Show Le campane delle chiese e delle strutture religiose possono suonare quando vogliono, a tutte le ore del giorno e della notte? La risposta è NO! Il suono delle campane DEVE essere esclusivamente collegato a funzioni liturgiche. Lo scandire delle ore od altre emissioni sonore deve avere un livello sonoro tale da non superare la “normale tollerabilità” ai sensi dell’art. 844 del Codice Civile. Richiamo una sentenza della Cassazione Penale, la 2316 del 23 aprile 1998, la quale ha espresso che “…il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, se non collegato con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall’art. 659 codice penale, non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro. Nell’ambito delle funzioni liturgiche si applica la regolamentazione, del vigente diritto concordatario, dove la Chiesa cattolica è autorizzata al superamento della soglia della normale tollerabilità anche in assenza di specifiche disposizioni emanate dall’autorità
ecclesiastica. CEI Circolare 33 sulla regolamentazione del suono delle campane. Rintocchi di campane troppo rumorosi – Risarcimento del danno biologico – Configurabilità – Fattispecie. Decreto vescovile per il suono delle campane. -2003 Disposizione Diocesana sul suono delle Campane. Bologna. 18.12.2003 Consulenze e perizie Perizie per verificare se una immissione inquinante di rumore o di vibrazioni supera la
“normale tollerabilità” ai sensi dell’art. 844 del Codice Civile. Premesse: “Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente il triplice saluto della Vergine Maria (Benedizionale, n. 1455). Il suono delle campane e regolato dall’Autorità Ecclesiastica a norma della legge concordataria. La sentenza della Corte di Cassazione di cui sopra, rifacendosi alla legge citata e all’art. 659 dei Codice Penale, ricorda che: a) il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa “al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall’art. 659 del C.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro. b) nell’ambito delle funzioni liturgiche – la cui regolamentazione nel vigente diritto concordatario, è riconosciuta alla Chiesa cattolica – (il suono delle campane) integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall’Autorità ecclesiastica intesa a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari momenti forti della Chiesa, il limite della normale tollerabilità. In pratica, la sentenza citata afferma che: – fuori dell’uso liturgico il suono delle campane viene, considerato come tutte le altre fonti sonore; – l’uso liturgico delle campane deve sottostare alle disposizioni del l’Autorità ecclesiastica competente in materia; – in assenza di queste disposizioni, e in presenza di circostanze di fatto che comportano il superamento della soglia della normale tollerabilità, anche il “suono liturgico” può essere contro la legge citata. DIOCESI DI TRIESTE Trieste, 25 febbraio 2022 Ai Parroci e Amministratori parrocchiali Carissimi, ✠ Giampaolo Crepaldi DECRETO Prot. N.160/VDI/22 Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del Benedizionale: “Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. con il presente atto 1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi: 2. Il suono delle campane, per
gli scopi sopra indicati, è consentito dalle ore 07.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali. 3. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l’ufficiatura dell’edificio di culto. 4. La durata del suono delle campane per l’avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare 1 minuto e 30 secondi, con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà però superare la durata di 2 minuti. 5. L’intensità del suono deve essere, ove possibile (agendo per esempio sull’eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo. 6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti elettronici. 7. Il presente decreto abolisce tutte le disposizioni date in precedenza ed entra in vigore nel territorio diocesano il 17 aprile 2022, Domenica di Pasqua, Risurrezione del Signore. DALLA CURIA VESCOVILE ✠ Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo Decreto vescovile sull’utilizzo delle campane «Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o
a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata momenti di preghiera, specialmente il triplice saluto alla Vergine Maria. Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Anche nella nostra Diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione. Pertanto, con il presente Atto Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi: indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare; Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario del luogo. Data la tradizione diffusa e recepita nel nostro territorio di abbinare il suono delle campane allo scorrere del tempo, è consentito l’uso delle campane per scandire le ore. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è preferibilmente da contenere tra le ore 7,00 e le ore 22,00. Costituiscono eccezione la Veglia Pasquale e la notte di Natale ed eventuali altre celebrazioni collocate fuori dell’orario indicato. Pinerolo, 8 dicembre 2021 Derio Olivero Vescovo Diocesano Dott. Can Don Giorgio Grietti Cancelliere. Per conoscenza: Che significato ha il suono delle campane?E' per questo che si costruivano campanili svettanti e alcune chiese erano costruite in posizione dominante; in effetti il suono delle campane rappresentava la voce del popolo in quanto aveva un proprio linguaggio e segnava il tempo della comunità.
Come si chiama il suono di una campana?– Voce onomatopeica imitativa del suono delle campane; anche s. m.: il din don delle campane. Talora si aggiunge dan, per imitare il suono di più campane, o un suono più vario e prolungato: Allora suonò la campana ...
Come si dice quando le campane suonano?RINTOCCHI: definizioni, etimologia e citazioni nel Vocabolario Treccani.
Cosa significano i lenti rintocchi delle campane della chiesa?I rintocchi di una campana potevano segnalare l'arrivo dell'esattore delle tasse, l'inizio della scuola o le riunioni delle assemblee comunali.
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