Un figlio che non rispetto il padre

29 Mag 2020

di Arianna Lerose

Il rapporto coi figli dopo una separazione

A prescindere da ciò che accade fra i coniugi durante una separazione, che si tratti di una separazione consensuale o di un litigio a… l’ultimo nanetto da giardino, i diritti e i doveri in capo ad ogni genitore nei confronti dei figli sono sempre gli stessi.

Qualora il Giudice disponga l’affidamento condiviso, che è la soluzione che si predilige sempre nel rispetto del principio di bigenitorialità, i figli hanno diritto a trascorrere un tempo congruo sia con il padre sia con la madre, in modo da preservare la relazione con entrambi. Il Tribunale, come già spiegato in un nostro precedente articolo, stabilirà un genitore “collocatario” (ossia il genitore con cui i bambini vivono e trascorrono la maggior parte del tempo, che statisticamente spesso coincide con la madre) e fisserà i modi e i tempi del diritto di visita del genitore non collocatario , per saperne di più visita il nostro sito.

Cosa succede se i figli minorenni non vogliono frequentare il genitore non collocatario?

Può capitare anche questo, che per varie ragioni i figli minori si rifiutino di trascorrere del tempo col genitore non collocatario. Può essere un rifiuto dettato dal risentimento per la rottura del nucleo familiare, per incompatibilità, o magari per qualche espressione di troppo scappata all’altro genitore.

In ogni caso, una cosa è certa: l’affetto non si può “costringere”. Ed infatti, il genitore non collocatario non può obbligare il figlio minorenne a stare con lui se quest’ultimo rifiuta di vederlo.

Anche il Tribunale di Torino, col decreto 4.4.2016, si è mostrato in linea con l’interpretazione della Corte di Cassazione, in linea con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. con il decreto del 4 aprile 2016. In tale decreto il Tribunale ha sostenuto che la coercizione per il raggiungimento dell’obiettivo di mantenimento del legame familiare deve essere utilizzata con prudenza e deve tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell’interesse superiore del minore. Se il figlio minorenne non vuole frequentare il genitore, neanche il tribunale lo può obbligare alle visite.

Il genitore non collocatario però potrà, qualora non riesca a concordare modalità in autonomia con l’altro genitore, proporre ricorso per sollecitare l’intervento dei servizi sociali per favorire il recupero del rapporto affettivo.

Prima della decisione, è possibile che il Tribunale disponga una consulenza tecnica sul minore per verificare se le ragioni del suo rifiuto sono dovute a motivi personali (come i trascorsi tra padre e figlio) o se sono dovute all’influenza della madre, o anche ad un comune trauma da separazione. All’esito della consulenza tecnica, il Tribunale adotterà tutte le misure necessarie per preservare lo sviluppo psicofisico del minore e parimenti conservare il rapporto fra figlio e genitore non collocatario.

Si può “obbligare” il figlio minorenne che non vuole vedere il padre?

Non si possono imporre rapporti affettivi – dice la Cassazione – visto che, per loro natura, sono incoercibili. Il compito delle istituzioni è piuttosto quello di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlio. Dunque, se il figlio non vuole vedere il padre non può essere obbligato il Giudice però, potrà incitare il genitore collocatario a favorire gli incontri o una riconciliazione tra l’altro genitore e il figlio, in modo rispettare ed esercitare il diritto di visita del genitore non collocatario.

In alcune situazioni il rifiuto del bambino a vedere il padre è categorico e dato che il diritto di visita al padre è sancito nell’esclusivo interesse del minore, è cristallino che non lo si possa forzare. La Corte di Cassazione, con la già citata sentenza n. 20107/2016, suggeriva un ravvicinamento graduale insieme ad uno psicologo infantile incaricato di rimuovere i conflitti tra il minorenne e il padre.

Cosa succede se un genitore tenta di separare il figlio minorenne dall’altro genitore?

La legge tutela il principio di “bigenitorialità” ossia il diritto del figlio di genitori separati a vivere serenamente con la presenza e il supporto di entrambi i genitori. Sia il padre che la madre non devono tentare di separare il figlio dall’altro genitore, perché qualora dovesse accadere la Cassazione, con Ordinanza n. 13400/2019, prevede che il responsabile è tenuto a risarcire un danno all’ex coniuge.

Il caso della sentenza della Corte di Cassazione n. 20107/2016

La sentenza tratta il caso di una ragazza di quindici anni che ribadisce la sua posizione riguardo al rapporto che ha con il padre, definita : « chiara ed argomentata, circa la sua indisponibilità, attuale, alla partecipazione ad un progetto di riavvicinamento con il padre ». Il padre voleva ricucire i rapporti con la figlia, che secondo lui, erano stati interrotti a causa dei comportamenti ostili dell’ex moglie nei suoi confronti.

Presentava dunque, ricorso in Cassazione fondato su una presunta negazione della figura paterna: rilevava che la Corte d’Appello non aveva tenuto conto di alcuni comportamenti ostativi della sua ex moglie, nonché madre di sua figlia, incompatibili con un progetto di recupero del rapporto padre-figlia. L’ex moglie veniva colpevolizzata per l’interruzione di tale rapporto ma, in realtà tale interruzione era voluta solo dalla figlia allora quindicenne.

La ragazza per giustificare la sua posizione aveva riferito ai servizi sociali di « sentirsi ferita dalla poca attenzione dedicatale dal padre che, in questi anni, si era limitato a mandarle alcuni sms ed a farle sporadiche telefonate». Inseguito a queste dichiarazioni i Giudici ritenevano che un possibile riavvicinamento con il padre poteva avvenire solo su iniziativa spontanea da parte della ragazza e non derivante dall’obbligo imposto da magistrati e servizi sociali.

La Cassazione, osservando il rapporto padre-figlia, tenne in considerazione le dichiarazioni rese dalla minorenne che descriveva il rapporto come “sterile e distante”. Secondo la Cassazione la figlia, anche se rifiutava incontri con il proprio padre in presenza di assistenti sociali, non aveva affatto escluso la possibilità di un riavvicinamento con il padre, qualora quest’ultimo si fosse riavvicinato in modo sincero e spontaneo.

La Cassazione dunque, rigettava il ricorso del padre, non ravvisando alcun difetto motivazionale nella pronuncia della Corte d’Appello.

Cosa succede se sono i figli maggiorenni a non voler vedere il genitore non collocatario?

I figli maggiorenni possono decidere su tutto ciò che riguarda la loro vita, perciò il Tribunale non potrà obbligare nessuno figlio maggiorenne a vedere il proprio genitore non collocatario. Questo implica che il figlio può decidere con quale genitore stare.

Perciò se il figlio maggiorenne non vuole vedere il padre rappresenta sì un comportamento eticamente e moralmente scorretto nei confronti del genitore non collocatario, ma può giocare un ruolo fondamentale la madre, contribuendo a rimuovere eventuali pregiudizi del ragazzo. In capo a quest’ultimo non vi è però, un obbligo a vedere l’altro genitore. Il figlio maggiorenne può anche decidere di andare a vivere da solo, senza rinunciare al diritto di mantenimento da parte dei genitori che sono obbligati finché il proprio figlio non sarà economicamente indipendente.