Con la patente b posso guidare un quad

Per guidare un quad occorre la patente di tipo B o quella di tipo B1.

 L’estate consente non soltanto di prendere le vacanze e godersi il mare, ma anche di provare nuove esperienze di guida. Dopo aver visto la patente necessaria per guidare una moto d’acqua, risolviamo ora un’altra questione: quale patente occorre per guidare un quad?

Quad: cos’è

Il quad bike (per brevità chiamato solamente quad) è un quadriciclo fuoristrada di derivazione motociclistica. Inizialmente ideato per il trasporto di persone e cose su percorsi particolarmente difficili e accidentati, il quad ha riscosso un grande successo soprattutto tra i più giovani ed è utilizzato in campo sportivo e non solo. Poiché, ai sensi del codice della strada [1], va annoverato tra i quadricicli appartenenti alla classe dei motoveicoli, per guidare un quad occorre la normale patente richiesta per l’automobile, ossia la patente di tipo B, oppure quella di tipo B1. Fino al 2012, invece, la legge richiedeva la sola patente di tipo A, necessaria per la guida dei motocicli. La modifica è stata giustificata dal fatto che anche il quad può essere pericoloso, proprio come un’automobile; pertanto, i mezzi sono stati equiparati, almeno dal punto di vista della patente di guida.

La patente

Abbiamo detto che oggi la patente necessaria per guidare un quad è quella di tipo B o di tipo B1; vediamo, secondo il Codice della strada, quali sono le differenze [2]. Con la patente di tipo B1 si possono guidare tutti i quadricicli non leggeri con massa a vuoto che non superi i 400 Kg (o 550 Kg per trasporto merci) e con una potenza massima motore di 15 kW; questa patente può essere conseguita anche a sedici anni. Con la patente di tipo B, invece, non ci sono limiti di potenza per la guida di quad, essendo essa la stessa utilizzata per la guida delle automobili; l’unico limite è quello legato alla tara del veicolo, che non deve superare le tre tonnellate e mezzo. Può essere conseguita solo da maggiorenni. Quindi, mentre per la patente di tipo B1 vi sono limiti di peso e di potenza, per la patente B l’unico limite è quello del peso. Per ottenere la patente bisogna dimostrare di possedere requisiti psicofisici, morali e attitudinali idonei alla guida. L’esame è strutturato in due prove, una teorica e una pratica: la prima si svolge al computer, presso la sede della Motorizzazione Civile della propria provincia di residenza, e consiste in un quiz a risposta multipla composto da quaranta domande a cui rispondere in trenta minuti. Superato il primo esame, bisogna sostenere la prova pratica, ovverosia la guida del veicolo (cioè, nel nostro caso, del quad). In caso di esito positivo, la patente viene rilasciata immediatamente.

Come guidare un quad

Il Codice della Strada proibisce a tutti i motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 Kg o di massa totale fino a 1300 Kg di circolare su autostrade e Strade Extraurbane: il divieto, quindi, vale anche per i quad [3]. La velocità consentita è di 80 km/h. Il conducente è tenuto per legge ad indossare il casco e ad assicurare il proprio veicolo.


Per guidare un quad occorre, dal 2013, la patente di tipo B o di tipo B1: la prima può essere conseguita solo da maggiorenni e consente di guidare qualsiasi quad purché di peso complessivo non superiore alle tre tonnellate e mezzo; la seconda può essere ottenuta anche da chi abbia compiuto i sedici anni e consente di condurre quad con massa a vuoto che non superi i 400 Kg e con una potenza massima motore di 15 kW.

note

[1] Art. 53 d. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).
[2] Art. 116 d. lgs. n. 285/1992.
[3] Art. 175 d. lgs. n. 285/1992.

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Dal Nuovo Codice della Strada, le patenti abilitate all’utilizzo di un quad / quadriciclo in Italia

Riportiamo di seguito una serie di osservazioni e citazioni del codice della strada di cui è bene tener presente, se non addirittura portarsene una copia nel libretto del quadriciclo.

Codice della Strada

Art. 53/1
I motoveicoli sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
….
h) quadricicli a motore

Art.116/3
La patente di guida … si distingue nelle seguenti categorie …. A – Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B – Motoveicoli esclusi i motocicli …; D.M. 8/8/94 art. 5/4 I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza non superiore a 11 kw possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B. Ne consegue che i motoveicoli (che comprendono anche i quadricicli) tranne i motocicli di cilindrata superiore a 125 cc o potenza massima superiore a 11 kw sono conducibili anche con patente di categoria B. Il D.M. 8/8/94 è il “Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida” Direttiva 2000/56/CE del 14 settembre 2000 che modifica la direttiva 91/439/CEE (non ancora recepita in Italia) Art. 2: “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2003” (nulla innova per quanto riguarda le categorie delle patenti). Nota personale: leggendo la direttiva 91/439/CEE si trova l’art.3/3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo s’intende: ….

– per «triciclo» e «quadriciclo», ogni veicolo rispettivamente a tre o a quattro ruote che rientra nella ****categoria B****, la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a 45 km/ora (Articolo 1 dir. 97/26/CE) o munito di motore termico ad accensione comandata di cilindrata superiore a 50 cm3, o avente altro motore di potenza equivalente. La massa a vuoto non può eccedere 550 kg. La massa a vuoto dei veicoli a propulsione elettrica non deve tener conto della massa delle batterie. l’art.5/3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare la seguente equipollenza:

a) i tricicli e i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1;

Da questi estratti noi deduciamo, che i quadricicli possono essere guidati sia con la patente A, A1 e B, e che non vi sono restrizioni di età (oltre i 18 anni) o patente per la guida di qualsiasi tipo di quadriciclo, ovviamente purchè omologato come tale per la circolazione sulla sede stradale. Ricordiamo comunque cha fino al compimento del 18esimo anno di età, la stato italiano non consente la guida di motoveicoli superiori ai 125cc. (I quadricicli fanno ovviamente parte della categoria dei motoveicoli) Art 115, paragrafo 1 comma C (Nuovo Codice della strada).

Per quanto riguarda poi la norma esplicita, dove si cita espressamente la possibilità di guida del quad con la Patente b, riportiamo il decreto ministeriale di aggiornamente del vigente codice alla normativa europea: riferimento articolo 3, comma 1 – categoria b:

Decreto Ministeriale – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003
“Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T).”
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, n. 88)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l’art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l’applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie materie del regolamento;

Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;

Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L237 del 24 agosto 1991, recepita con il decreto ministeriale 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994, così come modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;

Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L235 del 17 settembre 1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;

Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L150 del 7 giugno 1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996, così come modificato dal decreto ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998;

Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L237 del 21 settembre 2000;

Considerata la necessità di adeguare le procedure nazionali in materia di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessità di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Considerata altresì la necessità di provvedere, in un unico decreto, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;

Adotta

il seguente decreto: Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE

Art. 1.

  1. Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario descritto nell’allegato I.
  2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
  3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

Art. 2.

  1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle.
  2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.
  3. Eventuali modifiche, necessarie per l’elaborazione elettronica, al modello di patente previsto nell’allegato I, potranno essere apportate dallo Stato italiano sulla base di disposizioni comunitarie.
  4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, il modello di cui all’allegato I non può contenere dispositivi elettronici informatici.

Art. 3.

  1. La patente di guida di cui all’art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
    categoria A;
    motocicli, con o senza sidecar;

categoria B:
a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonché autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice;

categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;

categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

categoria D:
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria D+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Nell’ambito della categoria A è rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.

  • Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende:
    a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
    b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
    c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
    d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw. La velocità massima per costruzione è superiore a 45 km/h;
    e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
    f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria. 3.

Ai portatori di handicap già titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell’art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d’esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall’obbligo dei doppi comandi.

Attenzione! Quad Center non si assume alcuna responsabilità sull’aggiornamento di quanto scritto. In particolar modo si sottolinea che le considerazioni sopra riportate non possono essere ritenute in nessuna maniera valevoli come fonte legalmente accreditata. Ricordiamo che gli organi preposti per le informazioni sono le sedi della Polizia Stradale Italiana e il Ministero dei Trasporti.

Che patente serve per il quad 450?

Il quad è un quadriciclo fuoristrada di derivazione motociclistica. Fino a qualche anno fa, esattamente fino al 2012, era possibile guidarlo con la sola patente A. Non è più così, per provare questa esperienza adesso occorre avere la patente di categoria B o B1.

Che moto si può guidare con la patente B?

In questo caso è possibile portare moto fino a 125 cc di cilindrata, con una potenza fino a 11 kW o 15 cv, perciò si possono condurre senza particolari problemi la maggior parte dei ciclomotori e degli scooter presenti sul mercato.

Che cilindrata hanno i quad?

I quad possono differenziarsi per varie caratteristiche, come ad esempio il peso. Partiamo dai quad leggeri con una massa a vuoto fino a 350 chilogrammi, una velocità fino a 45 km/h, cilindrata inferiore ai 50 cc ed una capacità di carico che non può superare i 200 chili.