Incidente stradale con prognosi inferiore a 40 giorni

Guida al reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime: pene previste, circostanze aggravanti, sanzioni accessorie e la novità 2022 della procedibilità a querela per la versione base del reato

Istituito nel 2016 insieme all’omicidio stradale, il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis del Codice penale) punisce chi procura con colpa un danno fisico di una certa entità a una o più persone violando le norme che regolano la circolazione stradale. È stato introdotto per inasprire le pene già previste dal reato di lesioni personali colpose (art. 590 Cp), che peraltro si riferiva a tutti gli ambiti e non solo a quello stradale.

Aggiornamento del 13 ottobre 2022 dopo l’approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge n. 134 del 27 settembre 2021. Che, tra le altre cose, ha cancellato la procedibilità d’ufficio per il reato base di lesioni personali stradali gravi e gravissime.

L’art. 590-bis del Codice penale dispone che “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi; e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.

La differenza tra lesioni gravi e lesioni gravissime è descritta dall’art. 583 Cp.

– C’è lesione grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; nonché se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

– C’è invece lesione gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile (ossia un processo patologico destinato a durare tutta la vita); oppure la perdita di un senso o di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile; o ancora la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare (inclusa per la donna la capacità di concepire e portare a termine una gravidanza); ovvero una permanente e grave difficoltà dell’uso della parola.

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Alle pene indicate in precedenza per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime si applicano le seguenti circostanze aggravanti:

– chi si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e procura con colpa una lesione personale ad altri soggetti, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi. E da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Stesse aggravanti per i conducenti che esercitano il trasporto professionale di cose o persone e procurano con colpa una lesione personale stradale in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l;

– i conducenti non professionali che si pongono alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l e procurano per colpa una lesione personale ad altri soggetti, sono puniti con la reclusione da diciotto mesi a tre anni per le lesioni gravi. E da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

La reclusione da diciotto mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime si applica anche:

– al conducente di un veicolo a motore che cagioni con colpa lesioni personali gravi o gravissime procedendo in un centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h; oppure su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;

– al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un incrocio con il semaforo rosso o circolando contromano, cagioni con colpa lesioni personali gravi o gravissime;

– e al conducente di un veicolo a motore che cagioni con colpa lesioni personali gravi o gravissime a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Ulteriori aggravanti:

– la pena è sempre aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata. Ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria;

– qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

– qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. Ma la pena non può superare gli anni sette.

Incidente stradale con prognosi inferiore a 40 giorni

REATO DI FUGA DEL CONDUCENTE IN CASO DI LESIONI PERSONALI STRADALI

Strettamente connesso al reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime è il reato di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali (art. 590-ter Cp). La norma stabilisce che se un conducente si dà alla fuga dopo aver provocato con colpa un incidente che ha causato lesioni ad altri soggetti, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. E comunque non può essere inferiore a tre anni.

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME: SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE

L’articolo 222 del Codice della Strada precisa che se da una violazione delle norme stradali derivino danni alle persone, il giudice deve applicare con la sentenza di condanna sia le sanzioni pecuniarie previste che le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. In particolare:

– quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena, consegue la revoca della patente. Si procede con la revoca anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Importante: nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni. Tale periodo è aumentato fino a 10 anni, qualora si sia già stati condannati per i reati di guida in stato di ebbrezza media o grave o per la guida in stato di alterazione per l’assunzione di droghe; o a 12 anni nel caso di omissione di soccorso per le lesioni procurate con l’incidente stradale.

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME: PROCEDIBILITÀ A QUERELA O D’UFFICIO

Ricordiamo che dal 1° novembre 2022 le lesioni stradali personali gravi o gravissime sono procedibili d’ufficio (ossia non occorre la querela della parte offesa) solamente in presenza di aggravanti. A seguito infatti dell’approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge n. 134 del 27 settembre 2021 (cosiddetta Riforma Cartabia) che, tra le altre cose, ha ampliato il ventaglio dei reati procedibili a querela di parte, anziché d’ufficio, anche la versione base (cioè senza aggravanti) del reato di lesioni stradali personali gravi o gravissime diventa punibile solo se c’è querela della persona offesa, se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste. La querela da parte di chi ha subito le lesioni dev’essere proposta entro tre mesi dall’incidente.

Il nuovo regime di procedibilità si applica dall’1/11/2022. Mentre per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto di attuazione della legge 134/2021, se la querela non risulta proposta nonostante la persona offesa fosse a conoscenza del fatto, il termine di tre mesi per presentarla decorre dal giorno di entrata in vigore del decreto. Invece nei procedimenti penali già pendenti è compito del PM, nel corso delle indagini, e del giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela. In questo caso il termine di tre mesi per la presentazione decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

In tutti i casi se la querela non viene presentata entro i termini, il reato si estingue. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a leggere il testo sia della legge 134/2021 che del decreto legislativo di attuazione della legge stessa.

Quando scatta il penale per incidente stradale?

omicidio stradale. penale. Ma il reato scatta solo se c'è, nel caso di lesioni, la querela della vittima. Se quest'ultima, dunque, non intende agire penalmente, il responsabile sarà solo tenuto al risarcimento per il tramite della propria assicurazione.

Quanto paga l'assicurazione per 30 giorni di prognosi?

30 giorni di inabilità parziale al 50% per ingessatura: € 49,00 (50% di 98) x 30gg + 10 giorni di inabilità al 25% per le residue difficoltà di deambulazione: € 24,50 (25% di 98) x 10 gg.

Da quando si contano i giorni di prognosi?

se l'arco di tempo è espresso in giornate dal contratto, o anno solare, come 365 giorni, si devono contare le giornate a ritroso dall'ultima malattia.

Quando la prognosi supera i 40 giorni?

Se da un incidente stradale, quindi, deriva una lesione grave, cioè una malattia con prognosi superiore a 40 giorni, il responsabile del sinistro dovrà rispondere penalmente della sua condotta, anche se non ha provocato apposta l'incidente ma è stato frutto di una sua disattenzione.