La rateizzazione viene concessa dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate o documentate. Sono, quindi, previste diverse tipologie di rateizzazione. Vediamole nel dettaglio. Show Per importi fino a 120 mila euro, puoi ottenere la rateizzazione:
Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa. Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019. Rateizza debiti fino a 120 mila euro *Il servizio non è al momento disponibile per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione Sicilia. Per importi superiori a 120 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello. Se la richiesta è accolta, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa. Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019. Rateizza debiti superiori a 120 mila euro Per ottenere un piano straordinario, fino a 120 rate (10 anni), è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Puoi presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario. Se la richiesta è accolta, accedi al piano straordinario che ti consente di pagare il debito con rate costanti. Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019. Rateizza debiti con un piano straordinario Se hai già un piano di rateizzazione, non decaduto, e la tua condizione economica peggiora, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate. La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni). Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Proroga il piano di rateizzazione Modulistica debiti fino a 120 mila euroModulistica debiti superiori a 120 mila euroLa rateizzazione decade in caso di:
Al verificarsi delle condizioni di decadenza, l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite. La “decadenza per inadempienza” si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla tipologia dell’istanza stessa (ordinaria o straordinaria). Più precisamente:
In caso di decadenza per inadempienza:
La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 (come previsto dal “Decreto Ristori”), il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Dove rateizzare una multa?Per importi minori di 3.600 euro, la procedura è semplice: si compila un modulo sul sito di Equitalia e, se la rateizzazione viene approvata, si procede con rate da circa 50,00 euro. Se, invece, il tuo debito è compreso tra i 3.600 ed i 50.000 euro, la rata sale ad almeno 100,00 euro al mese.
Quando è possibile rateizzare una multa?La richiesta di rateizzazione della multe deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. E l'Autorità che la riceve ha 90 giorni di tempo per rispondere.
Che succede se non ho i soldi per pagare una multa?Se non viene pagata la cartella esattoriale entro 60 giorni dalla sua notifica o non viene fatto ricorso e annullata, il contribuente può subire le cosiddette azioni cautelari e le azioni esecutive dell'Agente di riscossione.
Come rateizzare verbale polizia stradale?La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta con domanda in carta semplice. Ai sensi dell' art. 202-bis del C.d.S. l'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
|