Quanto prende di pensione un dipendente enel

Lo sconto sui costi dell’energia elettrica consumata, praticato in bolletta ai pensionati ed ex dipendenti dell’Enel, costituisce reddito di lavoro e, perciò, ai fini fiscali, parte della retribuzione o della pensione.
Questo il principio sancito dalla Cassazione con la sentenza 25024 dell’11 dicembre 2015, il cui giudizio sul punto era molto atteso, stante il fatto che la questione, negli scorsi anni, era stata ampiamente dibattuta davanti alla giurisdizione tributaria di merito.

Il fatto
I pensionati ed ex dipendenti Enel fruiscono(1) di un vantaggio economico tariffario (pari a circa l’80% del totale della bolletta energetica bimestrale), in precedenza riservato a tutti i dipendenti Enel, in servizio e non.
Tale “sconto” è qualificato, nella prassi dell’Agenzia delle Entrate (cfr circolare 1/2007 e risoluzione 137/2009) un “vantaggio accessorio”, noto come fringe benefit, tassabile ai fini Irpef quale voce costitutiva del reddito di lavoro dipendente, “ancorché la materiale corresponsione avvenga” in favore dell’ex dipendente o pensionato “successivamente”, quindi, “alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato”.
La questione è stata, tuttavia, dibattuta dagli interessati, che hanno sempre sostenuto la non tassabilità di tale “vantaggio economico”, argomentando che il prelievo fiscale su tale componente potrebbe trovare applicazione solo in costanza di rapporto di lavoro dipendente. A seguito di molteplici contestazioni, mosse in sede giudiziaria da beneficiari non più dipendenti Enel, la problematica è stata rimessa al vaglio della Corte suprema.

La sentenza
La sentenza trova la sua premessa nella contestazione mossa da un contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale di Livorno avverso il prelievo tributario subito alla fonte sulla agevolazione tariffaria concessagli dall’Enel, in quanto ex dipendente della società.
Il ricorso veniva accolto dal giudice di primo grado ma, a seguito dell’atto di appello interposto dall’ufficio tributario, la Commissione tributaria per la Toscana ribaltava l’esito del giudizio e affermava la legittimità della imposizione a Irpef dello sconto tariffario sull’energia elettrica accordato agli ex dipendenti e pensionati Enel.
Al fine di ottenere la riforma del citato decisum, il contribuente sosteneva la tesi contraria davanti alla Corte di cassazione che, con la sentenza 25024 dell’11 dicembre 2015, si pronunciava per il rigetto del ricorso.

  A sostegno della propria pronuncia la Cassazione ha richiamato, in primis, il tenore testuale dell’articolo 49 del Dpr 917/1986 (Tuir), ove espressamente si afferma che le pensioni di ogni genere “costituiscono…redditi di lavoro dipendente”. Dalla piena parificazione operata in via normativa tra i redditi derivanti da pensioni e quelli di lavoro dipendente, il Supremo collegio ha sancito che la disciplina tributaria dei redditi da pensione deve essere perfettamente identica a quello del lavoro dipendente (ancorché differiti nel tempo).

Secondariamente, la combinazione del citato articolo 49 con la disposizione di cui al successivo articolo 51, comma 1, del Tuir (già articolo 48), ove viene espressamente previsto che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, ha consentito al giudice di legittimità di potere affermare che “anche il beneficio dello sconto sui costi della energia elettrica consumata, in quanto concesso dal datore di lavoro ai propri dipendenti (e pensionati) costituisce reddito di lavoro e perciò, ai fini fiscali, parte della retribuzione e della pensione”.

Conclusioni
La sentenza esaminata risolve, quindi, sul piano del diritto, la questione circa l’imposizione fiscale dei compensi in natura aggiuntivi che si identificano in sconti o agevolazioni di vario genere, che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, ed estende l’applicazione di tale principio di onnicomprensività anche al reddito da pensione, stante l’identità giuridico-concettuale fissata dall’articolo 49 del Tuir tra le due fattispecie reddituali (reddito di pensione = reddito di lavoro dipendente).


(1) Il beneficio è cessato il 31 dicembre 2015. Infatti, a seguito di accordo del 27 novembre 2015 intervenuto tra Enel Spa e le rappresentanze sindacali di categoria, lo “sconto tariffario” è stato sostituito dall’1 gennaio 2016 con una somma erogata “una tantum”, di importo variabile in base all’età del beneficiario.  

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Come si calcola la pensione di un lavoratore dipendente?

il totale dei contributi versati in ciascun anno, calcolati moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo: del 33% per i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente; del 24% per i periodi di contribuzione da lavoratore autonomo; dal 24% al 33% per gli iscritti alla gestione separata INPS.

Quanto è una pensione?

Secondo i dati dell'Osservatorio INPS, però, la pensione di vecchiaia ammonta in media a 1.300 euro lordi al mese. Il 15,1% delle pensioni pubbliche sembra avere un importo mensile lordo inferiore a mille euro, il 45,3% tra mille e 2mila euro, il 29,6% entro i 3mila euro ed il 10% oltre tale soglia.

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Prima di tutto va calcolato il 33% di ogni anno di retribuzione, ovvero 8.250 euro lordi l'anno. Moltiplicati per 26 anni di contributi, ci dà come risultato 214.500 euro lordi di montante contributivo. A questo punto entra in gioco il coefficiente di trasformazione che, per chi va in pensione a 67 anni, è del 5,575%.