Per tutti gli atti od eventi per i quali il Codice Civile o le leggi speciali dispongano la denuncia, la comunicazione (dal 01/04/2010 mediante lo strumento di trasmissione della Comunicazione Unica) o il deposito al Registro delle Imprese o al R.E.A., il ritardo o l'omissione dell'adempimento nel termine prescritto da parte delle persone su cui grava l'obbligo dà luogo a sanzione amministrativa pecuniaria come da tabella riassuntiva degli importi in misura ridotta irrogati in sede di verbale di accertamento d'infrazione amministrativa. Show Inoltre deve essere aggiunto all’importo di ogni singolo verbale la somma ammontante ad € 49,00 a titolo di rimborso spese di procedimento e notifica (Deliberazione di Giunta n. 72 del 27/05/2017) Chiunque omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi al Registro delle Imprese o al R.E.A. essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni (amministratore, sindaco, liquidatore, rappresentante degli obbligazionisti,
procuratore, ecc.) rivestite in una società o in un consorzio, nonché in tutti i casi in cui la legge impone obblighi di iscrizione o denuncia a soggetti che non rivestono funzioni in società o consorzi (imprenditori individuali, notai, legali rappresentanti di enti pubblici iscritti al Registro delle Imprese, ecc.). CostiDal momento della legale conoscenza del verbale (ossia dal ricevimento della notifica o dalla scadenza dei 10 giorni di compiuta giacenza postale), l'obbligato ha 60 giorni per effettuare il pagamento attraverso modello F23 (il cui fac-simile è allegato al verbale) presso
gli istituti di credito, gli uffici postali o il concessionario di riscossione tributi. Ciò significa che qualora vi siano più persone tenute per legge all’ adempimento omesso o ritardato gli importi sopra indicati non si suddividono fra gli obbligati, ma si moltiplicano per il loro numero, rispondendo ciascuno per l’importo previsto." Rimborsi: qualora vengano effettuati pagamenti di somme non dovute introitate dalla Camera di Commercio è possibile chiederne il rimborso compilando l'apposito moduloed allegando il modello F23 indebitamente pagato. Entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all’estero) dall’accertamento del ritardo/omissione l'ufficio provvede a notificare il relativo verbale alle persone tenute all'adempimento (è esclusa la notifica presso terzi se non nei casi previsti dalla legge). Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: è possibile entro il termine di 30 giorni dalla legale conoscenza del verbale, presentare all'Ufficio Sanzioni della CCIAA di Reggio Emilia scritti difensivi in carta libera, nonché chiedere di essere sentiti in merito alla contestazione. Ultimo aggiornamento CHI SIAMOLa posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa. La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X INFORMAZIONIRicevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale Hai trovato sul parabrezza della tua auto un verbale di accertamento e contestazione perché hai parcheggiato l’automobile in divieto di sosta? Oppure ti è stato notificato un verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada per eccesso di velocità? Che fare? Pagare o fare ricorso? Le due possibilità sono alternative, poiché se si decide di pagare (o richiedere il pagamento rateale) non si potrà successivamente fare ricorso. Tuttavia, ai fini del decidere, devi sapere che esistono le seguenti agevolazioni, a seconda che il pagamento avvenga: entro i primi 5 giorni dalla contestazione/notifica, il trasgressore ha diritto ad uno sconto pari al 30% in meno della multa, oltre all’importo intero, nel verbale e nel bollettino (il giorno della contestazione non si conteggia ed il termine scade alla mezzanotte del quinto giorno, se festivo la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo); entro i successivi 55 giorni, ovvero prima del termine ultimo di 60 giorni, si ha diritto ad una sanzione in misura ridotta; dal 61° giorno in poi, la multa deve essere pagata in misura ordinaria, con importo pari alla metà del massimo della sanzione, che equivale al quadruplo della sanzione minima con l’aggiunta della maggiorazione semestrale degli interessi (interessi di mora 10% ogni 6 mesi). Non preoccuparti, fortunatamente i tre importi vengono indicati con precisione nel verbale e non ti viene richiesto alcun calcolo matematico! Importante è anche sapere che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore ad € 200,00, che versino in condizioni economiche disagiate (reddito massimo pari ad € 10.628,16 in caso di nucleo familiare composto da una persona, € 11.661,07 da due persone, € 12.693,98 da tre persone, € 13.726,89 da quattro persone), possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili (di importo minimo pari ad € 100,00). La richiesta di rateizzazione della multa deve essere presentata, entro 30 giorni dalla data di notifica, al Prefetto (se la violazione è stata accertata da Polizia Stradale, Carabinieri…) o al Sindaco (se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale). La decisione sull’istanza è adottata nei 90 giorni dalla presentazione e può essere di accoglimento ovvero di rigetto. In caso di mancata adozione di una decisione espressa nel termine indicato, la richiesta si intende respinta. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, viene disposta la rateizzazione in:
Si precisa, inoltre, che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso annuo del 6% . Tuttavia in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e, pertanto, si procederà all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di sanzione e spese. Se all’opposto vuoi valutare la possibilità di presentare ricorso “vincente”, devi prima di tutto verificare la correttezza del verbale: è infatti possibile impugnare una contravvenzione per vizi di forma o vizi sostanziali. I vizi di forma riguardano la mancanza di un requisito formale essenziale o un’imperfezione della notifica che rendono annullabile il verbale. L’esempio classico di contestazione della multa per vizio di forma riguarda la notifica in ritardo del verbale (oltre 90 giorni dall’accertamento, 360 se la notifica è all’estero); oppure l’assenza sul verbale di alcuni dati necessari come le generalità del conducente, l’indicazione dell’agente che ha elevato la multa, il riferimento alla norma violata; oppure errori nell’indicazione della data o dell’orario o del luogo in cui è avvenuta l’infrazione o l’inesatta indicazione della targa o del modello dell’auto; oppure la mancanza della sommaria esposizione dei fatti o dell’indicazione della norma violata. I vizi sostanziali, invece, concernono il contenuto della multa e sono riconducibili alla mancata o non corretta applicazione, da parte degli agenti o dell’amministrazione, delle regole o procedure previste dal Codice della Strada, oppure dall’utilizzo di strumenti non a norma. Anche gli esempi di vizi sostanziali sono molteplici: ad esempio è possibile impugnare le multe per eccesso di velocità rilevata con autovelox se l’apparecchio è solo approvato ma non omologato o se è posizionato sul senso opposto; così come i tutor non sono a norma perché privi di taratura periodica; oppure l’uso del cellulare alla guida per una telefonata d’emergenza; come pure si può fare ricorso anche nel caso di segnaletica stradale assente, posta su un solo lato o non leggibile. Se hai ricevuto una multa per una violazione palesemente illegittima o infondata (come l’errore di persona, la notifica al vecchio proprietario a seguito di regolare passaggio di proprietà, il doppio verbale per la medesima infrazione, la rilevazione errata della targa del veicolo) puoi provare a richiedere l’annullamento del verbale direttamente all’ente che l’ha emanato, presentando richiesta tramite autotutela. In caso di diniego è possibile presentare, nei termini di legge, alternativamente ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto competenti per il luogo della commessa violazione.
E cosa succede se non paghi la multa e non fai ricorso? Trascorsi i 60 giorni di tempo concessi per il pagamento delle multe, il servizio postale Atti Giudiziari invierà una lettera d’avviso al trasgressore insolvente per esortarlo al pagamento della sanzione amministrativa, per il quale verranno concessi ulteriori 30 giorni a decorrere dalla ricezione di detto avviso bonario. Qualora, scaduti i termini di proroga, non dovesse comunque verificarsi il saldo del pagamento sollecitato e dovessero continuare ad esistere multe non pagate, queste entreranno a far parte di una cartella esattoriale iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e saranno soggette ad una serie di maggiorazioni che potranno far lievitare l’importo da corrispondere fino al doppio della cifra che si sarebbe dovuta versare inizialmente, con successivi incrementi del 10% per ogni semestre di ritardo. È bene far cenno infine al fatto che il diritto della Pubblica Amministrazione di esigere e riscuotere il pagamento delle somme dovute a sanzioni nascenti da violazioni del codice stradale si prescrive nel termine di 5 anni che decorrono dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa: termine che si interrompe per ripartire da capo ogniqualvolta al trasgressore venga notificata la relativa richiesta di pagamento. Se è pur vero che per presentare ricorso (sia al Prefetto che al Giudice di Pace) non occorre il patrocinio di un avvocato, si consiglia ad ogni buon conto di chiedere il parere ad un professionista che potrebbe risolvere gli eventuali dubbi che qui non hanno trovato risposta. Avv. SARA STRAGLIATI Consulta legale Federconsumatori-Piacenza Foto di tookapic da Pixabay “Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018”4.310 Visite Cosa sono i verbali di accertamento?Il verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo accertatore contesta formalmente all'obbligato, mediante notifica, la violazione di un illecito amministrativo.
Come contestare un verbale di accertamento?Il modo più semplice per contestare una multa è un ricorso al Giudice di Pace, iniziando il procedimento entro 30 giorni dalla notifica o dall'accertamento. La richiesta può essere presentata di persona, altrimenti è possibile incaricare un avvocato attraverso un'apposita delega, tenendo conto però delle spese legali.
Quando il verbale di accertamento è nullo?Se il verbale viene consegnato dagli agenti accertatori, alle poste, 70 giorni dopo il rilevamento dell'infrazione, anche se il trasgressore lo riceve dopo i 90 giorni, è valido ed efficace. Viceversa, se viene consegnato dopo i 90 giorni, il verbale è nullo.
Cosa si intende per obbligo di contestazione di una violazione amministrativa?Quando l'articolo 14 stabilisce che la violazione deve essere contestata immediatamente significa che il pubblico ufficiale deve bloccare il trasgressore e fargli presente di aver commesso un illecito amministrativo; nello stesso tempo gli deve consegnare il verbale di accertamento dell'infrazione con l'indicazione ...
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