Rspp e preposto possono essere la stessa persona

Rspp e preposto possono essere la stessa persona

Il dottor Michele D'Apote che cura la rubrica di Luceraweb dedicata al Lavoro e alla Sicurezza

Salve, sono un vostro assiduo lettore; nella mia azienda mi occupo di sicurezza. Nel fare la formazione ho sempre dubbi sulla durata dei corsi e gli aggiornamenti da fare. Le posso chiedere la cortesia di sintetizzare in una unica tabella: le figure che debbono essere formate, la durata dei corsi e quella degli aggiornamenti e, se è possibile, chi può farli (datore lavoro o enti vari).
Grazie
Carmine Spina

Gentile Signor Carmine Spina, le variabili in gioco sono così tante che la riduzione dei vigenti obblighi di formazione in una tabella di sintesi potrebbe far incorrere in facili errori; più che una tabella di sintesi dovrebbe quindi consultare un buon testo.
Solo per farle un esempio, la durata della formazione per il primo soccorso dei lavoratori dipende da più parametri, fra cui l’inquadramento dell’azienda in gruppi “appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL”, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, parametro che quindi è variabile nel tempo e non può essere cristallizzato in una tabella di sintesi.
Per altre figure (vedi l’RSPP) il soggetto formatore abilitato cambia se questo ruolo è ricoperto dal datore di lavoro o da un'altra persona (consulente o dipendente); la durata ed il contenuto dei relativi corsi ed aggiornamenti periodici variano, inoltre, secondo il macrosettore ATECO di appartenenza dell’azienda.
Tenga poi presente che siamo in una situazione transitoria che verrà definita con il recepimento di prossimi interventi legislativi, per citarne solo alcuni:
- le modalità, durata e contenuti specifici della formazione dei lavoratori, dovevano essere definiti entro il 16 aprile 2009 con un accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni, accordo che tarda ad arrivare.
- altri soggetti come gli addetti al primo soccorso ed all’antincendio continuano ad operare rispettivamente secondo il dettato del D.M. 388/ 2003 e D.M. 10.03.1998, in attesa dell’emanazione dei D.M. di cui agli articoli 46 comma 3 e 45 comma 2 e 3 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Posso quindi esserle più utile se mi scrive direttamente, esponendo i dubbi che le sono sorti sulle figure da formare nella sua azienda.


Buon giorno, gent.mo Dott. D’Apote, vorremmo porLe il seguente quesito: in una azienda con RLS interno è possibile che lo stesso sia nominato anche preposto? Può un preposto (che è nominato dal datore di lavoro) essere rappresentante dei lavoratori (eletto dagli stessi) o secondo Lei esiste un conflitto ?
Grazie
G. Collina, Galanti, Bianchini

Buongiorno a voi tutti, grazie per il quesito.
Malgrado il Vostro comprensibile dubbio, nessuna norma vieta il cumulo delle figure di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e di preposto nella stessa persona.
Come noto, è invece operativo il divieto di cumulo dei ruoli di RLS ed RSPP (o ASPP) nello stesso soggetto.


Sono un consulente e RSPP.
Ti vorrei porre un quesito: secondo te l'accelerometro per la misura delle vibrazioni al sistema mano-braccio e corpo intero va sottoposto a taratura biennale come il fonometro? Se si, mi puoi fornire la norma di riferimento? Ti ringrazio anticipatamente per la tua cortesia e ti saluto cordialmente.
Domenico Pavone

Buongiorno Domenico, ti do anch’io del “tu”.
Come sai (ma non tutti i lettori di Luceraweb sanno, per cui diamo questa breve spiegazione) un trasduttore accelerometrico è uno strumento utilizzato per misurare le vibrazioni a cui sono sottoposti i lavoratori che utilizzano determinati attrezzi di lavoro. Il martello demolitore ad esempio provoca vibrazioni che sollecitano prevalentemente gli arti superiori; altre macchine, (prevalentemente mezzi di trasporto e macchine operatrici come gli escavatori, il “muletto” ecc.), sollecitano, invece, l’intero corpo. L’esposizione ad entrambi i tipi di vibrazione può causare danni all’organismo dei lavoratori, la normativa prevenzionistica obbliga quindi ad effettuare una valutazione dei rischi ad hoc, anche ricorrendo a misure, utilizzando appunto l’accelerometro.
Detto questo, se l’attrezzatura funziona su base piezoelettrica non ha componenti in movimento,  quindi non essendo sottoposta a condizioni d’utilizzo che potrebbero inficiarne la precisione non dovrebbe richiedere ricalibrazioni periodiche, salvo che non venga danneggiata. L’ISPESL tratta approfonditamente l’argomento vibrazioni in alcune linee guida, ma non si pronuncia in merito.
Cornelius Scheffer e Paresh Girdhar riportano invece in “Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance", commercializzato in Italia da Hoepli (in lingua inglese): “Piezoelectric accelerometer cannot be recalibrated or adjustead”. (non può essere ricalibrato o regolato). 
Malgrado tale autorevole parere, alcune case costruttrici raccomandano una calibrazione periodica, riportando che “con l'invecchiamento dei componenti, gli sbalzi termici o lo stress da vibrazioni meccaniche il rendimento della strumentazione gradualmente si degrada e questo si intende come deriva. Quando ciò ha luogo le misure diventano non affidabili. La deriva  è un processo che non è possibile eliminare, può essere rilevata e contenuta/controllata mediante la calibrazione”.
Immagino che hai già consultato il costruttore del  tuo accelerometro, che per le ragioni suddette potrebbe pertanto consigliare per il tuo specifico apparecchio un controllo o una calibrazione periodica, indipendentemente da una previsione normativa.
Buon lavoro


Buona sera, avrei bisogno di delucidazioni su cosa si intende per contratto di somministrazione. Mi spiego meglio, ai sensi dell'art.3 comma 5 del TU, chi presta un lavoro con un contratto di somministrazione anche se ha un proprio datore di lavoro, spetta alla ditta che lo ospita a dargli formazione specifica, fargli fare visita medica specifica, fornire dpi, ecc... Ora mi chiedo, se non ci fosse un contratto di somministrazione tali obblighi ricadrebbero sulla ditta che “presta” i lavoratori? Se sì, credo sia fondamentale capire cosa si intende per contratto di somministrazione.
Grazie, saluti e buon lavoro
Alberto Andoli
PS: Ottimo sito

Salve signor Alberto Ondoli,
La Somministrazione di lavoro è uno dei contratti di lavoro introdotti nel nostro ordinamento dalla “Legge Biagi” (D.Lgs. n° 276 del 2003). Questa nuova fattispecie ha sostituito il vecchio contratto di lavoro “interinale” e coinvolge tre soggetti:
- Un'agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore; questa agenzia è denominata “somministratore”.
- l'utilizzatore, cioè un'azienda pubblica o privata che necessita di un lavoratore;
- il lavoratore.
L’agenzia stipula quindi due contratti: un contratto di somministrazione di lavoro con l’impresa utilizzatrice ed un  contratto di lavoro con il lavoratore.
Ma chi deve provvedere alla sicurezza del lavoratore? L’agenzia per il lavoro o l’impresa che lo “utilizza”?
Rispetto al contratto di lavoro subordinato che tutti conosciamo, per cui gli obblighi prevenzionistici sono interamente in capo all’imprenditore, per questa tipologia contrattuale assistiamo ad una ripartizione degli obblighi prevenzionistici fra l’agenzia di lavoro ed il datore di lavoro che utilizza il lavoratore.
Il Decreto Legislativo n. 81/08 dispone infatti che “nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, […] tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore”.
Gli obblighi di informazione e formazione generale restano però in capo al somministratore (cioè all’agenzia) che dovrà quindi “informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti”. Il contratto di somministrazione può però prevedere che anche quest’obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; tale eventuale clausola dovrà essere indicata anche nel contratto stipulato con il lavoratore.
In estrema sintesi: l’agenzia per il lavoro provvederà ad erogare al lavoratore una informazione e formazione di carattere generale, l’impresa utilizzante dovrà invece salvaguardarlo da tutti i rischi specifici presenti in azienda.
Purtroppo, malgrado queste ben precise disposizioni, le “nuove” tipologie contrattuali sono quelle che statisticamente presentano una percentuale infortunistica più elevata. Tra le ragioni di tanti infortuni che colpiscono questi lavoratori una serie di fattori, fra cui l’insicurezza,  l’estrema variabilità (e quindi la scarsa conoscenza) di luoghi di lavoro, mansioni, attrezzature e rischi specifici, e non ultimo, lo stress lavoro-correlato che scaturisce dalla precarietà della propria posizione lavorativa.

Dr. Michele D’Apote
www.626foggia.com

Per sottoporre domande per la rubrica “Lavoro & Sicurezza” scrivere a:
Per consulenze private si può contattare il dottor D’Apote al seguente indirizzo e-mail:

Che obblighi ha il preposto nei confronti del RSPP?

L'unico mezzo che il preposto può efficacemente adottare è la segnalazione scritta, infatti il preposto ha semplicemente l'obbligo di vigilare e segnalare mentre l'obbligo di provvedere concretamente all'adeguamento dei mezzi di prevenzione spetta a Datore di Lavoro e Dirigenti.

Chi può essere un preposto?

Il preposto può essere delegato non solo dal datore di lavoro ma anche dal dirigente munito di delega, con apposito subdelega che può trasferire alcuni suoi poteri in materia di sicurezza sul lavoro. Sia la delega che la sub delega devono essere redatte con i requisiti formali e sostanziali di cui all'art. 16 D. Lgs.

Cosa non può fare il preposto?

Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.

Che differenza c'è tra preposto e lavoratore?

Il preposto è incaricato di controllare che i lavoratori rispettino le leggi e le norme aziendali, che facciano utilizzo corretto dei DPI e degli strumenti necessari a svolgere la propria mansione. Vigila sulla presenza di rischi immediati e dirige le operazioni di evacuazione.