Accordo stato regioni del 7 luglio 2022 rls

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  • ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE RSPP ASPP: QUALI CORSI?

L'“Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.” è stato approvato nella seduta del 7 luglio 2016 della Conferenza Stato-Regioni con Repertorio Atti n. 128/CSR ed è entrato in vigore il 3/9/2016.

Ai sensi del comma 2, art. 32 del D. Lgs. 81/08, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (per i casi di deroga, a questo requisito si rimanda alla lettura del comma 3 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08) e conseguire l’attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative. Detti corsi, fino a prima dell'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, dovevano rispettare quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, precedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08.

L'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 nasce con l'obiettivo di riallineare la normativa relativa alla formazione degli RSPP e ASPP al cosiddetto “Testo Unico della Sicurezza sul lavoro” D. Lgs. 81/2008, ai successivi Accordi Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza e al Decreto del 6 marzo 2013, riguardante i criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. La necessità di tale aggiornamento era sentita da tempo: dall'agosto 2014 infatti la Commissione Consultiva Permanente aveva iniziato la redazione del testo di aggiornamento dell’Accordo, in conformità alle disposizioni normative vigenti emanate o modificate successivamente al 2006 e tenendo conto dei risultati ottenuti dopo il periodo di sperimentazione, previsto al punto 2.7 dell’Accordo del 2006.

L'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, il cui testo approvato è consultabile in allegato, apporta modifiche principalmente al percorso formativo per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), in particolare al Modulo B dei corsi, ma anche ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione (in linea con quanto disciplinato dal Decreto 6 marzo 2013), alla possibilità dell’impiego dell’e-learning per la specifica formazione, al riconoscimento della formazione del medico competente, alla formazione dei lavoratori somministrati.

In particolare, l’Accordo prevede un percorso formativo per gli RSPP e ASPP composto da diversi “moduli”, denominati:

- MODULO A: corso base di 28 ore per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP

- MODULO B comune per RSPP e ASPP: corso di 48 ore comune a tutti i macrosettori, approfondisce la tematica della sicurezza e dei rischi presenti sul luogo di lavoro
- MODULI B di specializzazione (SP1SP2SP3SP4 per RSPP e ASPP): corsi di specializzazione, nei quali si approfondisce la tematica della sicurezza con riferimento a particolari settori ATECO 2007, in particolare:
>>> SP1: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”
>>> SP2: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 “B – Estrazione di minerali da cave e miniere” e “F – Costruzioni”
>>> SP3: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 “Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale"
>>> SP4: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 “C, 19 e 20 - Attività manifatturiere”

- MODULO C: corso di specializzazione di 24 ore solo per RSPP (gli ASPP non sono tenuti a frequentarlo), finalizzato alla gestione dei processi formativi, organizzativi e all’utilizzo delle corrette forme di comunicazione in ambito aziendale.

Vega Formazione rende disponibile un pratico schema dell’Accordo Stato Regioni 7/7/16 repertorio atti n. 128/CSR.

Vega Formazione ha organizzato specifici incontri informativi per illustrare l'Accordo Stato Regioni del 7/7/16 sulla Formazione degli RSPP e ASPP: vedi il programma del Convegno tenutosi il 23/09/2016 a Zelarino - Mestre.

Scarica gratis il Testo completo dell'Accordo Stato Regioni

Testo-ufficiale-Accordo-Stato-Regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-RSPP-e-ASPP.pdf

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Cosa prevede la formazione del rls?

Il corso di formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Cosa ha stabilito l'accordo Stato Regioni?

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI PER LA FORMAZIONE ENTRO 30 GIUGNO 2022. Il maxiemendamento al Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro), approvato ieri dalla Camera dei Deputati, introduce importanti novità anche in materia di formazione delle varie figure della sicurezza.

Chi può fare la formazione per Rls?

Per i lavoratori ho sempre sostenuto che la formazione la può fare il datore di lavoro, l'RSPP, o un libero professionista qualificato in materia e che conosca i rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva dove effettuerà il corso.

Cosa individua l'accordo Stato Regioni repertorio 128 CSR del 7 luglio 2016?

128/CSR - Formazione RSPP. Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.