Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2.2”. Show Il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi. L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è
sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica. L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:
Si precisa che, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 14/E del 2019, è "possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione", tale modalità di compilazione rappresenta solo una "possibilità" e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese. Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica. L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]». In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991). Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:
Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con la procedura web dell’Agenzia delle entrate: I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia
delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB. Possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019. Si può riscontrare, nell’area riservata dell’Associazione le fatture elettroniche emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano. La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l’ASD che, nell’anno precedente, abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicuri l’emissione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la fattura elettronica (tipo documento TD01) ma esponendo l’IVA (e non in reverse charge) nel documento. La disposizione normativa stabilisce che l’esonero in parola riguarda tutti i soggetti che operano in regime di legge n. 398/1991. L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo? Si Se c’è dispensa per la fatturazione, allora non c’è obbligo di fatturazione elettronica e gli adempimenti contabili e dichiarativi non cambiano rispetto al passato. Nell’ambito delle procedure Esecutive Immobiliari, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l'assolvimento degli obblighi IVA di emissione della fattura in nome e per conto del contribuente e di versamento dell’imposta, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione) spetta al professionista delegato alle operazioni di vendita (v. ris. 16.05.2006, n. 62/E; ris. 21.04.2009, n. 102/E). Si chiede di conoscere il canale telematico con il quale inviare il documento al SDI, atteso che il Professionista Delegato, non potendo utilizzare l’indirizzo telematico dell’Impresa Esecutata, ha a disposizione il solo canale telematico afferente il proprio Studio professionale, nel quale confluiranno, in ipotesi, sia le fatture emesse dal medesimo che quelle emesse per conto della Procedura Esecutiva, derivandone una discrasia fra liquidazioni periodiche dello Studio e dati acquisiti dell’Amministrazione Finanziaria. Come avveniva per la fattura analogica, il professionista delegato alle operazioni di vendita emetterà la fattura elettronica in nome e per conto del
contribuente, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto La legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la fattura elettronica. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell’art. 21 comma 4. L’ IVA diventa
detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura. Attualmente se la fattura elettronica viene compilata con una partita IVA del cedente/prestatore esistente in AT ma cessata,
alla data riportata in fattura, la fattura elettronica viene scartata. Quanto tempo ho per emettere una fattura differita?a) del Decreto Iva stabilisce che le fatture differite possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione: sul punto l'Agenzia ha chiarito che il nuovo termine previsto per l'emissione della fattura (12 giorni) non fa venir meno e tantomeno non ha creato una nuova o ...
Cosa succede se invio una fattura dopo 12 giorni?In caso di tardiva emissione della fattura elettronica si applica la sanzione prevista dall'art. 6 del D. Lgs. n 471/97: sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 90% al 180% dell'imponibile non correttamente documentato.
Quanto tempo può passare dal DDT alla fattura?La fattura differita si emette entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo. la fattura anticipata: sono quelle emesse prima della effettuazione della operazione (consegna beni o prestazione di servizio.
Quanto tempo c'è per inviare la fattura allo Sdi dopo la data fattura?Una volta creata la fattura elettronica hai 12 giorni di tempo per inviarla all'SDI. Se la invii oltre i 12 giorni, riceverai una multa che varia in base alla tipologia di fattura e al numero di giorni di ritardo.
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