza, che riguarda il trasferimento in una nuova abitazione, anche dove sono già presenti persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi.
- residenza in famiglia esistente, in un’abitazione dove sono presenti persone con cui si hanno vincoli di parentela o affettivi, indicando uno dei componenti della famiglia in cui si entra a far parte.
Dall’area riservata si può consultare, inoltre, lo stato di avanzamento della richiesta presentata e indicare una mail alla quale ricevere gli aggiornamenti.
Il portale dell’Anagrafe nazionale è accessibile dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.
Anpr, il progetto
ANPR è un progetto del Ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.
Il 18 gennaio 2022 si è completato il percorso di migrazione di tutte le anagrafi comunali nell’Anagrafe Nazionale: i dati di 67 milioni di italiani sono custoditi in una banca dati unica, sicura e digitale.
I cittadini residenti nei 7.904 Comuni del Paese e gli italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE possono verificare e chiedere l’eventuale correzione dei propri dati anagrafici online con il servizio di rettifica dei dati. Si possono inoltre scaricare 14 diversi certificati digitali in modo autonomo e gratuito.
Allegati
Residenza
La residenza di una persona è nel luogo in cui ha la dimora abituale e coincide con il comune dove il soggetto è iscritto anagraficamente. (art. 43 del Codice Civile)
Per cambiare la residenza è necessario fare richiesta all'anagrafe del comune dove si vuole stabilire la nuova residenza.
Il certificato di residenza può essere richiesto all'anagrafe del comune
di residenza, la residenza può essere autocertificata.
Domicilio
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
(art. 43 del Codice Civile)
Il domicilio può non coincidere con la residenza. Un cittadino può ad es. avere la residenza a Roma (quindi
iscritto all'anagrafe del Comune di Roma) ma avere il domicilio a Modena perchè i sui principali interessi e affari sono a Modena, ad es. svolge la sua attività lavorativa a Modena oppure è iscritto all'Università di Modena.
La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e cioè non è prevista nessuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza non esiste un certificato di domicilio.
Se richiesta una attestazione di domicilio la stessa può essere dichiarata
attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Si ricorda che il domicilio può essere dichiarato attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà solo dai cittadini italiani e comunitari. Non possono dichiararlo i cittadini extracomunitari in quanto si tratta di dato non attestabile o
certificabile da soggetti pubblici italiani (art. 3 comma 2 Dpr 445/2000).
Se in seguito alla variazione di residenza o di domicilio si occupa un immobile (affitto o ospitalità superiore a un mese o acquisto) è necessario presentare apposita comunicazione in Questura , solitamente a carico del proprietario dell'immobile
(dichiarazione di cessione di fabbricato)