Il 2022 è un anno pieno di novità in materia di gestione contabile e di fatturazione elettronica. La Legge di Bilancio 2021 aveva stabilito che a far data dal 01/01/2022 diveniva obbligatoria la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell’autofattura relativa al “reverse charge interno” che per il “reverse charge esterno” (intracomunitario ed extracomunitario)“, ma il il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha rinviato tale la data al 01/07/2022 per le l’autofattura o integrazione delle fatture da e verso l’estero. Riassumendo:
Tenuto conto che le integrazioni/autofatture ”reverse charge” a gestione cartacea sono ampiamente conosciute, nel presente articolo analizzeremo unicamente la gestione delle integrazioni/autofatture “reverse charge” con la gestione mediante l’emissione di fatturazione elettronica. Prima d’iniziare la disamina dei singolo casi sopra evidenziati, si ritiene opportuno fare un breve riassunto in materia di tempi di emissione e tempi di trasmissioni al Sistema di interscambio delle fatture elettroniche. La Legge 178/2020 cd. Manovra 2021, evidenzia che i termini per l’emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere sono:
REVERSE CHARGE PER ACQUISTI CON FATTURE ELETTRONICHE NAZIONALI (TD16)Qualora si riceva una fattura nazionale, cioè una fattura per transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano, da un fornitore italiano operante in settori come ad esempio edilizia, compravendita dell’oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, ecc; la stessa sarà una fattura elettronica,con codice Tipodocumento TD01 o TD02 o TD24 senza applicazione dell’IVA, con uno dei nuovi “codici natura” N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato). Il soggetto ricevente dovrà emettere un’autofattura elettronica integrativa con codice Tipodocumento TD16, dell’aliquota IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI) . La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
REVERSE CHARGE PER ACQUISTI DI SERVIZI DALL’ESTERO (TD17)Qualora si riceva una fattura, extracomunitaria oppure intracomunitaria, per acquisti di servizi, cioè una fattura per transazioni tra il fornitore dei servizi che è un soggetto UE oppure extra UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano, il fornitore emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l’imponibile senza applicazione dell’IVA, poiché l’IVA è imponibile in Italia. Il soggetto ricevente nazionale potrà Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (è una possibilità che lo scrivente sconsiglia)
Dal 01/07/2022 (lo scrivente sconsiglia di applicare questo regime sin dal 01/01/2022)
REVERSE CHARGE PER ACQUISTI DI BENI INTRA COMUNITARI (TD18) Qualora si riceva una fattura, da un soggetto intracomunitario, per acquisti di beni, cioè una fattura per transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano, ed i beni saranno trasferiti da una nazione UE ad altra nazione UE, il fornitore emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l’imponibile senza applicazione dell’IVA, poiché l’IVA è imponibile in Italia. Il soggetto ricevente nazionale potrà Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (è una possibilità che lo scrivente sconsiglia)
Dal 01/07/2022 (lo scrivente sconsiglia di applicare questo regime sin dal 01/01/2022)
REVERSE CHARGE PER INTEGRAZIONE O AUTOFATTURA PER “ACQUISTO DI BENI CHE SI TROVANO GIA’ NEL TERRITORIO NAZIONALE” DA SOGGETTI ESTERI (INTRA ED EXTRA UE) (TD19) Qualora si riceva una fattura, extracomunitaria oppure intracomunitaria, per acquisti di beni già presenti nel territorio Italiano, cioè una fattura per transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE oppure extra UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano ma i beni sono già nel territorio Italiano, il fornitore emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l’imponibile senza applicazione dell’IVA, poiché l’IVA è imponibile in Italia. Il soggetto ricevente nazionale potrà Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (è una possibilità che lo scrivente sconsiglia)
Dal 01/07/2022 (lo scrivente sconsiglia di applicare questo regime sin dal 01/01/2022)
NOTA:Si ricorda a tutti i soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la gestione della contabilità presso le proprie aziende, quanto già in passato riferito circa la necessità di farsi assistere dalla propria SOFTWARE HOUSE nella fase di avvio di questa nuova modalità di comportamento contabile – fiscale. |