Bonus facciate e superbonus 110 sono cumulabili

Non solo superbonus 110. Gli interventi realizzati sul proprio immobile danno diritto ad altri bonus fiscali, dal bonus ristrutturazione al bonus mobili, fino al bonus facciate. Ma la domanda allora nasce spontanea: superbonus 110 e gli altri bonus sono cumulabili?

Superbonus 110 ed ecobonus

Per quanto riguarda l'ecobonus tradizionale, come chiarisce l'Agenzia delle Entrate, per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110 si applicano le agevolazioni previste per la riqualificazione energeticia.

  • interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista (in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico (previsti all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir), nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. La detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali 
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione  pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Ma cosa succede se l'intervento ricade in diverse categorie agevolabili? il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Quando invece gli interventi sono riconducibili a più bonus fiscali? In questo caso il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione

  • 2 anni fa
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In relazione alla possibilità di fruire del bonus facciate e di cumulare il superbonus con altre agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate richiama a quanto precisato con la circolare n. 24/E del 2020.

Gli interventi ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa; qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Non si può fruire di più agevolazioni sulle stesse spese. Se tuttavia si vogliono realizzare lavori sia ammessi al superbonus che al bonus facciate, si potrà scegliere di utilizzare ambedue le detrazioni, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

In chiusura, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il superbonus del 110% spetta anche per costi collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, sempre però nel limite complessivo di spesa di 96.000 euro.

L’accesso al bonus facciate del 90% è riconosciuto esclusivamente se gli interventi da eseguire “siano autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso”. Per poter beneficiare di tutte e due le agevolazioni, il contribuente dovrà:

  • fornire adeguata dimostrazione dell’autonomia degli interventi in questione,
  • contabilizzare distintamente le spese riconducibili ad ognuno degli interventi,
  • effettuare ogni altro adempimento richiesto.

Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

Quali bonus sono cumulabili con il 110?

Detrazione 19% immobili vincolati Sulle spese sostenute per questi interventi, e nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19% sulla spesa ridotta alla metà.

Quanti bonus contemporaneamente?

La regola è: puoi utilizzare tutti i bonus vigenti sommando i relativi massimali. Ovviamente la stessa lavorazione non può essere conteggiata in due bonus differenti, ma deve essere inserita in contabilità diverse. Ad esempio: la sostituzione degli infissi o ricade nell'Ecobonus oppure nell Bonus casa.

Quali bonus casa sono cumulabili?

Sarebbero cumulabili anche Ecobonus e Sismabonus, ma non quest'ultimo con il Bonus Ristrutturazioni, per i quali si dovrebbe comunque operare una scelta. I futuri proprietari potrebbero anche chiedere il Sismabonus (escludendo così la possibilità di avere il Bonus Ristrutturazioni) per risparmiare sull'acquisto.

Quando il bonus facciate può essere al 110?

Nel caso delle facciate, bisogna effettuare lavori di isolamento termico (il “cappotto”) almeno sul 25% delle superfici opache orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrature. Il risparmio fiscale potenziato al 110% anche per le facciate riguarda tutti i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.