Agenzia delle entrate esenzione canone rai over 75

Ai cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), di essere esonerati dal pagamento del Canone Tv. Per ottenere l’agevolazione, gli stessi devono presentare l’apposita dichiarazione sostitutiva, disponibile sul sito dell’Agenzia con le relative istruzioni di compilazione, attraverso la quale si attestano il possesso dei requisiti.

In particolare, la scadenza riguarda coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, in relazione al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento del settantacinquesimo anno d’età sia è avvenuto nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 luglio). L’esonero abbraccia l’intero anno solo se i 75 anni sono scoccati entro il 31 gennaio dello stesso anno.

Dichiarazione sostitutiva

Con la dichiarazione sostitutiva, l’interessato attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 244/2007, che ha introdotto l’agevolazione, relativamente ai dati anagrafici e di residenza, al numero di abbonamento alla Rai, nonché all’indicazione dell’anno per cui si chiede l’esonero. Inoltre, il contribuente deve comunicare se è coniugato o meno. Nel primo caso, deve indicare il codice fiscale del coniuge convivente e dichiarare che la somma dei redditi “coniugali”, nell’anno precedente, non ha superato la soglia di reddito massima fino alla quale è riconosciuta l’agevolazione.

Apparecchi ubcati fuori dalla residenza

L’agevolazione spetta per uno o più apparecchi presenti nell’abitazione di residenza, è invece esclusa nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

Già beneficiari dell'agevolazione

Coloro che già beneficiano dell’esenzione dal pagamento del Canone Tv, se le condizioni di esonero permangono, non sono tenuti alla presentazione di una nuova dichiarazione. Se, invece, i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva svaniscono, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario comunicare la variazione dei presupposti nella sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva.

Potenziali esonerati

Per i potenziali esonerati, che versano il canone direttamente in bolletta, è sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone Tv non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.
I cittadini che hanno pagato, pur essendo in possesso dei requisiti, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello che può essere trasmesso anche online – indicando la causale 1.

Dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva può, alternativamente, essere spedita a mezzo servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all’Agenzia delle entrate – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino, allegando la copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate sul territorio; oppure trasmessa, dopo essere stata firmata digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo .

L’articolo 1, comma 132, della legge finanziaria del 2008 ha previsto l’abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni che siano in possesso di determinati requisiti. Per avere diritto all'esenzione occorre:

  • aver compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone;
  • non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
  • possedere un reddito riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende usufruire dell’agevolazione che unitamente a quello dell'eventuale coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 8.000.

Per verificare il reddito al fine di accedere all’esenzione si deve considerare la somma del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che invece sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento:

  • il reddito indicato nel modello CUD;
  • i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
  • le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • i redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Sono esclusi dal calcolo:

  • i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
  • il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • altri redditi assoggettati a tassazione separata.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. Per aver diritto all’esenzione occorre presentare un’istanza (in pratica una dichiarazione sostitutiva) all’Agenzia delle Entrate che può essere consegnata in quattro diverse maniere:

  • direttamente ad un Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate;
  • tramite spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino;
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: ;
  • oppure avvalendosi dell’assistenza delle sedi territoriali CAF ACLI che assisteranno il richiedente sia nella compilazione che nella trasmissione del modello.

Una volta presentata l’istanza, questa ha sempre valore anche per le annualità successive, quindi non va ripresentata ogni anno se le condizioni di esenzione rimangono invariate. Se invece si perdono i requisiti segnalati nella dichiarazione sostitutiva (ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto), è necessario presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti.

Come avere Esenzione canone Rai over 75?

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito ...

Chi è esente dal canone Rai 2022?

Canone Rai 2022: cittadini over 75 possono, previa richiesta, ottenere l'esonero dal pagamento del Canone Rai 2022. Ai fini dell'agevolazione rileva il reddito registrato nell'anno precedente quello in cui si intende fruire dell'esonero, imponibile ai fini fiscali e risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Come comunicare Agenzia Entrate Esenzione canone Rai?

Il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato può essere compilato e inviato tramite l'apposito servizio web disponibile all'interno dell'area riservata dei servizi telematici.

Chi ha diritto all'esenzione dal pagamento canone Rai?

La normativa prevede l'esenzione del canone Rai per gli anziani che rispondano ad alcuni requisiti: in particolare, è possibile richiedere l'esenzione del canone Rai per i pensionati che abbiano compiuto i 75 anni di età, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro e senza conviventi titolari ...