Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a: Show
Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:
Tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro. Se sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato. Spese mediche generiche e farmaciSPESE MEDICHE GENERICHE Le spese mediche generiche sono quelle sostenute per le prestazioni rese da un medico generico o da un medico specializzato in una branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione. Rientrano tra le spese mediche generiche, inoltre, quelle per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, eccetera. ACQUISTO DI FARMACI Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:
Questi prodotti devono essere acquistati presso le farmacie, a eccezione dei farmaci “da banco” e quelli “da automedicazione” che sono ormai commercializzati anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali. È possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano on line da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza. L’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it). Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di “parafarmaci” (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica. Come documentare l’acquisto dei medicinali Per essere detraibile o deducibile, la spesa dell’acquisto dei medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente. Riguardo alla natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”. Queste diciture possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (per esempio, “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”) e abbreviazioni come “med” e “f.co”. Anche la parola “ticket” è idonea a indicare sia la natura sia la qualità del farmaco. Per i ticket, inoltre, non si è più tenuti a conservare la fotocopia della ricetta medica. Per quanto riguarda la qualità del prodotto, tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy, nello scontrino non va più riportata in maniera specifica la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC). Per i medicinali omeopatici che non hanno il codice AIC, la qualità è indicata da un codice identificativo attribuito da organismi privati e valido sull’intero territorio nazionale. Anche per i medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per questi prodotti, la farmacia, se ha difficoltà a emettere scontrini fiscali parlanti, deve certificare la spesa con la fattura. Medicinali acquistati all’estero Per le spese sostenute all’estero è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia. In particolare, se il farmacista estero ha rilasciato un documento di spesa da cui non risultano le indicazioni richieste, si potrà:
ACQUISTO ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Dm 8 giugno 2001. Prestazioni mediche e spese specialistichePRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE Per prestazioni specialistiche si intendono quelle rese da un medico specializzato in una particolare branca della medicina. Non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Perché la spesa possa considerarsi detraibile, la natura sanitaria della prestazione deve risultare dalla descrizione indicata nella fattura. Se questa non risulta, occorre chiedere l’integrazione della fattura al medico che l’ha emessa. Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da:
Non sono detraibili le spese per prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. SPESE SPECIALISTICHE Rientrano tra le spese specialistiche detraibili le terapie e gli esami di seguito elencati a titolo esemplificativo:
Queste spese sono detraibili se gli esami e le terapie sono state eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. Appartengono alla categoria delle spese specialistiche anche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico legale e le eventuali spese mediche a essa finalizzate (per esempio, le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, eccetera). ASSISTENZA SPECIFICA Sono detraibili anche i compensi erogati a:
Per semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, le spese sostenute per queste prestazioni sono detraibili anche in assenza di una specifica prescrizione medica. Per esercitare il diritto alla detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha effettuato la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Le prestazioni rese dal massofisioterapista sono detraibili solo se eseguite da soggetti che:
Anche per le prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999, in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e, pertanto, il terapista rientra tra le professioni sanitarie (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018). La detrazione spetta se, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data. SPESE DETRAIBILI SOLO CON PRESCRIZIONE MEDICA Alcune spese possono essere detratte solo se vi è una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Tra queste, per esempio:
SPESE DETRAIBILI SOLO IN PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI Per alcune prestazioni si può richiedere la detrazione fiscale solo al verificarsi di determinate condizioni. Interventi di dermopigmentazione Come chiarito dal Ministero della Salute, l’intervento di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia, per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale può essere considerato di natura medico sanitaria, anche se non viene effettuato per finalità di cura. Tuttavia, perché la spesa sia detraibile, è necessario che:
Prestazioni di luce pulsata Le spese per le prestazioni di luce pulsata sono detraibili quando effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo. Le condizioni sono le stesse di quelle previste per gli interventi di dermopigmentazione. Interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) è detraibile da entrambi i componenti della coppia e, in particolare, è detraibile dal soggetto intestatario della fattura. Se la fattura è cointestata, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno. La detrazione spetta per le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni, se effettuate nelle strutture autorizzate, nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (disciplinata dalla legge n. 40/2014 e dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2015). La descrizione della prestazione resa deve essere evidenziata nel documento di spesa. Le spese per le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come quelle per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sono detraibili anche quando sono state sostenute all’estero. È necessario che le prestazioni siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano. Conservazione delle cellule del cordone ombelicale Sono detraibili anche le spese per la conservazione, presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalle norme vigenti, delle cellule del cordone ombelicale a uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. SPESE NON DETRAIBILI Non sono ammesse alla detrazione, invece, le spese sostenute nei casi seguenti:
Prestazioni chirurgichePer spese chirurgiche devono intendersi quelle direttamente imputabili a interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza. Sono detraibili se sostenute per interventi ritenuti necessari “per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”. Tra le spese detraibili rientrano, a determinate condizioni, anche le spese per l’intervento di metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali. Sono detraibili anche:
Se tali spese sono certificate da più documenti di spesa, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento delle diverse spese con l’intervento chirurgico si evinca dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione dei predetti documenti o mediante documentazione aggiuntiva.
Nei casi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione può essere fatta valere solo per le spese mediche e non per la retta di ricovero. E spetta anche se dette spese sono determinate applicando alla retta di ricovero la percentuale forfettaria fissata da una delibera regionale. Non sono invece detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza. Possono essere detratte solo le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto. Spese per acquisto o affitto di dispositivi mediciLe somme pagate per acquistare o affittare i dispositivi medici, nella cui categoria rientrano anche le protesi, possono essere portate in detrazione al verificarsi di determinate condizioni. È necessario, per esempio, che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa. In sostanza, non sono considerati validi gli scontrini e le fatture con la sola dicitura “dispositivo medico”. Sono detraibili nella misura del 19% anche le spese sostenute per l’acquisto di “mascherine protettive”, a condizione che siano classificate da provvedimenti del Ministero della Salute, in base alla tipologia, quali dispositivi medici o che rispettino i requisiti di marcatura CE (circolare n. 11/2020). Nella categoria delle “protesi” rientrano non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità:
Per rendere più agevole individuare un dispositivo medico, alla circolare n. 20 del 2011 è stato allegato un elenco, non esaustivo, di quelli più comuni. Alcuni dei dispostivi contenuti nell’elenco corrispondono a quelli in precedenza individuati dall’amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi:
Se il documento di spesa riporta il codice AD o PI (che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. Se, invece, il documento di spesa non riporta il codice AD o PI:
I dispositivi medici su misura, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, non devono avere la marcatura CE ma occorre che sia attestata la conformità al decreto legislativo n. 46/1997. Fermo restando quanto sopra specificato, per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute. I DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIÙ COMUNE L’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione può assumerlo anche chi vende il dispositivo, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino o sulla fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” o, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato. Attenzione: I dispositivi medici sono detraibili anche se non acquistati in farmacia (ma, per esempio, in erboristeria), se, però, risultano soddisfatte le condizioni indicate nella circolare n. 20/2011. Infine, sono detraibili anche le spese effettuate per acquistare:
La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico (secondo i principi contenuti nel decreto legislativo n. 46/1997 e, quindi, con la marcatura CE). Se la parrucca è su misura non è obbligatoria la marcatura CE ma è necessario che sia attestata la conformità del prodotto al decreto legislativo n. 46 del 1997.
Spese relative a patologie esentiQuando le spese sanitarie e di assistenza specifica sono relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, devono essere indicate in maniera distinta nella dichiarazione dei redditi. Questo perché per esse è prevista la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta annua dovuta. Infatti, la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dalla persona affetta dalla patologia può essere portata in detrazione, nel limite massimo di 6.197,48 euro, dal familiare che l’ha sostenuta (si veda capitolo successivo). La parte di spesa detraibile dal familiare deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del contribuente affetto dalla patologia (campo delle annotazioni del modello 730-3 o quadro RN del modello Redditi Persone fisiche). Le patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate sono state individuate dal decreto n. 329/1999, successivamente modificato dal Dm 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (Dm 279/2001). In questi decreti sono anche individuate, per ciascuna patologia, le correlate prestazioni che godono dell’esenzione. Per avere diritto all’esenzione, le persone affette da tali patologie devono essere in possesso di un’apposita certificazione, rilasciata dalla Asl di appartenenza che riporta (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia. Una documentazione medica o un’autocertificazione che ne attesti il possesso è necessaria, invece, per stabilire la connessione tra spesa sostenuta e patologia esente. I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al contribuente con la patologia o al familiare che le ha sostenute. Se i documenti sono intestati a quest’ultimo, ma non indicano la persona a favore della quale sono state effettuate le spese, è necessario integrarli con tale informazione. Cosa si può detrarre dalla dichiarazione dei redditi?Tipiche spese detraibili sono:. Spese mediche.. Spese veterinarie.. Spese scolastiche.. Canoni di affitto.. Interessi sul mutuo.. Interventi di ristrutturazione di immobili.. Interventi di efficientamento energetico di immobili.. Abbonamenti a mezzi pubblici.. Cosa si può scaricare con il 730 2022?Modello 730/2022, l'elenco delle spese deducibili dal reddito. contributi previdenziali e assistenziali.. assegno periodico corrisposto al coniuge.. contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari.. contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose.. Quali ricevute si possono scaricare?ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPa, ecc.) la spesa è detraibile, ma occorre aver conservato la prova del pagamento.
Cosa si può scaricare nella dichiarazione dei redditi 2021?Elenco Detrazioni Fiscali Irpef
Interessi sul mutuo abitazione principale o mutui agrari. Spese per l'intermediazione immobiliare o provvigioni. Canoni di locazione dell'abitazione principale. Ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico o misure antisismiche.
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