Riaddebito spese sostenute per conto terzi iva

Ai sensi dell’articolo 1703 cod. civ. il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). Trattasi di un:

  • contratto consensuale, poiché deriva da un accordo tra le parti;
  • negozio bilaterale giacché intervengono due parti;
  • contratto ad effetti obbligatori di natura personale in quanto rileva l’intuitus personae.

Nell’ambito del contratto di mandato, il trattamento ai fini dell’Iva cambia a seconda che il mandatario agisca per conto e in nome del mandante (mandato con rappresentanza) oppure per conto del mandante ma in nome proprio (mandato senza rappresentanza).

Le somme riaddebitate dal mandatario al mandante, nell’ambito di un mandato con rappresentanza, sono escluse da Iva ai sensi dell’articolo 15, comma 1, numero 3, del D.P.R. 633/1972. In pratica, in tal caso, il riaddebito rappresenta un mero rimborso o rifusione di spese, non assumendo la natura di corrispettivo e, di conseguenza, sfuggendo all’assoggettamento all’imposta.

Affinché il riaddebito del mandatario sia riconducibile, ai fini Iva, a un mandato con rappresentanza è necessario che:

  • le spese anticipate siano debitamente e analiticamente documentate;
  • il documento sia intestato direttamente al mandante.

In tal senso la risoluzione AdE 180/E/2001, la quale ha precisato che “per spese sostenute in nome e per conto della controparte e regolarmente documentate devono considerarsi quelle risultanti da documenti intestati al committente del servizio al quale vengono successivamente rimessi, al fine del conseguente rimborso, da parte del prestatore del medesimo servizio. Soltanto in tale eventualità le somme che vengono restituite al prestatore del servizio possono considerarsi alla stregua di un rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, ai sensi del citato articolo 15 del D.P.R. n. 633 del 1972; in caso contrario le medesime somme rimborsate costituiscono un vero e proprio corrispettivo versato a fronte della prestazione di servizi resa”.

Nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale costituiscono tipiche spese sostenute in nome e per conto del cliente quelle sostenute dal professionista al fine di pagare imposte e tasse quali:

  • imposta di registro, ipotecarie, catastali;
  • imposta di bollo;
  • contributo unificato;
  • diritti e bolli dovuti alla Camera di Commercio per pratiche varie.

Peraltro, tali spese dovrebbero costituire anticipazioni escluse da Iva indipendentemente dall’esistenza di uno specifico documento o ricevuta a nome del cliente, giacché trattasi di spese che sono poste a carico del cliente in base ad una previsione di legge e quindi, essendo una mera partita di giro, non dovrebbero comunque concorre alla formazione della base imponibile Iva.

Ma più in generale, il requisito della documentazione idonea, cioè intestata al cliente in nome e per conto del quale sono state anticipate le spese, non pare indispensabile qualora sia possibile dimostrare che non si tratti di somme dovute a titolo di corrispettivo. E ciò accade per le spese aventi natura di anticipazione anche per previsione contrattuale, la cui prova può essere fornita in qualsiasi modo.

Mandato senza rappresentanza

Spesso accade che un soggetto, mandatario, operi, con mandato senza rappresentanza, a favore di altra società, mandante, riaddebitando poi a questa ultima i costi sostenuti.

Il sostenimento di spese a favore di altri, ed in particolare il riaddebito, ha un particolare trattamento sia ai fini delle imposte dirette che Iva. Prima di occuparci dell’aspetto contabile di tale evenienza esamineremo quello fiscale.

Ai fini delle imposte dirette la norma di comportamento n. 139/99 prevede che nel caso in cui il costo sia fiscalmente indeducibile tale effetto, sia ai fini delle imposte sul reddito che Irap, si verifichi direttamente ed esclusivamente nei confronti del mandante.

Ai fini Iva, invece, la prestazione di riaddebito è considerata dello stesso tipo di quella ricevuta dal mandatario, esempio tipico è quello dell’emissione di una fattura esente in quanto esente è la spesa originaria sostenuta dal mandatario. Vediamo cosa accade contabilmente.

Dobbiamo fare due differenti casi:

  • spesa sostenuta con Iva detraibile,
  • spesa sostenuta con Iva indetraibile.

Spesa sostenuta con Iva detraibile

Al momento in cui la mandataria riceve la fattura per l’operazione svolta a favore del mandante dovrà registrare la fattura senza contabilizzare alcun costo in quanto l’Agenzia delle Entrate con la RM 377/E del 02.12.2002 ha previsto che il mandatario deve includere tra i ricavi solo il margine di intermediazione senza che possa realizzarsi alcuna compensazione di partite.

La scrittura vedrà quindi contrapposto al debito verso il fornitore un credito verso la società mandante. Supponiamo che la mandataria sostenga spese in favore della mandante per euro 20.000 e che l’operazione sia soggetta ad iva al 10%:

Riaddebito spese sostenute per conto terzi iva

All’atto del pagamento il fornitore verrà chiuso:

Riaddebito spese sostenute per conto terzi iva

Successivamente la società mandataria emetterà fattura verso il mandante per i 20.000 oltre la propria “commissione”, supponiamo nel nostro esempio pari a 1.000, con Iva al 10% (utilizzando il principio di cui si è detto prima):

Riaddebito spese sostenute per conto terzi iva

A sua volta la società mandante dovrà rilevare sia il costo che il debito nei confronti del mandatario, che poi ovviamente andrà saldato.

Quindi all’atto del ricevimento della fattura del mandatario rileverà:

Riaddebito spese sostenute per conto terzi iva

Spesa sostenuta con Iva indetraibile

Nel caso in cui la spesa sostenuta dal mandatario sia invece gravata da Iva indetraibile la società mandataria rileverà dapprima il ricevimento della fattura (supponiamo per semplicità che le cifre siano le medesime dell’esempio precedente):

Riaddebito spese sostenute per conto terzi iva

All’atto dell’emissione della fattura con intermediazione avremo:

Riaddebito spese sostenute per conto terzi iva

Quando il mandante riceverà la fattura dalla mandataria dovrà rilevare l’iva come indetraibile:

Riaddebito spese sostenute per conto terzi iva

Mandato con rappresentanza

È anche possibile però che una società operi con mandato con rappresentanza, quindi per nome e conto dell’altra parte. In tal caso la mandataria riceverà fattura dal fornitore a nome del mandante effettuandone il pagamento:

Riaddebito spese sostenute per conto terzi iva

Quando la mandante riceverà la fattura, a se stessa intestata, dal fornitore e verrà a conoscenza dell’avvenuto saldo da parte del mandatario, rileverà il costo ed il debito verso il fornitore:

Riaddebito spese sostenute per conto terzi iva

Al momento della restituzione al mandatario del pagamento effettuato la mandante rileverà l’estinzione del relativo debito e il mandatario lì estinzione del debito:

Riaddebito spese sostenute per conto terzi iva

Anche in questo caso è possibile che la mandataria emetta fattura maggiorata con la propria intermediazione e in tal caso andrà emessa apposita fattura con Iva.

Come si fattura il rimborso spese?

Nella fattura dovrai poi specificare “spese anticipate ex. Art. 15 DPR 633/72” ed allegare la fattura della spedizione. Il rimborso delle spese dovrà sempre essere dello stesso importo della fattura a carico del cliente, in quanto si tratta di un'anticipazione.

Cosa significa riaddebito?

Il riaddebito si definisce come servizio del mandatario reso senza rappresentanza dal mandante, avente lo stessa tipologia di quello ricevuto, con la conseguenza che lo stesso avrà le stesse caratteristiche oggettive dell'operazione principale e quindi anche la stessa aliquota ai fini Iva.

Come fatturare le spese di trasferta?

Spese effettuate a nome e per conto del cliente Una volta rientrato dalla trasferta, puoi chiedere il rimborso all'interno della fattura per la prestazione effettuata, che dovrà contenere il valore delle spese anticipate affiancate alla dicitura “spese anticipate ex. Art. 15 DPR 633/72”.

Come inserire le spese in fattura?

Cosa indicare in una fattura rimborso spese anticipate Nel caso di spese sostenute in/per conto del cliente, il dipendente o collaboratore dovrebbe inserire in fattura la seguente dicitura: “spese fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3, del Dpr n. 633/1972”.