L’igiene dei luoghi di lavoro riguarda l’insieme delle pratiche che servono a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, riducendo il più possibile il rischio di malattie professionali e infortuni. Show
Le norme principali sono contenute nel D. Lgs 81 "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" che introduce, tra le sue misure più importanti, il “documento di valutazione del rischio”. Tale valutazione costituisce lo strumento fondamentale per individuare e pianificare le misure di prevenzione e per migliorare il controllo del rischio. Il documento di “valutazione del rischio”, indispensabile anche per l’informazione dei lavoratori, individua figure specifiche che devono garantire l'igiene e la sicurezza negli ambienti lavorativi. Tali figure sono rappresentate da: il datore di lavoro, il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente e autorizzato (medico del lavoro o igienista) e il rappresentante dei lavoratori. Ogni ambiente di lavoro presenta rischi specifici diversi. Ad esempio, in ospedale è di grande rilievo il rischio biologico, nei cantieri il rischio infortunistico, nei laboratori il rischio chimico, ecc. Nei luoghi di lavoro la vigilanza sull’attuazione delle norme di sicurezza è effettuata da un organo specifico, lo SPISAL (Servizio prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) che si trova all’interno del Dipartimento di Prevenzione delle Unità Sanitarie Locali. Questo organo si occupa della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni causati o correlati al lavoro e del miglioramento del benessere del lavoratore. Esso attua tutto ciò attraverso attività di assistenza, formazione e informazione dei lavoratori, attività amministrative e autorizzative (certificazioni di idoneità al lavoro, valutazioni di requisiti di idoneità, rilascio di patenti per l'impiego di sostanze…), attività di vigilanza direttamente nei luoghi di lavoro e, ancora, attività di tipo giudiziario e sanzionatorio. *tratto da Calendario della Salute 2014 Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro.
Note e Commenti: Vania Contrafatto, sicurezza e salute dei lavoratori alla luce del D.Lgs. 81/2008; Giurisprudenza collegata: Cass. Civ. 4721/1998; Cass. Pen. 5037/2001; Cass. pen. 11351/2005; Cass. Civ. 14010/2005; Cass.Pen. 29229/2005; Cass. Pen. 24290/2005; Cass. pen. 39/1959; Cass. Pen. 6277/2007; Corte Cost. 58/93; Corte Cost. 479/87; Cass. Pen. 20220/2006; Trib. Taranto 408/2007; Cass. Pen. 22165/2008; Cass. Pen. 39513/2008; Cass. Civ. 11071/2008; Cass. Pen. 13533/2009; Cass. Pen. 29543/2009; Tribunale Sant'Angelo dei Lombardi, 28 maggio 2009;Cass. Pen. 21180/2009; Cass. Pen. 8641/2010; Cass. Civ. 17649/2010; Cass. Pen. 2464/2010; Corte di Appello di Venezia, 229/2011; Cass. Civ. 9251/2011; Cass. Pen. 42414/2011; Cass. Civ. 2251/2012; Cass. Pen. 8937/2012; Cass. Pen. 24997/2012; Corte di Appello di Trento, 06 luglio 2012, n. 89; Cass. Civ. 17092/2012; Cass. Civ. 17172/2012; Cass. Civ. 17334/2012; Cass. Civ. 18626/2013; Cass. Pen. 20128/2013; Cass. Pen. 35295/2013; Cass. Pen. 36398/2013; Tribunale di Reggio Emilia, 1279/2013; Cass. Pen. 35309/2013; Cass. Pen. 18459/2014; Cass. Civ. 11831/2014; Cass. Civ. 13745/2014; Cass. Pen. 29276/2014; Cass. Pen. 29276/2014; Cass. Pen. 22369/2015; Trib. Milano 2161/2015; Cass. Pen. 44131/2015; Cass. Civ. 22710/2015; Cass. Pen. 50204/2015; Cass. Civ. 9948/2016; Cass. Civ. 18503/2016; Cass. Pen. 23171/2016; Cass. Pen. 5273/2017; Cass. Pen. 20370/2017; Cass. Pen. 6499/2018; Trib. Venezia 102/2018; Cass. Pen. 16715/2018; Cass. Pen. 40922/2018; Cass. Civ. 29849/2018; Cass. Civ. 4238/2019; Cass. Pen. 19856/2020; Cass. Civ. 14018/2020; Cass. Pen. 10209/2021; Cass. Civ. 12631/2021; Cass. Pen. 37847/2021; Cass. Civ. 7058/2022; Cass. Civ. 7385/2022; Cass. Civ. 7390/2022; Cass. Civ. 7471/2022; Cass. Pen. 16819/2022; Cass. Civ. 20823/2022; Preambolo
Articolo 1 Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate. Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 7318/2013; Articolo 2 Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonchè all'esercizio delle miniere, delle cave e delle
torbiere. Articolo 3 Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza
retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano,
dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: Articolo 5 I lavoratori devono: Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 11071/2008; Cass. Civ. 7318/2013; Cass. Civ. 28564/2013; Articolo 6 I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33, devono essere i seguenti: Articolo 7 A meno che non
sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i quali non rispondono alle seguenti condizioni: Giurisprudenza collegata: Cass. pen. 36981/2005 ; Cass. Pen. 34912/2007;Cass. Pen. 46357/2008; Cass. Pen. 29543/2009; Corte di Appello di Trieste, 21 maggio 2010; T.A.R. 482/2011; Cass. Pen. 9122/2012; Cass. Pen. 4549/2013; Cass. Civ. 22827/2014; Cass. Pen. 16084/2015; Cass. Civ. 35028/2021; Articolo 8 É vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 479/87; Corte di Appello di Trieste, 21 maggio 2010; Cass. Pen. 9122/2012; Cass. Pen. 16084/2015; Articolo 9 L'aria dei locali chiusi di lavoro deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata. Giurisprudenza collegata: Corte Cost 399/96; Cass. Civ. 4721/1998; Cass. Civ. 14010/2005; Corte di Appello di Trieste, 21 maggio 2010;Tribunale di Roma, 20 maggio 2010; Cass. Pen. 42083/2011; Cass. Civ. 9238/2011; Cass. Pen. 9122/2012; Cass. Civ. 8655/2012; Cass. Civ. 17092/2012; Cass. Civ. 17172/2012; Cass. Civ. 17334/2012; Cass. Civ. 18626/2013; Cass. Civ. 22710/2015; Cass. Civ. 18503/2016; Trib. Firenze 290/2019; Articolo 10 A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione e salvo che non si tratti di locali
sotterranei, i locali di lavoro devono essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta. per ambienti destinati a deposito di materiali . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 lux Per i lavori di media finezza, fini e finissimi, i suddetti valori possono essere conseguiti mediante sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro; in tal caso si deve provvedere a che il livello medio di illuminazione generale dell'ambiente non sia inferiore ad un quinto di quello esistente nei posti di lavoro. Giurisprudenza collegata: Cass. pen. 18391/2003; Cass. Pen. 37559/2013; Cass. Pen. 22369/2015; Art. 11. Temperature dei locali 1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti. 3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. 5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. Articolo 12 Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario. Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen 4930/2010; Articolo 13 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche. Art. 14. Locali di riposo 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. 2. La disposizione di cui al primo comma non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa. 3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori. 4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere e ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro. 7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. Art. 15. Pulizia dei locali 1. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori. Giurisprudenza Collegata: Corte Cost 399/96; Cass. Civ. 4721/1998; Cass. Civ. 14010/2005; T.A.R. Toscana 494/2009; Cass. pen. 21180/2009; Cass. Civ. 9290/2011;Cass. Civ. 9238/2011; Cass. Civ. 17092/2012; Cass. Civ. 17172/2012; Cass. Civ. 17334/2012; Cass. Civ. 18626/2013; Cass. Pen. 16084/2015; Cass. Civ. 22710/2015; Trib. Milano 4988/2015; Cass. Civ. 18503/2016; Cass. Civ. 21595/2017; Cass. Pen. 46392/2018; Trib. Firenze 290/2019; Articolo 16 dipendenti dai locali di lavoro. Articolo 17 Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le
molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato. Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 9290/2011; Articolo 18 Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che
abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 4721/1998; Cass. Civ. 14010/2005; Cass. Civ. 9238/2011; Cass. Civ. 2251/2012; Cass. Civ. 17092/2012; Cass. Civ. 17172/2012; Cass. Civ. 17334/2012; Cass. Civ. 18626/2013; Cass. Civ. 22710/2015; Trib. Firenze 290/2019; Articolo 19 Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. Articolo 20 Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi. Nei lavori in cui si svolgono
gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. Articolo 21 Nei lavori che
danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Giurisprudenza collegata: Cass. Civ. 4721/1998; Cass. Pen. 5037/2001; Cass. Civ. 8204/2003; Cass. Civ. 14010/2005; Cass. pen. 36981/2005; Cass. Civ. 7362/2005; Cass. Civ. 10441/2007; Cass. Pen. 25528/2007; Cass. Pen. 5117/2007; Cass. Pen. 39513/2008; Cass. Pen. 37089/2008; Cass. Civ. 2491/2008; Cass. Pen. 23976/2009; Cass. Pen. 41782/2009; Cass. Pen. 35801/2010; Cass. Pen. 38991/2010; Tribunale di Ivrea 29 luglio 2010; Cass. Civ. 20142/2010; Corte di Appello di Trieste, 13 settembre 2010;Cass. Pen. 2305/2011; Cass. Civ. 9290/2011; Cass. Civ. 9238/2011;Cass. Civ. 10935/2011; Cass. Pen. 24410/2011; Cass. Pen. 28796/2011;Cass. Pen. 28796/2011; Cass. Pen. 34760/2011; Cass. Pen. 38879/2011; Cass. Civ. 26879/2011; Cass. Civ. 2251/2012; Cass. Pen. 11197/2012; Cass. Civ. 5086/2012; Cass. Civ. 8655/2012; Cass. Pen. 20227/2012; Cass. Pen. 33311/2012; Cass. Civ. 13956/2012; Cass. Civ. 14199/2012; Cass. Civ. 17092/2012; Cass. Civ. 17172/2012; Cass. Civ. 17334/2012; Cass. Civ. 18921/2012; Cass. Pen. 49815/2012; Cass. Civ. 1478/2013; Cass. Civ. 2943/2013; Cass. Civ. 18626/2013; Cass. Pen. 35309/2013; Cass. Civ. 1477/2014; Cass. Civ. 11831/2014; Cass. Civ. 14614/2014; Cass. Civ. 14615/2014; Cass. Civ.15082/2014; Cass. Civ. 16149/2014; Cass. Pen. 35341/2015; Cass. Pen. 38100/2014; Cass. Civ. 22710/2015; Trib. Milano 4988/2015; Cass. Civ. 5893/2016; Cass. Civ. 18503/2016; Cass. Civ. 47/2017; Cass. Civ. 291/2017; Cass. Pen. 5273/2017; Cass. Civ., 13819/2017; Cass. Civ. 20406/2017; Cass. Civ. 21595/2017; Cass. Pen. 55005/2017; Cass. Pen. 4560/2018; Cass. Pen. 16715/2018; Cass. Pen. 18384/2018; Cass. Civ. 10578/2018; Cass. Pen. 46392/2018; Cass. Pen. 48541/2018; Cass. Civ. 29401/2018; Trib Milano 13532/2018; Trib. Firenze 290/2019; Cass. Pen. 13582/2019; Articolo 22 Il datore di lavoro deve provvedere affinchè i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni
calorifiche siano protetti mediante l'adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione. Articolo 23 Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive. Articolo
24 Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità. Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 475/1988; Corte Cost. 312/1996; Cass. Pen. 3839/2013; Articolo
25 É vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti od in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente ricavata mediante ventilazione o con altri mezzi. Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 4721/1998; Cass. Civ. 14010/2005; Cass. Civ. 9238/2011; Cass. Pen. 28353/2012; Tribunale di Ferrara, Sez. Pen., 657/2012; Cass. Civ. 17092/2012; Cass. Civ. 17172/2012; Cass. Civ. 17334/2012; Corte di Appello di Napoli, 9 gennaio 2013; Cass. Civ. 18626/2013; Cass. Civ. 22710/2015; Trib. Firenze 290/2019; Articolo 26 I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare veicolo di contagio, devono essere individuali e contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero. Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 49815/2012; Articolo 27 Nelle
aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 7318/2013; Articolo 28 Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali che non si trovano nelle condizioni indicate nei successivi articoli 29 e 30, nonchè le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti. Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 11262/2010; Cass. Civ. 9870/2014; Articolo 29 Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: Articolo 30 Sono obbligate a
tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento. Articolo 31 Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che l'azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati nei reparti più lontani o di
più difficile accesso. Articolo 32 Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il
numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all'azienda. Articolo 33 Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o
infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente: Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 5037/2001; Cass. pen. 26439/2007; Cass. Pen. 26539/2008; Cass. Pen. 38991/2010; Cass. Pen. 1372/2012; Cass. Pen. 8937/2012; CdS 6340/2012; Articolo 34 I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da quelle indicate nella tabella, quando esse siano eseguite nello stesso ambiente di lavoro ed
espongano, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, a rischi della medesima natura, devono essere sottoposti alle visite mediche previste dall'articolo precedente. Articolo 35 Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli più lunghi di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori al doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti adottati nella
azienda siano tali da diminuire notevolmente i pericoli igienici della lavorazione. Articolo 36 Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 11262/2010; Articolo 37 La distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma. Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 26257/2009; Cass. Pen. 11262/2010;Tribunale di Genova, 07 giugno 2010; Cass. Pen. 1996/2015; Articolo 38 Nelle aziende industriali occupanti più di 20 operai, quando questi siano esposti a materie particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o
nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena terminato l'orario di lavoro e fisserà le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno, tenuto conto dell'importanza e
della natura dell'azienda. Articolo 39 Nelle aziende industriali e commerciali, e nelle loro immediate adiacenze, deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori. Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 479/87; Cass. Pen. 46207/2008;Cass. Pen. 13533/2009; Cass. Pen. 11262/2010; Cass. Pen. 46819/2011; Cass. Pen. 17412/2012; Cass. Pen. 17836/2012; Cass. Pen. 1710/2015; Cass. Pen. 1996/2015; Cass. Pen. 12241/2015; Articolo 40 Le aziende che occupano più di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 38, e quelle dove gli abiti dei lavoratori possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso spogliatoio, distinti per i due sessi e convenientemente arredati.
Articolo 41 Salvo quanto è disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la
refezione, e quelle che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli. Articolo 42 Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro
vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. Articolo 43 Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda. Articolo 44 I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi
devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro. Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 12482/2009; Articolo 45 Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici. Articolo 46 Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati dall'art. 45, il datore di
lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti. Art. 47. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali 1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in istato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro. 2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente. Giurisprudenza Collegata: Cass. pen. 21180/2009; CAPO V - NUOVI IMPIANTI Articolo
48 Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente. Giurisprudenza collegata: Cass. pen. 34415/2005; Cass. Pen. 9406/2008; Corte di Appello di Napoli, 9 gennaio 2013; Articolo 49 Le disposizioni contenute nel presente titolo si
applicano alle aziende in cui si compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio dell'agricoltura, della boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale e commerciale che hanno per scopo la preparazione, la conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia ed al governo del bestiame. Articolo 50 Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è
vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico: Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 1996/2015; Articolo 51 Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono
rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art. 46 del presente decreto. Articolo 52 Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie. Articolo 53 Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrina. Articolo 54 Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori. Articolo 55 É vietato eseguire in
locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al primo comma dall'art. 19. Articolo 56 Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di
cui all'art. 27; quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso di cui all'articolo predetto. Articolo 57 Nelle attività concernenti il diserbamento, la distribuzione dei parassiti
delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonchè in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute nell'art. 18. Articolo 58 I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: Giurisprudenza collegata: Cass. pen. 29882/2006 ; Cass. pen. 7883/2006; Cass. pen. 18391/2003; Cass. Pen. 41187/2008;Cass. Pen. 46357/2008;Cass. Pen. 46207/2008; Cass. Pen. 39513/2008; Cass. Civ. 11071/2008; Cass. Pen. 13533/2009; Cass. Pen. 26257/2009; Cass. Pen. 29543/2009; Tribunale Sant'Angelo dei Lombardi, 28 maggio 2009; Tribunale di Genova, 07 giugno 2010; Cass. Pen. 34760/2011; Cass. Pen. 41073/2011; Cass. Pen. 46819/2011; Cass. Pen. 2845/2012; Cass. Pen. 1372/2012; Cass. Pen. 17412/2012; Cass. Pen. 17836/2012; Cass. Pen. 25356/2012; Tribunale di Bologna, Sez. Pen. 13 aprile 2012; Cass. Pen. 189/2013; Cass. Civ. 7318/2013; Cass. Pen. 16084/2015; Articolo 59 I preposti sono puniti: Giurisprudenza collegata: Cass. pen. 7883/2006 Articolo 60 I lavoratori sono puniti: Giurisprudenza collegata: Cass. pen. 7883/2006 Articolo 61 Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393 del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per gli edifici, locali, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle attività industriali, commerciali ed agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure sostitutive per la tutela igienico-sanitaria dei lavoratori. Articolo 62 Gli Ispettori del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di concedere alle singole aziende, che ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o loro parti preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'applicazione di dette norme, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure igienico-sanitarie. Articolo 63 La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 5037/2001; Articolo 64 Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti
nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. Articolo 65 Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per l'applicazione del presente decreto sono compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito foglio in doppio, firmato dall'ispettore e dal datore di lavoro, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle
copie. Articolo 66 Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene del lavoro sono esecutive. Articolo 67 I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni e le altre informazioni necessarie
per il giudizio sulla contravvenzione. Articolo 68 Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica. Articolo 69 Le disposizioni in materia di igiene del lavoro contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del presente decreto, o riguardanti settori o materie da questo non espressamente disciplinati. Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 47/2017; Articolo 70 Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956. Allegato Unico
Dove sono contenute le norme relative all'igiene e sicurezza del lavoro?Le norme principali sono contenute nel D. Lgs 81 "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" che introduce, tra le sue misure più importanti, il “documento di valutazione del rischio”.
Qual è la finalità della normativa riguardante l'igiene e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro?Mantenere l'igiene sul luogo di lavoro è un obbligo, in quanto il datore di lavoro deve garantire l'incolumità, l'integrità e il benessere dei dipendenti. Al di là della normativa, avere un ambiente di lavoro sano e pulito è essenziale per la tua azienda per due ragioni fondamentali.
Quali sono gli elementi igienico sanitari da tenere in considerazione nella scelta dei luoghi di lavoro?pavimenti, muri, soffitti – Le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
Quale era la principale innovazione apportata dal D Lgs 81 08 in materia di sicurezza sul lavoro?81 del 9 aprile 2008, sono state apportate novità su vari argomenti. Le principali riguardano le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e l'abilitazione degli operatori (artt. 71 e 73 del T.U.), la sorveglianza sanitaria (art. 41 del T.U.)
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