Recupero anzianità ai soli fini economici

Dettagli Pubblicato Venerdì, 14 Settembre 2018 12:37

Recupero anzianità ai soli fini economici
LA NOSTRA STRUTTURA SINDACALE È A DISPOSIZIONE PER LA VERIFICA DI TALI SITUAZIONI: BASTA MUNIRSI DI CEDOLINO DI STIPENDIO E DELLA COPIA DEL DECRETO DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA.

I docenti ed il personale ATA dopo aver superato il periodo di prova, chiedono all’amministrazione l’emissione del decreto di ricostruzione della carriera al fine di essere inseriti nella posizione stipendiale spettante a seguito del riconoscimento del servizio pre-ruolo. La norma ancora in vigore prevede che il pre-ruolo  venga riconosciuto per intero per i primi quattro anni ai fini giuridici ed economici e per la rimanente parte nella misura di 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici. Quindi, in buona sostanza un docente che ha 13 anni di pre ruolo se ne vede riconosciuti, ai fini della progressione di carriera, solamente dieci. A tal proposito è utile sapere che l’art.4 comma 3 del DPR 399 del 23 agosto 1988 dispone che  al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.Questa norma, attualmente vigente, consente ai docenti ed al personale ATA di  ruolo che abbiano raggiunto i suddetti anni, di recuperare, ai soli fini economici, gli anni di pre- ruolo decurtati.

Se la scuola non ha provveduto all’adeguamento della classe stipendiale e della scadenza temporale per il nuovo scatto economico, basta che il docente o il personale ATA ne faccia richiesta esplicita ai sensi dell’art.4 comma 3 del DPR. 399/1988.

Recupero anzianità ai soli fini economici

Per ottenere gli arretrati in riferimento agli anni prestati in servizio pre-ruolo e l’eventuale riposizionamento della fascia stipendiale è necessario inoltrare la domanda di ricostruzione carriera. Altrimenti il rischio di non produzione di tale richiesta, è la perdita di denaro. Gli arretrati? Sapevate che si calcolano a partire dalla data di conferma in ruolo, dunque successivamente al primo anno di prova? Tutte le info

Quesiti dei Lettori

È prevista una comunicazione in merito al superamento dell’anno di prova? La ricostruzione carriera avviene in automatico? E gli arretrati a quanto ammontano?

Una gentile insegnante:

“Io ho terminato il mio anno di prova quest’anno…ho ottenuto il ruolo l’anno scorso…insegno ormai da 15 anni; 14, con contratto a tempo determinato. Ora che cosa accadrà? Ci sarà una ricostruzione carriera? Riceverò degli arretrati? Un aumento di stipendio? Non si riceve una comunicazione ufficiale del superamento dell’anno di prova?”

Analizziamo nel dettaglio tutti i quesiti posti dalla nostra lettrice, sperando di chiarirle le idee.

La ricostruzione carriera non avviene in automatico; il lavoratore deve inoltrare la domanda

Partiamo subito con lo specificare che la ricostruzione carriera non avviene in automatico ma bisogna produrre ed inoltrare la richiesta tramite istanzeonline entro il 31 dicembre di ogni anno; può presentare domanda il personale confermato in ruolo a seguito del superamento dell’anno di prova. La ricostruzione carriera, come intuibile dalla denominazione, consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati – a tempo determinato e in altro ruolo – prima dell’immissione nel medesimo di attuale appartenenza. In questo modo si determinerà la fascia stipendiale di appartenenza.

Retribuzione insegnanti: fasce stipendiali in base agli anni di servizio

La docente in questione, ha un’anzianità di servizio, compresi gli anni pre-ruolo, pari a 15 anni. Tecnicamente, però, fino a quando non verrà prodotto il decreto di ricostruzione da parte dell’istituzione scolastica quindi la sua trasmissione alla Ragionera generale, ella risulterà avere un solo anno di servizio, di conseguenza la sua fascia stipendiale è: 0-8 anni. In seguito al buon esito della richiesta verrà riconosciuto il servizio e gli anni antecedenti al contratto a tempo indeterminato con una serie di conseguenze che vedremo tra poco. Ecco intanto le classi stipendiali:

Per i docenti assunti in ruolo prima del 01/09/2011 le classi/fasce stipendiali sono:

  • da 0 a 3 anni –> fascia 0
  • da 3 a 9 anni –> fascia 3
  • da 9 a 15 anni –> fascia 9
  • da 15 a 21 anni –> fascia 15
  • da 21 a 28 anni –> fascia 21
  • da 28 a 35 anni –> fascia 28
  • da 35 anni a fine servizio –> fascia 35

Per tutti i docenti assunti in ruolo dopo il 01/09/2011 le classi/fasce stipendiali sono invece:

  • da 0 a 9 anni–> fascia 0
  • da 9 a 15 anni –> fascia 9
  • da 15 a 21 anni –> fascia 15
  • da 21 a 28 anni –> fascia 21
  • da 28 a 35 anni –> fascia 28
  • da 35 anni a fine servizio –> fascia 35

Solo in parte vengono riconosciuti a livello economico gli anni pre-ruolo – Vediamo perchè

La ricostruzione della carriera consente il riconoscimento economico di gran parte dei servizi annuali svolti: primi 4 anni per intero più due terzi del restante periodo: di conseguenza “rimane fuori” un terzo del pre-ruolo ulteriore rispetto ai primi 4 anni.

Esempi

  1. Chi ha quattro anni di pre-ruolo non perde nulla.
  2. Chi ne ha 14 – è il caso della nostra docente – perde un terzo di 10, cioè 3 anni e 4 mesi, dunque vengono riconosciuti a fini economici 11 anni e 8 mesi; scatta il gradone.
  3. Chi ne ha 25 ne perde 7.

N.B.: In realtà la docente lettrice non ha 14 anni di servizio pre-ruolo, ma 13 in quanto l’anno 2013 non è conteggiato ai fini economici per la ricostruzione carriera

Quindi:

  • 13 anni servizio pre-ruolo: 4 anni riconosciuti per intero, rimangono 9 anni. Di questi ultimi 2/3 vengono riconosciuti: 6 anni. Totale: 10. Tre anni vengono “persi”.

Una volta effettuata la ricostruzione carriera, la lettrice si ritroverà nella seconda classe stipendiale: 9-15 anni

Riallineamento/Aggiornamento carriera consente successivamente di recuperare quanto “perso”

Questo un/terzo non è in realtà davvero perso poiché si riottiene con l’aggiornamento della ricostruzione carriera.

L’articolo 4, comma 3, del DPR 399/98 così dispone:

“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.”

Ai sensi di quanto detto sopra, dunque, l’anzianità ai soli fini economici è valutata per intero con conseguente nuovo inquadramento nelle fascia stipendiale spettante, una volta raggiunti gli anni di ruolo predetti:

  • 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria superiore;
  • 18 anni per i DSGA, per i docenti della scuola di infanzia, primaria, personale educatico, personale insegnante della scuola secondaria di I grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II grado;
  • 20 anni per il personale ATA.

Attenzione. Sedicesimo, diciottesimo, etc ma non di ruolo, piuttosto di servizio compreso il preruolo così come è stato riconosciuto in ricostruzione.

In sostanza, nel momento in cui si aggiorna la ricostruzione di carriera si recupera quell’1/3 non valutato nella ricostruzione di carriera iniziale.

Pertanto – nel caso della nostra lettrice – qualora ella sia una docente di scuola secondaria di primo grado con 13 anni di precariato, otterrebbe sul piano economico il riconoscimento di 4 anni per intero, più 6 anni (due terzi) degli altri 9 restando congelati gli altri 3 anni, che sarebbero scongelati al compimento del diciottesimo anno di servizio. Ecco il cosiddetto riallineamento della carriera.

N.B.: L’aggiornamento della ricostruzione carriera dovrebbe avvenire automaticamente da parte dell’Amministrazione, tuttavia la Ragioneria Generale dello Stato pretende la domanda dell’interessato.

Chi ha tantissimi anni di pre-ruolo salta diversi scaglioni. Esempio di chi ha 25 anni di contratti a T.D.

Chi ha tantissimi anni di preruolo spesso ottiene il riallineamento “in diretta” e cioè nel momento in cui presenta la richiesta standard per la ricostruzione carriera, ad anno di prova ultimato. Ad esempio se al docente – del titolo paragrafo – sono stati appena riconosciuti 18 anni di servizio (14 più 4), ecco che ai 18 si aggiungerebbero già all’atto della ricostruzione gli altri 7 (il terzo mancante), con il risultato che egli stesso otterrebbe il riconoscimento di ben 25 anni di servizio con inquadramento nello scaglione 21-27 (passando da 0 a 21!). Due elementi importanti da considerare:

  • l’anno di prova non partecipa al calcolo dei due terzi del pre-ruolo;
  • l’anno 2013 non è conteggiato ai fini economici per la ricostruzione carriera.

Gli arretrati che si ottengono in “automatico”

Gli arretrati attesi con la ricostruzione si riferiscono unicamente al periodo successivo alla fine dell’anno di prova. Cioè l’aumento ad esempio di 120 euro netti al mese ottenuto dal docente/nostra lettrice che passa dalla fascia 0 alla fascia 9 inizia a decorrere da quel giorno.

Ad esempio: 1 settembre 2020 inizio anno scolastico successivo alla prova. Ricostruzione ottenuta il 1 gennaio 2022. In questo a caso gli arretrati sono il frutto della moltiplicazione di 120 euro netti per i mesi trascorsi tra le due date più le tredicesime. Una cifra non indifferente.

Gli arretrati che si possono ottenere facendo causa

Gli arretrati appena descritti nel precedente paragrafo non hanno nulla a che vedere con gli arretrati che spetterebbero alla nostra docente per il fatto di essere stata vittima di reiterazione abusiva dei contratti a termine – tesi vincente del libro del Dott. Vincenzo Brancatisano e dei sindacati e dei legali che hanno fatto causa in questi anni specie dopo la sentenza di novembre 2014 davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo –; si tratta della dinamica procedurale che stabilisce l’ottenimento del ruolo dopo al massimo tre anni di contratti a T.D., stando alla giurisprudenza UE e italiana e alle centinaia di sentenze ottenute in tutta la penisola. Quindi, passando ai calcoli, la docente in questione al termine del nono anno avrebbe dovuto avere lo stipendio di seconda fascia: molti soldi.

Solo che per ottenere questi arretrati occorre far causa, e tenere presente la prescrizione quinquennale, cioè la perdita dei diritti causata dalla inerzia pluriennale dell’interessato, per cui se si facesse causa oggi si andrebbe indietro per gli arretrati solo di cinque anni da oggi, il resto sarebbe perso, a meno che l’interessato non abbia nel passato inviato una diffida come tanti hanno fatto in attesa di far causa o per altri motivi. La diffida interrompe i termini, per cui se ad esempio il lavoratore facesse causa oggi ma avesse la ricevuta di una diffida inviata nel 2015, si andrebbe a ritroso sempre di 5 anni, ma dal 2015, quindi se vincesse la vertenza avrebbe gli arretrati a partire dal 2010.

Possibile fare causa anche contro il congelamento di 1/3 del pre-ruolo

La Corte di Cassazione, come abbiamo più volte riferito, ha appena stabilito che le ricostruzioni fatte secondo la legge, e cioè come sopra descritto, sono illegittime poiché non vi è ragione, scrivono i giudici, di congelare il terzo del preruolo per sedici, diciotto… anni. Congelare parte del precariato serve a rallentare la carriera per far risparmiare lo Stato ma è davvero… ragionevole? Dunque, come abbiamo riferito in una recente intervista, ci sono gli estremi per far causa anche per questo. Nell’attesa di decidere se farla occorrerebbe interrompere i termini di prescrizione quinquennale. Ma chi sono i docenti e ata interessati? Lo spieghiamo appunto in questa intervista

Dopo questa ampia disamina sulle tipologie di arretrati, analizziamo l’ultimo quesito della Lettrice

Superamento dell’anno di prova. Il provvedimento di conferma a cura del Dirigente scolastico e comunicazione al diretto interessato

L’art. 14 del D.M. 850 del 2015 specifica che il Dirigente scolastico, in caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e prova, emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neoassunto. La comunicazione al diretto interessato è effettuata entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento.

Come ci chiarisce Angelo Prontera, giornalista, formatore esperto e Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Polo Ovest di Lumezzane, il decreto di conferma in ruolo viene inserito nel fascicolo personale dell’insegnante il quale può fare richiesta presso la segreteria al fine di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia del documento in oggetto. Nella prassi consolidata delle Istituzioni scolastiche, è prevista anche la comunicazione al docente dell’esito di conferma in ruolo o meno, tramite email istituzionale.

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Quanti soldi per la ricostruzione di carriera?

Le somme da recuperare, attraverso il ricorso al giudice, variano in media da 1.000 a 40.000 euro, con punte di centinaia di migliaia di euro non assegnati al lavoratore.

Che cos'è il riallineamento di carriera?

COS'E? Il riallineamento carriera (articolo 4, comma 3, del DPR 399/98) , prevede che l'anzianità utile ai soli fini economici diventi interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Quando fare la progressione di carriera?

Le prescrizione per il riallineamento della carriera è di 10 anni, 5 ai fini economici. L'aggiornamento dovrebbe avvenire automaticamente da parte dell'Amministrazione, tuttavia la Ragioneria Generale dello Stato pretende la domanda da parte dell'interessato.

Come si calcolano gli anni pre

Attualmente, infatti, il servizio pre-ruolo è valutato per intero per i primi quattro anni, per i restanti 2/3 eccedenti ai soli fini giuridici e per 1/3 ai soli fini economici, con il risultato che il mancato versamento dei maggiori contributi dovuti all'aumento per intero dello stipendio porteranno a percepire una ...