Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e precetto

Cass. civ. n. 24226/2019

Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virt� di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutoriet� del provvedimento monitorio comporta la nullit� - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullit� del precetto recante la menzione del numero, data e autorit� del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutoriet�).

Cass. civ. n. 14730/2001

Nell'esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notificazione di tale decreto, ma � sufficiente che, con l'atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutoriet� del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l'esecutoriet�, indipendentemente dall'osservanza di prescrizioni formali.

Cass. civ. n. 14729/2001

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c., a norma della quale se il titolo esecutivo � costituito da un decreto ingiuntivo non � necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutoriet� e l'apposizione della formula esecutiva, � volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo e perci� trova applicazione in ogni ipotesi di esecutoriet� del provvedimento monitorio, e non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio.

Cass. civ. n. 12766/2000

Il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo pu� limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutoriet� del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, poich� tale menzione sostituisce la formalit� della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 c.p.c., non aveva ancora carattere di titolo esecutivo.

Cass. civ. n. 12792/1997

Poich� competente a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo � lo stesso giudice che lo ha emesso (art. 654, primo comma, c.p.c.), se il precetto menziona, al fine di identificare il titolo esecutivo (secondo comma del medesimo articolo), la data del provvedimento che ha disposto l'esecutoriet� e quella in cui � stata apposta la formula esecutiva, il precetto � valido, anche se manca l'indicazione dell'autorit� dichiarante.

Cass. civ. n. 3273/1995

Nel caso in cui il precetto sia stato intimato al debitore sulla base dalla sentenza pronunciata in grado d'appello reiettiva dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non trova applicazione la norma dell'art. 654 c.p.c. concernente la menzione dell'atto di precetto del provvedimento che attribuisce esecutoriet� al decreto e dell'opposizione della formula esecutiva, essendo costituito il titolo esecutivo che deve essere notificato al debitore esclusivamente dalla sentenza d'appello, ancorch� integralmente confermativa della decisione di primo grado.

Cass. civ. n. 330/1987

Poich� il decreto ingiuntivo � stato gi� notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione, resta esclusa � ex art. 654 c.p.c. � la necessit� ai fini dell'esecuzione, di una sua nuova notificazione, quale titolo esecutivo. Il creditore procedente, tuttavia, ha l'obbligo di menzionare nel precetto il provvedimento che ha disposto l'esecutoriet� del decreto nonch� l'avvenuta apposizione della formula esecutiva, trattandosi di elementi formali la cui menzione sostituisce la notificazione del titolo esecutivo (cio� decreto ingiuntivo munito del provvedimento che gli conferisce esecutoriet� e con l'apposizione della formula esecutiva) ed integra la precedente notificazione del decreto stesso, non avente ancora la qualit� di titolo esecutivo. Consegue che l'omessa indicazione di tali elementi, indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, comporta la nullit� del precetto a norma dell'art. 156 comma 2 c.p.c.

Cass. civ. n. 3465/1986

Qualora l'estinzione del processo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ancorch� verificatasi ope legis, non possa essere dichiarata con ordinanza resa a norma dell'art. 653, primo comma, c.p.c., come si verifica nell'ipotesi di cancellazione dal ruolo della relativa causa e di estinzione per mancata riassunzione nel termine perentorio di un anno, alla parte che ha richiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio deve riconoscersi la facolt� di far valere la suddetta estinzione mediante istanza di declaratoria di esecutoriet� dell'ingiunzione, rivolta, ai sensi dell'art. 654, primo comma, c.p.c., allo stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione, e tale declaratoria, ove venga pronunciata nel presupposto dell'effettivo verificarsi della predetta estinzione del giudizio di opposizione, deve ritenersi legittima ed efficace indipendentemente dal fatto che fornisca per errore una diversa motivazione (nella specie, essendo stata dichiarata l'esecutoriet� del decreto ingiuntivo per difetto di opposizione, in relazione ad un'erronea attestazione in proposito del cancelliere).

Cass. civ. n. 199/1985

Il principio posto dall'art. 654 secondo comma c.p.c., secondo il quale, al fine dell'esecuzione, non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, essendo sufficiente che nel precetto si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutoriet� e l'apposizione della formula esecutiva, trova applicazione in ogni ipotesi di esecutivit� del decreto medesimo, e, quindi, non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio, ma anche quando venga accordata in pendenza del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Cass. civ. n. 2795/1978

La sentenza di rigetto dell'opposizione passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva conferisce al decreto ingiuntivo efficacia esecutiva, ma non lo rende titolo idoneo per l'esecuzione forzata in mancanza di un'espressa dichiarazione di esecutoriet�: mancando tale dichiarazione, infatti, l'esecutoriet� deve essere disposta dal conciliatore, dal pretore o dal presidente del tribunale con decreto scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 654 c.p.c.

Cass. civ. n. 1656/1975

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata. In tal caso � sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga la data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi di essa. Non � invece applicabile nella specie la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c., secondo cui � necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutoriet� e dell'apposizione della formula esecutiva, in quanto tale norma � dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.

Cass. civ. n. 1948/1971

Il provvedimento che conferisce esecutoriet� al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c., in relazione alla funzione che esso adempie nella formazione del titolo esecutivo ha carattere dichiarativo-costitutivo e condiziona l'esistenza dell'azione esecutiva. Da ci� consegue che � giusta quanto si ricava anche dalla lettera del citato articolo � ai fini dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, � insufficiente la sola menzione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere, ma � necessaria altres� la precisa menzione del provvedimento che ha disposto la esecutoriet� del decreto ingiuntivo.

Come bloccare un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo?

L'unico metodo conosciuto affinché sia possibile bloccare un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è attraverso l'opposizione.

Come opporsi alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo?

(1) Nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento della sua emissione, il giudice dell'opposizione può concedere l'esecuzione provvisoria del decreto quando l'opposizione stessa non sia fondata su prova scritta, ovvero sui documenti di cui agli artt. 2699 e ss.

Quanto tempo deve passare tra decreto ingiuntivo e precetto?

Il decreto ingiuntivo, detto anche precetto, non è altro che un'intimazione di pagamento. Con esso si ordina di pagare tutti i debiti in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla notifica. Passati 10 giorni senza riscontro all'atto, il creditore ha 90 giorni di tempo per tramutare il precetto in pignoramento.

Quando si può fare opposizione al precetto?

Termini per la opposizione ad un atto di precetto Nel caso in cui, decorsi i 90 giorni, il creditore proceda con l'esecuzione forzata, il debitore può presentare una opposizione all'atto di precetto.