Fattura elettronica rifiutata dalla pubblica amministrazione 2022 agenzia entrate

Le e-fatture per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto, emesse nei confronti della Pa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto Iva, si considerano comunque emesse al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio, anche se successivamente rifiutate dalla Pa. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 17  del 30 ottobre 2020.

  A questo proposito, ricorda i punti del Dpr Iva e di altre disposizioni normative che sostengono il “principio”. In particolare, richiama l'articolo 21, comma 4, secondo cui “la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6”, commi 3 e 4. Aggiungendo che, tuttavia, il momento di emissione della fattura può anche essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, dopo la verifica e l’accettazione della prestazione), ma in ogni caso prima del pagamento del corrispettivo.

  Poi sposta l’attenzione sull’articolo 2, comma 4, del decreto n. 55/2013, il quale specifica che se la fattura nei confronti della Pa sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto Iva, questa si considera trasmessa per via elettronica (articolo 21, comma 1), e ricevuta dalla Pubblica amministrazione (articolo 1, comma 2, stesso decreto), solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, da parte del Sistema di interscambio.
Tanto riepilogato, conclude che ai fini dell'emissione non rileva, dunque, l'eventuale successivo rifiuto del documento da parte della Pa.

Gennaio 27, 2021

Quando la fattura elettronica si considera trasmessa secondo l’Agenzia delle Entrate?

Con la pubblicazione del principio di diritto n.17 del 30 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’emissione, l’eventuale rifiuto di una fattura elettronica da parte della PA non viene rilevato.

In sostanza, quindi, una volta che la fattura elettronica è stata trasmessa alla PA, anche se poi sarà rifiutata con emissione di una Notifica di rifiuto, la suddetta fattura dovrà essere considerata validamente emessa ai fini fiscali.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti ricordato che ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n. 55, «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».

Fattura elettronica rifiutata dalla pubblica amministrazione 2022 agenzia entrate

Quando le fatture elettroniche vengono rifiutate dalla PA?

A ciò si aggiunge la nuova lettera g-ter) dell’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall’articolo 15- bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), che al fine di evitare rigetti impropri e armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (DMEF nr.132 del 24 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.262 del 22 ottobre 2020) l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

Fattura elettronica rifiutata dalla pubblica amministrazione 2022 agenzia entrate

In sostanza, dunque, nell’attesa che la PA adegui il formato delle cause di rifiuto secondo le nuove modalità tecniche, ad ogni fattura dovrà corrispondere una nota di credito. Per chi affida l’iter di spedizione delle fatture ad EDOC, queste novità non comportano nessuna variazione di gestione. EDOC ha sempre distinto in modo chiaro gli esiti di comunicazione con lo SDI, suddividendo le fatture in emesse (consegnate/a disposizione sul cassetto fiscale), scartate e rifiutate dalla PA.

Con il principio di diritto n. 17 pubblicato il 30 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del momento di emissione delle fatture relative a prestazioni dipendenti da contratti di appalto effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si premette che tali operazioni, qualificandosi come prestazioni di servizi, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, all’atto dell’emissione della fattura (art. 6 commi 3 e 4 del DPR 633/72).
Quest’ultima, di regola, deve essere emessa, al più tardi, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21 comma 4 del DPR 633/72).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia è ammissibile che il momento di emissione della fattura sia stabilito dagli accordi tra le parti (prevedendo, ad esempio, l’emissione a seguito della verifica e dell’accettazione della prestazione), ma detto termine deve essere antecedente rispetto al pagamento del corrispettivo.

Si aggiunge, poi, che laddove la fattura sia emessa verso la P.A. in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle norme IVA, essa si intende trasmessa in via elettronica, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DPR 633/72, e ricevuta dall’amministrazione destinataria solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio (art. 2 comma 4 del DM 55/2013).
Pertanto, anche a fronte del successivo rifiuto della fattura da parte della P.A. (le cui condizioni e modalità sono state recentemente disciplinate con DM 132/2020), il documento si considera comunque emesso.

Cosa succede se la PA rifiuta una fattura elettronica?

Pertanto, la fattura che supera i controlli del Sistema di Interscambio, anche se rifiutata dall'Ente destinatario (per i motivi tassativamente previsti), si considera validamente emessa. Conseguentemente, l'emittente dovrà procedere con l'emissione di una nota di credito prima di riemettere nuovamente la fattura.

Cosa fare se fattura PA scartata?

La fattura viene considerata come “non emessa”, così come afferma l'Agenzia delle entrate. Cosa fare in caso di fattura elettronica scartata? Dovrai correggere la fattura e inviarla di nuovo al SdI entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto, mantenendo lo stesso numero e data del documento.

Quanto tempo ha la pubblica amministrazione per rifiutare una fattura?

Dal momento che la PA riceve la fattura da SdI (fattura consegnata), ha tempo 15 giorni per restituire una risposta (notifica di cessionario/committente) di accettazione o rifiuto.

Come vedere motivo scarto fattura elettronica?

La tua fattura è stata scartata e vuoi conoscerne il motivo? Ti basterà entrare nella sezione dei documenti. La tua fattura può essere stata scartata: Dallo SDI, che invierà una Notifica di Scarto contenente l'errore commesso; potrai consultare la notifica accedendo ai Dettagli della fattura dal pulsante AZIONI.