Le polizze assicurative stipulate per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o danni al proprio veicolo (polizza kasko) non sono obbligatorie. POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE Sono facoltative le polizze assicurative stipulate per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali (grandinate, alluvioni, ecc.) o danni al proprio veicolo (polizza kasko). In queste polizze il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore di mercato che il veicolo aveva al momento in cui si è verificato l’evento dannoso (furto, incendio, ecc.). Le polizze assicurative contro il rischio d’INCENDIO del veicolo coprono, normalmente, solo i danni causati da incendi accidentali (casuali) e non quelli provocati da incendi dolosi (intenzionali); per stipularle non occorre che il veicolo sia munito di staccabatteria automatico. Analogamente, non è necessario che per stipulare polizze contro il FURTO il veicolo deve essere dotato di antifurto. Per potersene avvalere, qualora il veicolo venga rubato, occorre presentare alla polizia una denuncia, che dovrà essere ripetuta anche in Italia nel caso in cui il furto avvenga in uno Stato estero. [33010_06] Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di furto, occorre che il veicolo sia dotato di antifurto Categoria: 23. Responsabilità civile, penale e amministrativa, assicurazione r.c.a. e altre
forme assicurative legate al veicolo Falso
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