Riattivazione naspi dopo dimissioni nel periodo di prova

Buongiorno Sig. Mario,
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<div>Innanzitutto la ringrazio infinitamente per la risposta. Io lavoro ad Ancona ma sono di Civitanova. Prima lavoravo a Civitanova questo problema della distanza è abbastanza importante perché, lo dico con franchezza, ci perdo ad andare a lavorare.</div>
<div>Lo so che arei forse dovuto pensarci prima ma volevo provare questa nuova esperienza.</div>
<div>Tra andata e ritorno sono più di 60 km. Non so se questa può essere ritenuta una giusta causa.</div>
<div>Inoltre avevo letto sempre Sulla circolare a cui lei fa riferimento questa frase che segue quanto da lei indicato:</div>
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Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Grazie ancora per le informazioni che saprà darmi.

Saluti

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Il giorno 04 lug 2018, alle ore 13:14, Sindacato Informatici Networkers UILTuCS <> ha scritto:

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<div>Sindacato-Networkers.it ha scritto:

Buongiorno Riodaan,

secondo la circolare Inps 94 del 12/5/2015 durante la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, l’indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro.

La sospensione opera d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie.

Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.

Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

Tuttavia, se dà le dimissioni, non è prevista la Naspi, salvo che sono dimissioni per giusta causa o con risoluzione consensuale alla Direzione Territoriale del lavoro, tra le cause.

Le consiglio infine di rivolgersi a un patronato della sua città per valutare bene la sua situazione e fare la scelta più opportuna.

Se mi scrive dove lavora, le indico un ufficio più vicino a lei.

Cordiali saluti,

Mario

Link al Post: https://sindacato-networkers.it/diritti-del-lavoro/topic/naspi-blocco-e-riattivazione/#post-6965

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Requisito essenziale per avere diritto all’indennità di disoccupazione Naspi è la perdita involontaria del rapporto di lavoro. Ciò significa che generalmente la Naspi non spetta a seguito di dimissioni volontarie rassegnate dal dipendente, salvo alcune eccezioni.

L’intento del legislatore, d’altronde, è chiaro: evitare che una persona possa essere invogliata a lasciare il lavoro vista la prospettiva di percepire per diversi mesi un’indennità di disoccupazione d’importo non così lontano da quello dell’ultimo stipendio percepito.

Tuttavia, ci sono delle situazioni che consentono al dipendente di dimettersi mantenendo il diritto alla Naspi. Nel dettaglio, ciò è possibile quando è evidente che la ragione delle dimissioni non è da individuare nella possibilità di percepire la Naspi, in quanto ci sono altre motivazioni alla base della decisione del dipendente.

Ad esempio, è così quando sussiste la giusta causa delle dimissioni, ossia quando la decisione d’interrompere il rapporto di lavoro è sì del dipendente ma perché indotta dall’azienda.

Volendo riassumere, possiamo individuare quattro situazioni in cui la Naspi spetta anche a seguito di dimissioni, a patto ovviamente di soddisfare gli altri requisiti richiesti dalla normativa.

Riattivazione naspi dopo dimissioni nel periodo di prova

Naspi e dimissioni per giusta causa

Oggi, a tutti gli effetti, le dimissioni presentate per giusta causa non fanno perdere il diritto alla Naspi. Eppure non è sempre stato così; per diverso tempo si è discusso riguardo alla volontarietà delle dimissioni per giusta causa.

È vero, infatti, che anche in questo caso è comunque il lavoratore dipendente a rassegnare le dimissioni, condizione che sembrerebbe escludere la possibilità del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, ma lo è altrettanto il fatto che senza il comportamento lesivo messo in atto dal datore di lavoro questo non avrebbe avuto alcun motivo per interrompere anticipatamente il rapporto lavorativo.

Per questi, quindi, la Naspi rappresenta più una tutela che un “incentivo”.

Un principio che l’Inps ha messo nero su bianco con la circolare 163 pubblicata il 20 ottobre 2003, dove si legge che “qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione d’improseguibilità del rapporto di lavoro”, allora si ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione.

Ma attenzione, non basta che sussista la giusta causa per far sì che anche le dimissioni presentate siano riconosciute come tali. È richiesta, infatti, un’apposita procedura senza la quale non sarà comunque possibile richiedere l’indennità di disoccupazione.

Riattivazione naspi dopo dimissioni nel periodo di prova

Naspi e dimissioni volontarie per maternità

Sono a tutti gli effetti delle dimissioni volontarie, invece, quelle rassegnate durante il periodo di maternità. Come tale si intende quello che va dal 300° giorno precedente alla data presunta del parto al compimento del 1° anno di vita del bambino.

Pur essendo tali il legislatore ha comunque riconosciuto il diritto alla Naspi a queste lavoratrici. Una tutela per coloro che decidono di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla cura del proprio figlio, riconoscendo comunque loro il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione per i periodi lavorativi avuti negli ultimi quattro anni (purché non abbiano già dato luogo alla Naspi).

Anche in questo caso c’è una procedura particolare per presentare le dimissioni e non perdere il diritto alla disoccupazione. È necessario, infatti, presentare richiesta direttamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (senza utilizzare la procedura telematica per le dimissioni online).

Riattivazione naspi dopo dimissioni nel periodo di prova

Naspi e risoluzione consensuale

Spetta comunque l’indennità di disoccupazione quando c’è sia la volontà del dipendente a non continuare il rapporto di lavoro che quella del datore di lavoro.

Nel dettaglio, ci riferiamo a due situazioni che danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:

  • la prima, è quella in cui la risoluzione avviene nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro come disposto dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  • la seconda è il caso in cui la risoluzione sia consensuale in quanto il lavoratore dipendente si rifiuta di trasferirsi presso un’altra sede dell’azienda, purché questa sita a più di 50 chilometri di distanza dalla residenza del lavoratore (o raggiungibile comunque con più di 80 minuti con i mezzi pubblici).

Naspi: dimissioni volontarie e riassunzione

C’è una quarta situazione in cui spetta comunque la disoccupazione per i periodi lavorativi interrotti con le dimissioni.

Prendiamo come esempio un lavoratore che si dimette e non rientra nelle casistiche suddette. Questo non potrà richiedere la disoccupazione. Ma attenzione: non è detto che questi periodi vadano persi.

In caso di riassunzione e di successiva perdita involontaria del lavoro, infatti, si va comunque indietro di quattro anni. Qualora in questo periodo siano compresi i periodi lavorati precedentemente che non hanno dato luogo alla Naspi visto quanto detto sopra, questi verranno presi in considerazione sia ai fini della maturazione del diritto che per il calcolo dell’indennità stessa.

Ricordiamo, infatti, che la Naspi spetta quando:

  • negli ultimi 4 anni ci siano almeno 13 settimane contributive;
  • nell’ultimo anno ci siano almeno 30 giorni di lavoro effettivo nell’ultimo anno (fino al 31 dicembre 2021 questo requisito non viene considerato).

Ebbene, per la maturazione di questi requisiti si tiene anche conto di eventuali periodi lavorativi cessati in seguito a dimissioni volontarie, ma solo nel caso in cui ci sia successivamente una riassunzione e una conseguente perdita del lavoro per non volontarietà del dipendente. Lo stesso vale per il calcolo del beneficio, per il quale si tiene conto di tutti i periodi lavorati negli ultimi 4 anni che non hanno già dato luogo all’indennità di disoccupazione.

Le dimissioni durante il periodo di prova danno diritto alla Naspi?

Caso particolare è rappresentato dalle dimissioni durante il periodo di prova. In tale periodo, infatti, il dipendente è legittimato a interrompere il rapporto di lavoro senza rispettare il periodo di preavviso. Inoltre, le dimissioni durante il periodo di prova non devono essere segnalate ai fini del reddito di cittadinanza.

Due tutele che potrebbero far pensare, vista la particolarità delle dimissioni durante il periodo di prova, che queste facciano mantenere anche il diritto alla Naspi. Ebbene, non è così: ai fini dell’indennità di disoccupazione, dunque, lasciare il lavoro nel periodo di prova viene considerato al pari di qualsiasi altra dimissione volontaria, e dunque non c’è possibilità di fare domanda di Naspi.

Come fare per riattivare la Naspi?

La Naspi si riattiva automaticamente alla scadenza del rapporto subordinato o parasubordinato inferiore a sei mesi di durata: l'indennità di disoccupazione, terminato il periodo di sospensione, riprende in automatico.

Chi non supera il periodo di prova ha diritto alla Naspi?

I lavoratori licenziati per mancato superamento della prova possono percepire l'indennità NASPI, non essendoci alcuna esclusione in merito, ma devono ricorrere i presupposti previsti dalla normativa, ossia: Perdita involontaria del rapporto di lavoro; Requisito contributivo.

Quando riprende la Naspi sospesa?

la NASpI viene sospesa finché l'ufficio del lavoro dello Stato membro in cui ti sei recato non comunica all'INPS l'avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta tale comunicazione, l'INPS riprenderà a pagarti la prestazione dovuta per un massimo di tre mesi dalla data di partenza dall'Italia.

Come funziona la disoccupazione se mi licenzio?

La Naspi è l'indennità di disoccupazione che viene riconosciuta al lavoratore dipendente che perde involontariamente il lavoro. Spetta per licenziamento e scadenza contratto a termine. Se il lavoratore, invece, presenta dimissioni volontarie l'indennità non spetta.