Non solo superbonus 110. Gli interventi realizzati sul proprio immobile danno diritto ad altri bonus fiscali, dal bonus ristrutturazione al bonus mobili, fino al bonus facciate. Ma la domanda allora nasce spontanea: superbonus 110 e gli altri bonus sono
cumulabili? Per quanto riguarda l'ecobonus tradizionale, come chiarisce l'Agenzia delle Entrate, per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110 si applicano le agevolazioni previste per la riqualificazione energeticia. Ma cosa succede se l'intervento ricade in diverse categorie agevolabili? il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. Quando invece gli interventi sono riconducibili a più bonus fiscali? In questo caso il contribuente potrà fruire di ciascuna
agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione
In relazione alla possibilità di fruire del bonus facciate e di cumulare il superbonus con altre agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate richiama a quanto precisato con la circolare n. 24/E del 2020. Gli interventi ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa; qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. In chiusura, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il superbonus del 110% spetta anche per costi collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, sempre però nel limite complessivo di spesa di 96.000 euro. L’accesso al bonus facciate del 90% è riconosciuto esclusivamente se gli interventi da eseguire “siano autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso”. Per poter beneficiare di tutte e due le agevolazioni, il contribuente dovrà:
Avv. Federico Bocchini Federico BocchiniQuali bonus sono cumulabili con il 110?Detrazione 19% immobili vincolati
Sulle spese sostenute per questi interventi, e nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19% sulla spesa ridotta alla metà.
Quanti bonus contemporaneamente?La regola è: puoi utilizzare tutti i bonus vigenti sommando i relativi massimali. Ovviamente la stessa lavorazione non può essere conteggiata in due bonus differenti, ma deve essere inserita in contabilità diverse. Ad esempio: la sostituzione degli infissi o ricade nell'Ecobonus oppure nell Bonus casa.
Quali bonus casa sono cumulabili?Sarebbero cumulabili anche Ecobonus e Sismabonus, ma non quest'ultimo con il Bonus Ristrutturazioni, per i quali si dovrebbe comunque operare una scelta. I futuri proprietari potrebbero anche chiedere il Sismabonus (escludendo così la possibilità di avere il Bonus Ristrutturazioni) per risparmiare sull'acquisto.
Quando il bonus facciate può essere al 110?Nel caso delle facciate, bisogna effettuare lavori di isolamento termico (il “cappotto”) almeno sul 25% delle superfici opache orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrature. Il risparmio fiscale potenziato al 110% anche per le facciate riguarda tutti i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
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