Il Legislatore, con Legge di Bilancio 2022, nell’ambito della riforma fiscale volta alla riduzione del cuneo fiscale, ha introdotto modifiche alla disciplina del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione, misure introdotte dal Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3. Riepiloghiamo le principali novità. Show In particolare, il trattamento integrativo sino al 31 dicembre 2021 era riconosciuto ai lavoratori con reddito lordo da lavoro dipendente e assimilato complessivo di importo compreso tra 8.175€ e 28.000€. Il beneficio, di importo massimo pari a 1.200€ annui, poteva essere riconosciuto a condizione che il contribuente fosse soggetto al pagamento di imposta (l’IRPEF netta doveva pertanto assumere un valore maggiore di zero). L’importo annuo veniva erogato mensilmente, per una somma pari a 100€, a cura del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta e veniva poi recuperato per compensazione dal medesimo sostituto in sede di versamento delle imposte dovute. La somma annuale doveva essere rapportata alla durata del rapporto di lavoro nel periodo di imposta preso a riferimento per il riconoscimento del trattamento integrativo. Il Decreto Legge n. 3/2020, per i redditi superiori a 28.000€ ma non a 40.000€, aveva introdotto una detrazione aggiunta rispetto alle normali detrazioni d’imposta riconosciute ai lavoratori dipendenti e a coloro che percepiscono un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Nel dettaglio l’importo della detrazione spettante, per i redditi percepiti sino all’anno 2021, veniva così calcolato. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, a partire dal 1° gennaio 2022 il limite massimo di reddito per il riconoscimento del trattamento integrativo è stato ridotto a 15.000€. Tuttavia, il Legislatore riconosce la misura anche a coloro che vantano un reddito annuo di importo compreso tra 15.001€ e 28.000€, a condizione che la somma delle detrazioni elencate di seguito sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Devono essere sommate le seguenti detrazioni:
Pertanto, nel caso in cui l’importo delle predette detrazioni sia superiore all’IRPEF lorda dovuta dal contribuente, il lavoratore sarà beneficiario del trattamento integrativo, nel limite dell’eccedenza delle detrazioni rispetto all’imposta lorda e comunque per un massimo di 1.200€. Il credito spettante al lavoratore è esente da contribuzione e imposte e non concorre alla formazione della retribuzione ai fini TFR. Infine, la Legge n. 234/2021 ha abrogato espressamente l’ulteriore detrazione per redditi compresi tra 28.001€ e 40.000€ a partire dal 1° gennaio 2022. Francesco Geria – LaborTre Studio Associato Come si calcola ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati?Il calcolo in vigore fino al 31 dicembre 2021 era questo: 15.000 x 23% è pari a 3.450 euro; 13.000 (28.000 – 15.000) x 27% è pari a 3.510 euro ; 22.000 (50.000 – 28.000) x 38% è pari a 8.360 euro.
Quando spetta ulteriore detrazione per lavoro dipendente?Viene poi riconosciuta un'ulteriore detrazione (diversa da quella introdotta per ridurre il cuneo fiscale dal 1° luglio 2020 ad opera del Decreto Legge numero 3/2020) pari a 65,00 euro per chi ha redditi da 25 mila a 35 mila euro.
Quando non spetta l'ulteriore detrazione?Il credito spettante al lavoratore è esente da contribuzione e imposte e non concorre alla formazione della retribuzione ai fini TFR. Infine, la Legge n. 234/2021 ha abrogato espressamente l'ulteriore detrazione per redditi compresi tra 28.001€ e 40.000€ a partire dal 1° gennaio 2022.
Quando spetta l'ulteriore detrazione 2022?ed una particolare “deroga in caso di incapienza” se il reddito è superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro. Dall'1.1.2022 il trattamento integrativo, pari a 1.200 euro annui, è riconosciuto, come “regola base” solo per redditi complessivi annui fino a 15.000, 00 euro e non più fino a 28.000,00 euro.
|